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La fase precedente alla comunicazione formale delle operazioni di concentrazione tra imprese

L’esperienza maturata dall’Autorità nel corso degli anni dimostra come i soggetti interessati avvertano talvolta l’esigenza di un confronto con gli Uffici dell’Autorità già nella fase precedente alla comunicazione formale di un’operazione di concentrazione. D’altro canto, a seguito della comunicazione formale di operazioni di concentrazione, l’Autorità ha dovuto in diverse occasioni richiedere ai soggetti interessati informazioni integrative rispetto alla comunicazione formale originaria, con conseguente interruzione del termine di cui all’articolo 16, comma 4 della legge per la relativa valutazione.

Si ritiene pertanto opportuno individuare una procedura che, da un lato, consenta ai soggetti interessati di realizzare un confronto proficuo nella fase precedente alla comunicazione formale delle operazioni di concentrazione, dall’altro, limiti la necessità del ricorso da parte dell’Autorità alla interruzione del termine di legge con conseguenti vantaggi traducibili in una semplificazione dell’attività amministrativa ed in una maggiore tempestività del pronunciamento dell’Autorità.

In quest’ottica, gli Uffici dell’Autorità sono a disposizione dei soggetti interessati per discutere preliminarmente le eventuali problematiche connesse alla comunicazione formale delle operazioni di concentrazione, che detti soggetti intendano realizzare, a condizione che risulti superata la seconda soglia di fatturato di cui all’art. 16, comma 1, della citata legge.

I soggetti che intendano realizzare operazioni come sopra individuate, potranno sottoporre agli Uffici dell’Autorità, almeno quindici giorni prima della data prevista per la comunicazione formale e in vista della stessa, un documento informale che contenga preferibilmente le seguenti informazioni:
- indicazione dei soggetti che procedono all’operazione;
- breve descrizione delle modalità di realizzazione dell’operazione;
- indicazione dei mercati interessati dall’operazione;
- posizione delle parti nei mercati individuati;
- se l’operazione sia stata o debba essere sottoposta all’attenzione delle autorità competenti di altri Paesi.

Il documento informale presentato sarà oggetto di confronto con gli Uffici dell’Autorità secondo i tempi e le modalità da concordare con gli stessi in relazione alle eventuali problematiche connesse alla predisposizione della successiva comunicazione formale. Gli Uffici, inoltre, potranno già in questa fase procedere, se del caso, all’acquisizione di ulteriori informazioni.

La fase precedente alla comunicazione formale dell’operazione di concentrazione, con particolare riguardo ai contenuti del documento informale, sarà improntata alla massima riservatezza.

Al momento della presentazione del documento informale le imprese prendono atto del fatto che il termine di cui all’art. 16, comma 4 della legge inizierà a decorrere soltanto a partire dal ricevimento della comunicazione formale dell’operazione ai sensi dell’art. 16, comma 1 della legge, presentata secondo l’apposito Formulario e corredata di tutte le informazioni necessarie.

Si precisa, inoltre, che, data la natura sperimentale del nuovo sistema, l’attuazione della fase preliminare sopra descritta non preclude all’Autorità la possibilità di richiedere, laddove necessario, ulteriori informazioni ai sensi dell’art. 16, comma 7 della legge.