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Servizi cloud, avviata indagine nei confronti di Apple ai sensi del Digital Markets Act
Secondo il Digital Markets Act, Apple deve garantire a terzi, a titolo gratuito, l’effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software controllate tramite i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine nei confronti delle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. (di seguito, “Apple”) in merito all’osservanza dell’obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act (di seguito, “DMA”) cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. Ai sensi dell’articolo 6, par. 7, del DMA, Apple deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer, a titolo gratuito, l’effettiva interoperabilità con i sistemi operativi iOS e iPadOS, nonché parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple.
L’Autorità ha elementi per ritenere che i fornitori terzi di servizi cloud consumer potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio iCloud di Apple, perché non sembrano avere accesso alle stesse componenti utilizzate o comunque rese disponibili al servizio iCloud. A titolo di esempio, sembrerebbe che Apple non consenta ai servizi per gli utenti finali di cloud storage alternativi di utilizzare le componenti di iOS e iPadOS che permettono di effettuare il backup integrale dei dati presenti sui dispositivi, consentito invece al servizio iCloud di Apple.
È la prima volta che l’Autorità esercita i poteri previsti dall’articolo 38, par. 7, del DMA, specificamente attribuite dalla legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, e, in particolare, dall’articolo 18, “Misure per l’attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale”. In base a tale legge, l’Autorità può prestare supporto alla Commissione europea (di seguito, “Commissione”) con lo svolgimento di indagini preliminari ai sensi del DMA. Il procedimento è stato avviato in stretta cooperazione con la Commissione.
I risultati dell’indagine dell’AGCM saranno trasferiti alla Commissione per sostenerla nell’esercizio del suo ruolo di unica Autorità preposta all’applicazione del DMA.
Roma, 16 giugno 2026
Sanzione di 7 milioni a Philip Morris Italia S.r.l. per pratica commerciale scorretta
Secondo l’Autorità i claim pubblicitari utilizzati inducono i consumatori a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti senza effetti nocivi per la salute o con effetti meno nocivi rispetto ad altri prodotti del tabacco
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 7 milioni di euro a Philip Morris Italia S.r.l., attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti del tabacco lavorato, per pratica commerciale scorretta. L’Autorità, a conclusione di una complessa istruttoria avviata su segnalazione del Ministero della Salute, ha infatti ritenuto che le espressioni e i claim “senza fumo”, “prodotti senza fumo” e “costruire/progettare/accelerare un futuro senza fumo”, utilizzati nell’ambito di un’articolata strategia di marketing per promuovere la vendita dei suoi prodotti del tabacco senza combustione, inducano i consumatori - anche minori - a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi per la salute e/o meno nocivi di altri prodotti del tabacco, in particolare delle sigarette tradizionali.
Le evidenze acquisite in sede ispettiva e nel corso dell’istruttoria indicano piuttosto che una minore nocività o non nocività di questi prodotti non risulti affatto dimostrata alla luce delle attuali conoscenze scientifiche/cliniche, anche per la presenza di nicotina.
L’Autorità ha deliberato che Philip Morris Italia S.r.l. comunichi, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative intraprese per far cessare tale pratica.
Roma, 10 giugno 2026
Avviata istruttoria nei confronti di Volotea per pratica commerciale scorretta
Aperto anche un sub-procedimento cautelare per far cessare subito la condotta di applicare modifiche unilaterali al costo del biglietto aereo in base all’andamento del prezzo del Brent.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti della compagnia aerea Volotea S.L., con contestuale sub-procedimento cautelare audita altera parte, perché sospenda subito la pratica commerciale scorretta di applicare modifiche unilaterali al prezzo del biglietto aereo. Queste modifiche vengono comunicate al consumatore in un momento successivo all’acquisto e in prossimità della partenza programmata.
In particolare, Volotea ha introdotto una nuova policy di vendita dei propri titoli di viaggio, chiamata Promessa di Fair Travel, per far fronte al rincaro del carburante dovuto alla crisi medio-orientale, che prevede un meccanismo di adeguamento del prezzo del biglietto aereo, al rialzo o al ribasso, in base all’andamento del prezzo del Brent. Sette giorni prima della data di partenza programmata, la società comunica al consumatore un supplemento da pagare per poter usufruire del biglietto già acquistato, quantificato tra un minimo di 6 ed un massimo di 14 euro per passeggero e per tratta, in base all’ultimo dato disponibile sul costo del Brent. Il consumatore può modificare il volo, senza addebito di penali, oppure cancellare il viaggio e ottenere un rimborso di pari valore in forma di crediti Volotea. Il mancato pagamento dell’adeguamento, invece, comporta la cancellazione della prenotazione senza diritto al rimborso.
Secondo l’Autorità, questa modifica unilaterale al prezzo del biglietto aereo infrangerebbe la disciplina consumeristica perché, da un lato, può indurre il consumatore a scegliere il volo da acquistare sulla base di un’informazione incompleta e ingannevole - il prezzo mostrato al momento dell’acquisto - e, dall’altro, può esercitare un indebito condizionamento quando, a ridosso della partenza, il consumatore di fronte alla scelta fra pagare il supplemento o riprogrammare il viaggio, è indotto ad accettare la modifica.
Roma, 4 giugno 2026
Farmaci per la sclerosi multipla, avviata istruttoria nei confronti di Biogen
Secondo l’Autorità, il gruppo Biogen avrebbe attuato una strategia per escludere e limitare la concorrenza del nuovo entrante Sandoz nel mercato dei farmaci per la cura della sclerosi multipla a base di natalizumab.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Biogen Italia S.r.l. e della controllante Biogen Inc. per presunto abuso di posizione dominante. La condotta delle due società, infatti, avrebbe come obiettivo quello di escludere il concorrente Sandoz nell’offerta dei farmaci per la sclerosi multipla, a base del principio attivo natalizumab, in violazione dell’articolo 102 TFUE.
Il natalizumab è una terapia per il trattamento della sclerosi multipla in pazienti che hanno una forma severa e un’evoluzione rapida della patologia. Per oltre 15 anni Biogen ha commercializzato l’unico farmaco (originator) a base di natalizumab, il Tysabri. A partire dal 2024, dopo la scadenza dei brevetti, Sandoz ha provato a commercializzare un farmaco biosimilare - equivalente ma con prezzo molto inferiore all’originator - sempre a base di natalizumab, denominato Tyruko. Il trattamento con natalizumab, potendo causare un raro effetto collaterale, richiede che i pazienti si sottopongano, prima dell’inizio della cura e periodicamente, ad uno specifico test (test anti-JCV) per valutare il rischio di sviluppo di una grave patologia demielinizzante del sistema nervoso centrale, la PML.
Secondo l’Autorità, Biogen deterrebbe una posizione dominante nell’offerta del test anti-JCV (denominato Stratify) perché, fino al 2022, è stato l’unico autorizzato per lo screening e di fatto è stato lo standard di riferimento nella comunità medica. In questo contesto Biogen, facendo leva sul test anti-JC Stratify, escluderebbe e/o limiterebbe la concorrenza di Sandoz nel mercato dei medicinali per la cura della sclerosi multipla a base di natalizumab, perché vincola l’uso di questo test all’acquisto del proprio farmaco e si rifiuta di renderlo commercialmente disponibile per i pazienti cui viene somministrato il concorrente biosimilare.
Queste condotte, peraltro, vanificherebbero i vantaggi dei biosimilari in termini di costi per il Sistema Sanitario Nazionale, visto che il farmaco di Sandoz determinerebbe un risparmio di almeno il 20% rispetto all’originator di Biogen.
L’Autorità evidenzia che si tratta di medicine con prezzo di mercato di oltre mille euro a confezione, quindi con un costo molto elevato per la spesa farmaceutica e che vengono utilizzate, solo in ospedale, su cicli lunghi di terapia. Dunque la diffusione dei biosimilari è fondamentale per innescare meccanismi virtuosi di competitività dei mercati e i risparmi sono cruciali per la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale e per finanziare l’accesso alle terapie più innovative per un numero sempre maggiore di pazienti. Per questo motivo, secondo l’Autorità, le strategie che ostacolino e/o impediscano lo sviluppo e la concorrenza tra farmaci originari e biosimilari possono integrare una violazione delle norme antitrust, determinando gravi effetti sulla spesa sanitaria. Di conseguenza, la tutela della concorrenza rappresenta uno dei tasselli fondamentali per la tutela del diritto alla salute e dell’accesso a cure innovative.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto accertamenti ispettivi nella sede italiana di Biogen.
Roma, 27 maggio 2026
Rider, avviate istruttorie nei confronti di società del gruppo Glovo e di Deliveroo Italy Srl
Secondo l’Autorità le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico e alla loro responsabilità sociale verso i rider
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Glovo (Glovoapp23 S.A., Foodinho S.r.l. e Glovo Infrastructure Services Italy S.r.l.) e un’istruttoria nei confronti di Deliveroo Italy Srl per possibili condotte illecite nell’attività relativa all’offerta di servizi di consegna a domicilio di prodotti alimentari.
Le società avrebbero messo in evidenza, nelle proprie comunicazioni rivolte ai consumatori (ad esempio, nel codice etico e sul loro sito web nelle sezioni “chi siamo”), un’immagine aziendale fondata sul rispetto di standard etici e di responsabilità sociale che non corrisponderebbe al vero. In particolare ciò è accaduto per quanto riguarda le condizioni di lavoro e il rispetto della legalità nella gestione dei rider, con riferimento anche al modello operativo e all’algoritmo utilizzato dalle due società.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società Foodinho S.r.l. e Glovo Infrastructure Services Italy S.r.l., e nella sede della società Deliveroo Italy Srl.
Roma, 6 maggio 2026
AI, grazie ad azione Autorità DeepSeek, Mistral e NOVA AI forniranno informazioni trasparenti sul rischio “allucinazioni”
L’Autorità ha chiuso tre istruttorie accogliendo impegni che puntano a rafforzare la trasparenza informativa dei sistemi offerti, intervenendo sui canali di fruizione dei servizi (siti internet e app) e nelle varie fasi del processo decisionale che precede l’acquisto o la registrazione.
Negli ultimi mesi l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esteso l’azione di vigilanza sulle pratiche commerciali scorrette ai sistemi di intelligenza artificiale generativa. In particolare si è occupata del rischio delle cosiddette “allucinazioni”, ossia la produzione di contenuti inesatti o fuorvianti. A questo riguardo l’Autorità ha condotto tre istruttorie nei confronti delle società Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co. Ltd e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co. Ltd (‘Deepseek’), Mistral AI SAS (‘Mistral’) e Scaleup Yazilim Hizmetleri Anonim Şirketi, che offre un servizio “chatbot cross-platform” denominato NOVA AI.
Le tre istruttorie si sono concluse con accoglimento degli impegni, senza accertamento di infrazione ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del consumo. Le società hanno assunto specifici obblighi per rafforzare la trasparenza informativa sul rischio di “allucinazioni” dei sistemi offerti, intervenendo sui canali di fruizione dei servizi (siti internet e app) e nelle varie fasi del processo decisionale che precede l’acquisto o la registrazione. Sono stati quindi introdotti disclaimer permanenti nelle interfacce di utilizzo sotto le chat che avvertono, in lingua italiana, della presenza delle allucinazioni, anche con hyperlink dedicati.
Inoltre è stata integrata e arricchita l’informativa precontrattuale con esplicite avvertenze sui limiti di affidabilità dei contenuti generati e sulla necessità di verificarli. Nel procedimento relativo a DeepSeek, la società ha anche previsto un investimento tecnologico per mitigare il fenomeno delle “allucinazioni”, anche se consapevole che - nell’attuale stato tecnologico - non sia possibile eliminarle completamente. Negli impegni relativi a NOVA AI, infine, è stato anche chiarito al consumatore che si tratta di un servizio che offre solo accesso, mediante un’unica interfaccia, ad alcune chatbot (delle quali sono stati dati maggiori dettagli), senza fornire un servizio di aggregazione e di elaborazione delle risposte.
Roma, 30 aprile 2026
Testo del provvedimento DeepSeek
Testo del provvedimento Mistral AI
Testo degli impegni Mistral AI
Testo del provvedimento NOVA AI
Sanzioni per oltre 23 milioni di euro ad Amica Chips, Pata e Preziosi Food per intesa restrittiva della concorrenza
L’Autorità ha accertato un cartello tra i principali produttori italiani di snack salati venduti a marchio privato. Le tre società hanno attuato un’intesa per ripartirsi la fornitura di snack salati prodotti per conto della Grande Distribuzione Organizzata.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per complessivi 23.298.147 euro Amica Chips S.p.A. (8.239.210 euro), Pata S.p.A. (7.555.387 euro) e Preziosi Food S.p.A. (7.503.550 euro). L’Autorità ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 TFUE, nel mercato italiano degli snack salati prodotti per conto della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e venduti attraverso la rete distributiva della stessa GDO a marchio privato (c.d. “private label”).
Le tre società hanno attuato un’intesa segreta unica, complessa e continuata per ripartirsi la fornitura di snack salati prodotti per conto della GDO, attraverso il coordinamento delle rispettive politiche commerciali. L’Antitrust ha applicato il proprio programma di clemenza e ha concesso a Pata e ad Amica Chips il beneficio della riduzione della sanzione, in considerazione delle evidenze prodotte, significative per provare l’infrazione.
Inoltre l’Autorità ha attivato, per la prima volta dalla sua introduzione, la procedura di transazione prevista dall’art. 14-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, grazie al buon esito di tale procedura, le tre società hanno beneficiato di una ulteriore riduzione dell’ammenda.
Roma, 28 aprile 2026
Avviata istruttoria nei confronti delle società Vorwerk Management e Vorwerk Italia per pratica commerciale scorretta
Le società avrebbero interrotto i servizi smart del robot Neato, rendendolo così inutilizzabile.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di alcune segnalazioni di consumatori arrivate nel periodo novembre 2025-aprile 2026, ha avviato un’istruttoria nei confronti di Vorwerk Management s.r.l. e Vorwerk Italia s.a.s., per una pratica commerciale scorretta. Le società avrebbero interrotto i servizi smart del robot Neato facendo venir meno le funzionalità essenziali di questo apparecchio e rendendolo, di fatto, inutilizzabile.
Secondo l’Autorità, questa condotta potrebbe costituire una pratica commerciale ingannevole e aggressiva, ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 24 del Codice del consumo. Infatti, l’interruzione dei sistemi software di un apparecchio ancora perfettamente funzionante determina una modifica radicale della natura, della caratteristica e del valore del prodotto, ostacolandone la fruizione.
Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione nelle sedi delle società Vorwerk Management s.r.l. e Vorwerk Italia s.a.s., con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 23 aprile 2026
Avviata istruttoria nei confronti di Booking.com per pratiche commerciali scorrette
Secondo l’Autorità, Booking.com presenterebbe le strutture ricettive aderenti ai programmi “Partner Preferiti” e “Partner Preferiti Plus” come selezionate in base alla qualità del servizio e al rapporto qualità-prezzo, sebbene i requisiti di accesso a questi programmi non sembrino garantire queste caratteristiche da parte delle strutture aderenti.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Booking.com B.V., Booking.com International B.V. e Booking.com (Italia) S.r.l. per pratiche commerciali scorrette. In particolare, Booking.com attribuirebbe alle strutture ricettive aderenti al programma Partner Preferiti (e alla sua estensione Preferiti Plus) un migliore posizionamento nei risultati di ricerca all’interno della piattaforma, elementi grafici di maggiore evidenza e claim per enfatizzarne la qualità del servizio e la convenienza in termini di rapporto qualità-prezzo, nonostante i requisiti di ammissione a questi programmi non sarebbero idonei a supportare i vantaggi riconosciuti a quelle strutture.
Secondo l’Autorità, infatti, la selezione delle strutture aderenti ai programmi Partner Preferiti avverrebbe perlopiù sulla base di criteri che privilegiano quelle che forniscono commissioni più elevate a Booking.com, piuttosto che sulla base delle loro caratteristiche qualitative. Di conseguenza, le modalità di presentazione delle strutture e i claim utilizzati da Booking.com per enfatizzarne le qualità potrebbero indurre i consumatori ad assumere decisioni commerciali credendo - erroneamente - che queste strutture siano, a parità di caratteristiche, migliori in termini di rapporto qualità-prezzo rispetto alle strutture non aderenti. Questo potrebbe addirittura portare i consumatori a selezionare strutture in media più costose.
Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi di Booking.com (Italia) S.r.l. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 22 aprile 2026
Sanzione di oltre 11 milioni di euro a Revolut per pratiche commerciali scorrette
Revolut ha diffuso messaggi ingannevoli sui servizi di investimento offerti e ha usato modalità aggressive e ingannevoli nella gestione dei servizi bancari.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Revolut Securities Europe UAB, società del gruppo che offre servizi d’investimento in Europa, e alla Revolut Group Holdings Ltd sanzioni per oltre 11 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. In dettaglio, l’Autorità ha multato le due società per 5 milioni di euro per violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo: hanno infatti omesso di fornire ai clienti, già in sede di “primo aggancio” pubblicitario, informazioni chiare ed esaustive sulla presenza di ulteriori costi e sulle limitazioni che caratterizzano gli investimenti senza commissioni, i quali includono azioni frazionate che presentano notevoli differenze rispetto alle azioni intere, tra l’altro, in termini di rischi, diritti e trasferibilità.
L’Autorità ha anche irrogato a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB, società del gruppo che offre servizi bancari in Europa, una sanzione per complessivi 5 milioni di euro per aver gestito con modalità aggressive e per aver omesso (o fornito in modo non chiaro) informazioni rilevanti su condizioni e modalità di sospensione, limitazione e blocco del conto di pagamento. In particolare, le società non hanno fornito sufficienti informazioni in sede precontrattuale, né preavviso in prossimità dell’adozione delle restrizioni, né confronto o assistenza adeguati una volta eseguita la restrizione. Poiché l’impossibilità, anche per lunghi periodi, di accedere ai propri fondi e ai servizi collegati, ostacola l’esercizio di diritti contrattuali e la possibilità di far fronte a esigenze di vita, anche urgenti, l’Autorità ha ritenuto queste condotte lesive degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, perché in grado di condizionare indebitamente la libertà di scelta di consumatori e microimprese.
Infine, l’Antitrust ha irrogato sempre a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB una sanzione di 1,5 milioni di euro per non aver fornito informazioni chiare ed esaustive su requisiti e tempistiche per ottenere l’IBAN italiano (con iniziali IT) al posto dell’IBAN lituano (con iniziali LT), violando gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
Roma, 2 aprile 2026
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