Stampa

Accordi di sostenibilità dei produttori agricoli ai sensi dell’articolo 210 bis, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 1308/2013

L’articolo 210bis, paragrafi 1 e ss., del Regolamento UE n. 1308/2013 prevede che l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) non si applichi a talune tipologie di accordi in materia di sostenibilità nella produzione e commercializzazione di prodotti agricoli. In base all’articolo 210bis, paragrafo 7, l’Autorità può intervenire dopo la conclusione o l’attuazione di un accordo di sostenibilità dei produttori agricoli: (i) per evitare che la concorrenza sia esclusa dal mercato; oppure (ii) quando gli obiettivi della politica agricola comune, come stabiliti dall’articolo 39 TFUE, sono compromessi.

L’Autorità, considerando quanto previsto dal Regolamento UE n. 1308/2013, a seguito di una apposta consultazione pubblica, ha adottato la Comunicazione allegata, nella quale, al fine di permettere un utilizzo efficiente delle risorse sia pubbliche che private, chiarendo i profili procedimentali, sono state definite, in conformità all’ordinamento dell’Unione europea, le regole procedurali che disciplinano la valutazione degli accordi di sostenibilità dei produttori agricoli per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 210bis, paragrafo 7, del citato Regolamento UE.

 


Comunicazione relativa all’applicazione dell’articolo 210bis, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1308/ 2013 in materia di accordi di sostenibilità dei produttori agricoli (Delibera AGCM n. 31142 del 19 marzo 2024)