Come segnalare
L’Autorità può accertare e vietare, di propria iniziativa o su segnalazione dei soggetti interessati, le pratiche commerciali scorrette e le pubblicità ingannevoli e comparative illecite. Ai segnalanti non sono richieste particolari formalità, versamenti a favore dell’Autorità o l’assistenza di un avvocato. I consumatori che intendono segnalare una pratica commerciale scorretta o una pubblicità ingannevole possono farlo:
- tramite posta ordinaria inviando la segnalazione a: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma
- inviando la segnalazione scritta alla casella [email protected] ;
- compilando e inviando on line il modulo cui si accede tramite il link segnala on line.
Queste modalità di segnalazione sono valide anche per le imprese, le società o i liberi professionisti relativamente ai messaggi pubblicitari ingannevoli o che contengono comparazioni illecite sulla vendita di beni o servizi.
Per consentire all’Autorità di svolgere al meglio il proprio compito di tutela è importante che i segnalanti siano il più possibile precisi e dettagliati nel descrivere i fatti e forniscano, se disponibili, copia dei documenti o dei messaggi per i quali si chiede l’intervento.
I formulari cui si accede tramite modello di segnalazione (compilabile e stampabile) e segnala on line sono utili al segnalante per descrivere i fatti che possono essere di interesse per l’Autorità in base alle competenze attribuitele dal Codice del consumo e dalle altre fonti normative.
Tutte le informazioni richieste nel modulo di segnalazione sono importanti per l’Autorità ai fini dell’accertamento dei fatti segnalati.
L’indirizzo e gli altri recapiti indicati nella richiesta di intervento consentono all’Autorità di ricontattare l’interessato per avere le ulteriori informazioni che potrebbero rendersi necessarie.
Si informa che, in applicazione del Regolamento di procedura, dopo l’inoltro di una segnalazione all’Autorità, non seguirà ulteriore comunicazione da parte degli Uffici, se non nella circostanza di un eventuale avvio di istruttoria.
In caso di mancato avvio dell’istruttoria nel termine di 180 giorni dal ricevimento della segnalazione, quest’ultima si intende definita con un’archiviazione o un non luogo a provvedere.