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Antitrust: Saverio Valentino si è insediato alla Presidenza dell’Autorità
L’Avv. Saverio Valentino, nominato Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, si è insediato ieri alla Presidenza dell’Antitrust. “Ringrazio sentitamente i Presidenti delle Camere per l’incarico ricevuto. Si tratta per me del coronamento di una carriera professionale interamente dedicata al diritto della concorrenza” ha commentato il neo Presidente.
L’Avv. Valentino (Roma, 1971) è stato Componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dal 13 giugno 2023. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1999 (patrocinante in Cassazione dal 2013) e all’Ordine degli Avvocati di New York dal 2001, si è prevalentemente occupato di diritto della concorrenza italiano ed europeo, patrocinando dinanzi alle corti dell’Unione europea, a quelle amministrative e civili italiane, nonché alla Commissione europea, all’Autorità garante e ad altre Autorità di concorrenza in diversi Paesi del mondo.
Laureato con lode in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1995, l’Avv. Valentino ha conseguito un Master in diritto comunitario (LL.M.) presso il Collegio d’Europa di Bruges nel 1996 e un Master in legge (LL.M.) presso la University of Chicago Law School nel 2000. Inoltre ha collaborato con la Direzione Generale I della Commissione europea, nell’unità che si occupava di politiche commerciali multilaterali e di questioni legate all’Organizzazione mondiale del commercio e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
Roma, 17 luglio 2026
Antitrust: Milano-Cortina 2026, oltre 2,5 milioni di euro di sanzioni per attività parassitarie
Le società sanzionate hanno realizzato campagne pubblicitarie e attività promozionali in cui sono stati spesso riprodotti o richiamati i simboli e gli emblemi olimpici, e/o denominazioni ufficiali come “Milano-Cortina/Milano-Cortina2026”. Istruttorie avviate grazie al monitoraggio svolto dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso i procedimenti avviati a partire da gennaio 2026 nei confronti delle società Harmont&Blaine S.p.A., Rialto S.p.A. (supermercati “Il Gigante”), MD S.p.A. (supermercati “MD”), Magazzini Gabrielli S.p.A. (supermercati “Oasi”), RetailPro S.p.A. (supermercati “Pro7”) e Butan Gas S.p.A. e ha accertato violazioni del divieto di “attività parassitarie”. Alle società sono state irrogate sanzioni per un importo complessivo superiore ai 2,5 milioni di euro.
Le istruttorie sono state avviate a seguito di un’attività di monitoraggio svolta dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza e l’Autorità ha esercitato le competenze attribuite dal D.L. n. 16/2020 (convertito con Legge n.31/2020) in materia di “attività parassitarie” (cd. “Ambush marketing”). In particolare, l’Antitrust ha accertato che Harmont&Blaine S.p.A., Rialto S.p.A., MD S.p.A., Magazzini Gabrielli S.p.A., RetailPro S.p.A. e Butan Gas S.p.A. - pur non essendo sponsor ufficiali dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 - hanno realizzato un collegamento tra il proprio marchio e le Olimpiadi, inducendo in errore il pubblico sull’identità degli sponsor ufficiali.
In concomitanza con il periodo di svolgimento dei Giochi olimpici, infatti, le società hanno svolto campagne pubblicitarie e attività promozionali nelle quali sono stati spesso riprodotti o richiamati, a vario titolo, i simboli (cinque cerchi) e gli emblemi olimpici, e/o denominazioni ufficiali come “Milano-Cortina/Milano-Cortina2026”. Questi elementi sono risultati idonei a configurare una attività parassitaria in violazione del divieto previsto dall’articolo 10 del D.L. n. 16/2020.
Roma, 17 luglio 2026
Testo del Provvedimento Harmont & Blaine
Testo del Provvedimento Il Gigante
Testo del Provvedimento Butan Gas
Avviata istruttoria sull’aumento del prezzo di abbonamento al servizio “Microsoft 365”
Microsoft non avrebbe evidenziato in modo adeguato che il servizio offerto in abbonamento è stato integrato dai servizi di intelligenza artificiale “Copilot” e “Designer”
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti delle società Microsoft Ireland Operations Ltd. e Microsoft S.r.l. per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull’aumento del prezzo di abbonamento al servizio “Microsoft 365”. Queste sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato, senza evidenziare adeguatamente che "Microsoft 365" è stato integrato dai servizi di intelligenza artificiale “Copilot” e “Designer”. Inoltre, ai consumatori sarebbe stato imposto, come opzione di default e salvo l’esercizio del recesso, un nuovo piano di abbonamento con un prezzo più elevato.
Secondo l’Autorità, questa condotta sarebbe contraria alla disciplina consumeristica perché Microsoft non avrebbe fornito agli utenti informazioni sufficienti per apprezzare le modifiche apportate al servizio offerto e, per l’effetto, assumere scelte informate e consapevoli sull’opportunità o meno di procedere al rinnovo contrattuale. La stessa modalità comunicativa costituirebbe anche una pratica aggressiva perché avrebbe indebitamente compresso l’autonomia negoziale dei consumatori.
Roma, 26 giugno 2026
E-commerce, sanzione di 2 milioni di euro a Deghi S.p.A. per pratica commerciale scorretta
La società pubblicizzava in maniera scorretta promozioni e sconti a termine utilizzando anche un “contatore alla rovescia”.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 2 milioni di euro Deghi S.p.A. per pratica commerciale scorretta. L’Autorità ha accertato che la società, da gennaio 2024 a fine dicembre 2025, in molti casi ha utilizzato un “contatore alla rovescia” (o “countdown”) per pubblicizzare sconti a termine che però, alla scadenza, si rinnovavano alle stesse condizioni economiche con un nuovo “contatore”. In tal modo, Deghi ha prospettato in maniera ingannevole prezzi e sconti di molti prodotti venduti “in promozione” sul sito internet https://www.deghi.it/.
Si tratta di una condotta particolarmente insidiosa basata su una tecnica di manipolazione (cd. “dark pattern”), che impone un limite temporale fittizio a offerte di prodotti in promozione per spingere il consumatore all’acquisto, sfruttando così la cosiddetta “euristica della scarsità”.
Roma, 25 giugno 2026
RC Auto, avviata indagine conoscitiva e consultazione pubblica sulle criticità concorrenziali
L’indagine, che sarà svolta insieme all’IVASS, si concentrerà soprattutto sui meccanismi di funzionamento dei sistemi di attribuzione del rischio (es. sistema bonus malus e classi di merito) e della procedura di risarcimento diretto, e anche sugli eventuali ostacoli alla mobilità della domanda (es. scatola nera e comparatori di prezzo)
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) hanno avviato un’indagine conoscitiva per approfondire alcune possibili criticità concorrenziali nel settore RC Auto, nel contesto del protocollo di intesa tra le due istituzioni.
Considerata la natura obbligatoria dell’RC Auto e la diffusione degli autoveicoli, il settore presenta dimensioni di rilievo, con una raccolta premi di circa 13,5 miliardi nel 2025. Nel corso del tempo, sia il legislatore sia il regolatore sono intervenuti più volte sulla disciplina dell’RC Auto - anche alla luce delle considerazioni espresse dall’Antitrust in diverse segnalazioni - con l’obiettivo di accrescere l’efficienza del sistema e la concorrenza tra le compagnie assicurative. Allo stato attuale, tuttavia, sembrano persistere alcune criticità che l’Autorità e l’IVASS ritengono opportuno approfondire nell’indagine conoscitiva.
Si intende verificare se, alla luce del vigente quadro normativo e regolamentare, l’assetto del settore dell’assicurazione RC Auto sia interessato da ostacoli allo sviluppo concorrenziale a vantaggio dei consumatori finali e ad individuare eventuali interventi idonei al loro superamento.
In particolare, l’indagine si concentrerà sui meccanismi di funzionamento dei sistemi di attribuzione del rischio (es. sistema bonus malus e classi di merito) e della procedura di risarcimento diretto. Oggetto di analisi sarà anche il ruolo dei dispositivi per il monitoraggio degli stili di guida e dell’attività del veicolo, come la scatola nera, con riguardo all’eventuale presenza di ostacoli alla mobilità dei consumatori. Inoltre, l’indagine si occuperà degli effetti che la complessità delle offerte commerciali e la prassi relativa agli sconti producono sull’efficace funzionamento degli strumenti di comparazione dei prezzi, tra i quali Preventivass.
Contestualmente all’avvio dell’indagine, è stata lanciata una consultazione pubblica (Call for inputs) per acquisire i contributi di tutti i soggetti interessati alle tematiche in questione, che sono descritte più diffusamente nel provvedimento d’avvio dell’indagine. I contributi dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail [email protected] entro il 31 luglio 2026.
Roma, 18 giugno 2026
Servizi cloud, avviata indagine nei confronti di Apple ai sensi del Digital Markets Act
Secondo il Digital Markets Act, Apple deve garantire a terzi, a titolo gratuito, l’effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software controllate tramite i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine nei confronti delle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. (di seguito, “Apple”) in merito all’osservanza dell’obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act (di seguito, “DMA”) cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. Ai sensi dell’articolo 6, par. 7, del DMA, Apple deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer, a titolo gratuito, l’effettiva interoperabilità con i sistemi operativi iOS e iPadOS, nonché parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple.
L’Autorità ha elementi per ritenere che i fornitori terzi di servizi cloud consumer potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio iCloud di Apple, perché non sembrano avere accesso alle stesse componenti utilizzate o comunque rese disponibili al servizio iCloud. A titolo di esempio, sembrerebbe che Apple non consenta ai servizi per gli utenti finali di cloud storage alternativi di utilizzare le componenti di iOS e iPadOS che permettono di effettuare il backup integrale dei dati presenti sui dispositivi, consentito invece al servizio iCloud di Apple.
È la prima volta che l’Autorità esercita i poteri previsti dall’articolo 38, par. 7, del DMA, specificamente attribuite dalla legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, e, in particolare, dall’articolo 18, “Misure per l’attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale”. In base a tale legge, l’Autorità può prestare supporto alla Commissione europea (di seguito, “Commissione”) con lo svolgimento di indagini preliminari ai sensi del DMA. Il procedimento è stato avviato in stretta cooperazione con la Commissione.
I risultati dell’indagine dell’AGCM saranno trasferiti alla Commissione per sostenerla nell’esercizio del suo ruolo di unica Autorità preposta all’applicazione del DMA.
Roma, 16 giugno 2026
Sanzione di 7 milioni a Philip Morris Italia S.r.l. per pratica commerciale scorretta
Secondo l’Autorità i claim pubblicitari utilizzati inducono i consumatori a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti senza effetti nocivi per la salute o con effetti meno nocivi rispetto ad altri prodotti del tabacco
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 7 milioni di euro a Philip Morris Italia S.r.l., attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti del tabacco lavorato, per pratica commerciale scorretta. L’Autorità, a conclusione di una complessa istruttoria avviata su segnalazione del Ministero della Salute, ha infatti ritenuto che le espressioni e i claim “senza fumo”, “prodotti senza fumo” e “costruire/progettare/accelerare un futuro senza fumo”, utilizzati nell’ambito di un’articolata strategia di marketing per promuovere la vendita dei suoi prodotti del tabacco senza combustione, inducano i consumatori - anche minori - a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi per la salute e/o meno nocivi di altri prodotti del tabacco, in particolare delle sigarette tradizionali.
Le evidenze acquisite in sede ispettiva e nel corso dell’istruttoria indicano piuttosto che una minore nocività o non nocività di questi prodotti non risulti affatto dimostrata alla luce delle attuali conoscenze scientifiche/cliniche, anche per la presenza di nicotina.
L’Autorità ha deliberato che Philip Morris Italia S.r.l. comunichi, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative intraprese per far cessare tale pratica.
Roma, 10 giugno 2026
Avviata istruttoria nei confronti di Volotea per pratica commerciale scorretta
Aperto anche un sub-procedimento cautelare per far cessare subito la condotta di applicare modifiche unilaterali al costo del biglietto aereo in base all’andamento del prezzo del Brent.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti della compagnia aerea Volotea S.L., con contestuale sub-procedimento cautelare audita altera parte, perché sospenda subito la pratica commerciale scorretta di applicare modifiche unilaterali al prezzo del biglietto aereo. Queste modifiche vengono comunicate al consumatore in un momento successivo all’acquisto e in prossimità della partenza programmata.
In particolare, Volotea ha introdotto una nuova policy di vendita dei propri titoli di viaggio, chiamata Promessa di Fair Travel, per far fronte al rincaro del carburante dovuto alla crisi medio-orientale, che prevede un meccanismo di adeguamento del prezzo del biglietto aereo, al rialzo o al ribasso, in base all’andamento del prezzo del Brent. Sette giorni prima della data di partenza programmata, la società comunica al consumatore un supplemento da pagare per poter usufruire del biglietto già acquistato, quantificato tra un minimo di 6 ed un massimo di 14 euro per passeggero e per tratta, in base all’ultimo dato disponibile sul costo del Brent. Il consumatore può modificare il volo, senza addebito di penali, oppure cancellare il viaggio e ottenere un rimborso di pari valore in forma di crediti Volotea. Il mancato pagamento dell’adeguamento, invece, comporta la cancellazione della prenotazione senza diritto al rimborso.
Secondo l’Autorità, questa modifica unilaterale al prezzo del biglietto aereo infrangerebbe la disciplina consumeristica perché, da un lato, può indurre il consumatore a scegliere il volo da acquistare sulla base di un’informazione incompleta e ingannevole - il prezzo mostrato al momento dell’acquisto - e, dall’altro, può esercitare un indebito condizionamento quando, a ridosso della partenza, il consumatore di fronte alla scelta fra pagare il supplemento o riprogrammare il viaggio, è indotto ad accettare la modifica.
Roma, 4 giugno 2026
Farmaci per la sclerosi multipla, avviata istruttoria nei confronti di Biogen
Secondo l’Autorità, il gruppo Biogen avrebbe attuato una strategia per escludere e limitare la concorrenza del nuovo entrante Sandoz nel mercato dei farmaci per la cura della sclerosi multipla a base di natalizumab.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Biogen Italia S.r.l. e della controllante Biogen Inc. per presunto abuso di posizione dominante. La condotta delle due società, infatti, avrebbe come obiettivo quello di escludere il concorrente Sandoz nell’offerta dei farmaci per la sclerosi multipla, a base del principio attivo natalizumab, in violazione dell’articolo 102 TFUE.
Il natalizumab è una terapia per il trattamento della sclerosi multipla in pazienti che hanno una forma severa e un’evoluzione rapida della patologia. Per oltre 15 anni Biogen ha commercializzato l’unico farmaco (originator) a base di natalizumab, il Tysabri. A partire dal 2024, dopo la scadenza dei brevetti, Sandoz ha provato a commercializzare un farmaco biosimilare - equivalente ma con prezzo molto inferiore all’originator - sempre a base di natalizumab, denominato Tyruko. Il trattamento con natalizumab, potendo causare un raro effetto collaterale, richiede che i pazienti si sottopongano, prima dell’inizio della cura e periodicamente, ad uno specifico test (test anti-JCV) per valutare il rischio di sviluppo di una grave patologia demielinizzante del sistema nervoso centrale, la PML.
Secondo l’Autorità, Biogen deterrebbe una posizione dominante nell’offerta del test anti-JCV (denominato Stratify) perché, fino al 2022, è stato l’unico autorizzato per lo screening e di fatto è stato lo standard di riferimento nella comunità medica. In questo contesto Biogen, facendo leva sul test anti-JC Stratify, escluderebbe e/o limiterebbe la concorrenza di Sandoz nel mercato dei medicinali per la cura della sclerosi multipla a base di natalizumab, perché vincola l’uso di questo test all’acquisto del proprio farmaco e si rifiuta di renderlo commercialmente disponibile per i pazienti cui viene somministrato il concorrente biosimilare.
Queste condotte, peraltro, vanificherebbero i vantaggi dei biosimilari in termini di costi per il Sistema Sanitario Nazionale, visto che il farmaco di Sandoz determinerebbe un risparmio di almeno il 20% rispetto all’originator di Biogen.
L’Autorità evidenzia che si tratta di medicine con prezzo di mercato di oltre mille euro a confezione, quindi con un costo molto elevato per la spesa farmaceutica e che vengono utilizzate, solo in ospedale, su cicli lunghi di terapia. Dunque la diffusione dei biosimilari è fondamentale per innescare meccanismi virtuosi di competitività dei mercati e i risparmi sono cruciali per la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale e per finanziare l’accesso alle terapie più innovative per un numero sempre maggiore di pazienti. Per questo motivo, secondo l’Autorità, le strategie che ostacolino e/o impediscano lo sviluppo e la concorrenza tra farmaci originari e biosimilari possono integrare una violazione delle norme antitrust, determinando gravi effetti sulla spesa sanitaria. Di conseguenza, la tutela della concorrenza rappresenta uno dei tasselli fondamentali per la tutela del diritto alla salute e dell’accesso a cure innovative.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto accertamenti ispettivi nella sede italiana di Biogen.
Roma, 27 maggio 2026
Rider, avviate istruttorie nei confronti di società del gruppo Glovo e di Deliveroo Italy Srl
Secondo l’Autorità le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico e alla loro responsabilità sociale verso i rider
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Glovo (Glovoapp23 S.A., Foodinho S.r.l. e Glovo Infrastructure Services Italy S.r.l.) e un’istruttoria nei confronti di Deliveroo Italy Srl per possibili condotte illecite nell’attività relativa all’offerta di servizi di consegna a domicilio di prodotti alimentari.
Le società avrebbero messo in evidenza, nelle proprie comunicazioni rivolte ai consumatori (ad esempio, nel codice etico e sul loro sito web nelle sezioni “chi siamo”), un’immagine aziendale fondata sul rispetto di standard etici e di responsabilità sociale che non corrisponderebbe al vero. In particolare ciò è accaduto per quanto riguarda le condizioni di lavoro e il rispetto della legalità nella gestione dei rider, con riferimento anche al modello operativo e all’algoritmo utilizzato dalle due società.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società Foodinho S.r.l. e Glovo Infrastructure Services Italy S.r.l., e nella sede della società Deliveroo Italy Srl.
Roma, 6 maggio 2026
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