Faq - Risposte alle domande più frequenti - CONTRIBUZIONI
(aggiornamento del 18 marzo 2024)
A. MODALITA’ E TERMINI PER IL VERSAMENTO
A.1 Quando dovrà essere versato il contributo per l’anno 2024?
Il contributo dovrà essere versato entro il 31 luglio 2024.
A.2 Sono previste sanzioni in caso di mancato versamento del contributo?
No, non sono previste sanzioni. In caso di tardivo pagamento sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di pagamento del contributo e la data di effettuazione del pagamento, nonché le maggiori spese connesse alla riscossione coattiva tramite ruolo.
A.3 Il contributo è deducibile ai fini fiscali?
L’Autorità non è competente a pronunciarsi in merito alla deducibilità ai fini fiscali del contributo.
B. SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
B.1 Chi è tenuto al versamento del contributo?
Sono tenute al versamento le società di capitale, iscritte nel registro delle imprese delle Camere di Commercio italiane, i cui ricavi della voce A1 del conto economico dell’ultimo bilancio approvato alla data del 5 marzo 2024 superino i 50 milioni di euro. Per le società di nuova costituzione si veda la FAQ B.9.
B.2 Il contributo si applica a tutte le società con ricavi superiori a 50 milioni o solo quelle soggette all’obbligo di notifica per le operazioni di concentrazione?
Vedi FAQ B.1.
B.3 L’obbligo di versamento del contributo riguarda le sole società italiane o anche le società straniere che realizzano ricavi in Italia?
Le società soggette al versamento del contributo sono le società italiane con ricavi superiori a 50 milioni di euro iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio italiane.
Le società straniere sono tenute al versamento del contributo solo nell’ipotesi in cui esse abbiano in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile soggette ad obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese. In tal caso la base di calcolo del contributo è costituita dall’ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico (o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali), del bilancio della stabile organizzazione se redatto, ovvero della voce corrispondente ai ricavi realizzati dalla stabile organizzazione italiana nel bilancio della casa madre.
In mancanza di tali dati per il calcolo del contributo dovrà farsi riferimento alle ultime scritture contabili redatte, alla data della delibera dell’Autorità n. 31092 del 5 marzo 2024, al fine del calcolo dell'IRAP.
B.4 Le società estere sono soggette al pagamento del contributo per il fatto di avere un ufficio di rappresentanza o commerciale in Italia o solo se hanno sede legale in Italia?
Vedi FAQ B.3.
B.5 Sono soggette al contributo anche le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata?
Sì, anche le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, ivi incluse le cooperative sociali, sono soggette al versamento del contributo.
B.6 Nel caso di consorzi di società (o di società consortili), sono soggette al contributo sia il consorzio (o le società consortili) che le singole società consorziate?
No, nel caso dei consorzi o delle società consortili, la contribuzione va versata solamente dalle società consorziate.
B.7 Chi è tenuto al versamento in caso di fusione/cessione?
Come per qualsiasi altro tipo di obbligazione, nel caso di fusione e cessione, le obbligazioni relative al pagamento del contributo sono trasferite al soggetto che subentra nei diritti e obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione e/o cessione. Ai fini del calcolo del contributo, il soggetto che subentra nei diritti ed obblighi dovrà fare riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data del 5 marzo 2024 da ciascuna società singolarmente considerata senza sommare, quindi, i fatturati delle medesime.
B.8 Sono tenute al versamento del contributo anche le società estinte?
No, le società estinte e, quindi, cancellate dal Registro delle Imprese entro l’anno precedente a quello di competenza delle somme versate a titolo di contribuzione non sono obbligate al versamento del contributo, fatto salvo quanto previsto in caso di fusione/cessione alla FAQ B.7.
B.9 Le società di nuova costituzione sono obbligate a versare il contributo?
Si, solo nel caso in cui sia stato approvato alla data della delibera dell'Autorità un bilancio di durata anche inferiore all'anno ma che esponga ricavi superiori a 50 milioni di euro. Non sono, invece, tenute al versamento del contributo per l’anno 2024 le società di nuova costituzione che non abbiano ancora approvato alcun bilancio alla data del 5 marzo 2024.
B.10 Sono tenute al versamento del contributo le imprese in stato di liquidazione o soggette a procedure concorsuali?
Le imprese soggette a procedure concorsuali – ferma restando l’applicazione dell’ordinario criterio di legge per il periodo precedente all’apertura della procedura – sono tenute al versamento del contributo successivamente all’apertura della procedura concorsuale solo se la società ha continuato a esercitare attività d’impresa producendo ricavi superiori a 50 milioni di euro. In tali casi, in assenza di un bilancio approvato alla data della delibera dell’Autorità del 5 marzo 2024, per il calcolo del contributo dovrà farsi riferimento alle ultime scritture contabili, redatte alla medesima data, ai fini del calcolo dell'IRAP.
L’apertura dello stato di liquidazione ordinaria non fa venire meno l’obbligo di versamento del contributo e pertanto le società in stato di liquidazione ordinaria sono tenute al pagamento del contributo sulla base del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della delibera dell’Autorità del 5 marzo 2024.
C. IMPORTO DEL CONTRIBUTO
C.1 A quale bilancio societario occorre far riferimento per il calcolo del contributo da versare?
All’ultimo bilancio di esercizio annuale approvato alla data della delibera AGCM n. 31092, ossia alla data del 5 marzo 2024.
C.2 Il fatturato da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è il fatturato mondiale della società italiana o il solo fatturato relativo a vendite in Italia?
Per il calcolo del contributo va considerato come base di calcolo l’ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali (sulla base delle previsioni dell’art. 2425-bis, comma 1, del Cod. Civ.).
C.3 Qual è l’importo minimo di contribuzione per il 2024?
L’importo minimo è 2.950,00 euro, che corrisponde allo 0,059 per mille del fatturato minimo soggetto a contribuzione (50 milioni di euro).
C.4 Qual è l’importo massimo di contribuzione per il 2024?
La soglia massima di contribuzione non può essere superiore a cento volte la misura minima. Per l’annualità 2024 è pari a euro 295.000,00.
C.5 Come viene effettuato il calcolo del contributo per le società di trading/distribuzione (acquisto e successiva rivendita ai distributori/clienti finali)?
Per le società di trading/distribuzione si deve fare riferimento all’ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo i principi contabili internazionali.
C.6 Come viene effettuato il calcolo del contributo per le concessionarie di pubblicità, i Tour Operator e le Agenzie di viaggi?
Per le concessionarie di pubblicità si devono escludere dal computo dei ricavi assoggettabili alla contribuzione i ricavi riversati ai titolari dei mezzi di comunicazione sui quali viene diffuso il messaggio pubblicitario.
Per i Tour Operator si devono sottrarre dalla voce A1 del conto economico i soli costi diretti sostenuti per l’acquisizione dei servizi presso i fornitori terzi e le provvigioni passive pagate alle agenzie di viaggi.
Per le agenzie di viaggi si deve considerare, come base di calcolo, la parte della voce A1 del conto economico relativa alle sole provvigioni attive percepite per l’attività di intermediazione.
C.7 Come viene effettuato il calcolo del contributo per le società di somministrazione di lavoro?
Per le società di somministrazione di lavoro si devono escludere dal computo dei ricavi assoggettabili alla contribuzione i soli costi sostenuti per i lavoratori interinali, corrispondenti all’importo rimborsato alle stesse dalle imprese clienti utilizzatrici, considerando, quindi, la commissione percepita per il servizio di fornitura di manodopera.
C.8 Come viene effettuato il calcolo del contributo per le imprese di assicurazione?
Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 287/1990 come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", per le imprese di assicurazione il fatturato da prendere in considerazione è dato dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti di assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo.
C.9 Qual è il fatturato da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dalle società holding di partecipazione?
Per le società holding di partecipazione, vale a dire per le società la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni, il fatturato da prendere in considerazione è dato dalla somma delle voci A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), C.15 (Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate) e C.16 (Altri proventi finanziari), in tutte le loro articolazioni. Detto criterio si applica a prescindere dalla natura finanziaria o industriale delle partecipazioni detenute.
C.10 Qual è il fatturato da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dalle società di gestione del risparmio e dalle società di leasing e factoring?
Per le società di gestione del risparmio e per le società di leasing e factoring il fatturato da prendere in considerazione è costituito dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi: a) interessi e proventi assimilati; b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli; c) proventi per commissioni; d) profitti da operazioni finanziarie; e) altri proventi di gestione.
C.11 Qual è il fatturato da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli enti creditizi e gli altri istituti finanziari?
Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 287/1990 come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il fatturato da prendere in considerazione è dato dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi: a) interessi e proventi assimilati; b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli; c) proventi per commissioni; d) profitti da operazioni finanziarie; e) altri proventi di gestione.
D. GRUPPI SOCIETARI
D.1 Nel caso di gruppo, si deve far riferimento al bilancio consolidato o ai bilanci di esercizio delle singole società?
Il calcolo del contributo di gruppo deve essere effettuato sommando i singoli contributi dovuti dalle società che sono soggette all’obbligo di contribuzione in quanto singolarmente superano i 50 milioni di euro di ricavi sulla base dei bilanci di esercizio delle stesse.
D.2 Nel caso di bilanci consolidati (che includono quindi i ricavi di tutte le società del gruppo), esiste un obbligo di versamento del contributo in capo alla capogruppo sulla base dei ricavi consolidati?
No, il bilancio cui si fa riferimento per l’individuazione dell’eventuale contributo da versare è il bilancio di esercizio di ogni singola impresa, non il bilancio consolidato.
D.3 Le società italiane appartenenti a gruppi societari che singolarmente non superano la soglia dei 50 milioni di ricavi ma superano detta soglia solo aggregate a livello di gruppo, sono soggette al versamento del contributo?
No, il bilancio da tenersi in considerazione è quello d’esercizio di ciascuna singola società, non quello consolidato di gruppo. Pertanto, le società italiane che, singolarmente, superano la soglia dei 50 milioni di ricavi sono tenute al versamento del contributo.
D.4 I gruppi di società hanno come limite massimo di contribuzione il tetto massimo di 295.000,00 euro?
Sì, i gruppi di società di cui all’art. 2359 del codice civile (vedi FAQ D.6) – le cui società siano soggette al versamento in quanto singolarmente eccedenti la soglia dei 50 milioni di euro per i ricavi – hanno come limite massimo della contribuzione cento volte l’importo minimo, pari, per il 2024, a 295.000,00 euro.
Il riferimento al gruppo di società di cui all’art. 2359 c.c. per l’applicazione del tetto massimo di contribuzione deve intendersi riferita alle società controllate in presenza delle forme di controllo indicate nello stesso art. 2359 del codice civile, e non alle società collegate.
D.4 –bis Nel caso in cui una società estera controlli due o più società italiane delle quali una sia “capogruppo” di altre società italiane e l’altra o le altre siano controllate dalla società estera, ma non dalla capogruppo italiana, il pagamento effettuato dalla società capogruppo italiana con tetto massimo per il suo gruppo esonera la o le altre società italiane, controllate direttamente dalla società estera ma non controllate dalla capogruppo italiana, dal pagamento del contributo?
No, in tale ipotesi il pagamento del contributo da parte della capogruppo italiana non esonera la o le società italiane, controllate direttamente dalla società estera ma non controllate dalla capogruppo italiana, dal pagamento del contributo.
D.5 Cosa succede nelle partite infragruppo?
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 c.c. ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c. anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.
D.6 Nel caso di società controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, il contributo può essere versato dalla società madre per conto delle società controllate/sottoposte ad attività di direzione e coordinamento e in caso con un unico versamento?
Sì, il pagamento può essere effettuato dalla società madre ma singolarmente per ciascuna delle società soggette al contributo.
D.7 Esistono dei criteri per la ripartizione del contributo massimo di euro 295.000,00 nell’ambito di un gruppo di società?
Il criterio di ripartizione del contributo massimo di 295.000,00 euro applicabile al gruppo è irrilevante. Vedi FAQ D.4 e D.6.