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Programma di clemenza in applicazione dell'art. 15-bis e segg. della legge n. 287/90

IL PROGRAMMA DI CLEMENZA: UNO STRUMENTO IMPORTANTE

La lotta ai cartelli è uno degli obiettivi fondamentali dell’Antitrust. Le intese che fissano prezzi di acquisto o di vendita, limitano la produzione o le vendite, o ripartiscono i mercati tra le imprese, pregiudicano fortemente la concorrenza e danneggiano i consumatori. Si tratta spesso di accordi segreti, come tali difficili da individuare. Per questo il legislatore nel 2006, in linea con la più avanzata normativa statunitense ed europea, ha dotato l’Autorità Antitrust di uno strumento ‘premiale’ per le imprese che denunciano i cartelli ai quali partecipano. Grazie a questa norma l’Antitrust può decidere di valorizzare il contributo delle imprese che denunciano l’intesa non imponendo loro la sanzione o riducendola, in base alla tempestività e alla qualità delle informazioni fornite.

L’INTERESSE A DENUNCIARE

Le esperienze nazionali e internazionali dimostrano che anche i cartelli più segreti possono essere scoperti, nonostante la mancanza di collaborazione delle imprese con l’Antitrust. I poteri ispettivi dell’Autorità, uniti alla possibilità che i cartelli vengano denunciati da soggetti non in posizione apicale all’interno delle aziende, devono indurre le aziende a valutare con attenzione i benefici collegati al programma di clemenza. Dal marzo 2023, inoltre, l’Autorità si è dotata della piattaforma Whistleblowing che consente alle persone fisiche di denunciare i cartelli con garanzie di anonimato e tutele specifiche da possibili ritorsioni del datore di lavoro coinvolto nell’illecito denunciato, agevolando così l’avvio di diversi procedimenti volti all’accertamento di complessi cartelli segreti.
In caso di accertamento dell’infrazione la sanzione può arrivare fino al 10% del fatturato.

COSA E QUANDO DENUNCIARE

L’Autorità ‘premia’ con la non imposizione della sanzione l’impresa che, per prima, fornisce spontaneamente informazioni o prove documentali sull’esistenza di un’intesa. Si deve però trattare di informazioni e prove decisive per l’accertamento dell’infrazione, o che comunque permettano all’Antitrust di svolgere un’ispezione mirata per acquisire le prove stesse. La denuncia deve essere tempestiva: non si può beneficiare dell’immunità dalle sanzioni se l’Autorità dispone già di elementi e documenti sufficienti a provare l’esistenza dell’infrazione. La collaborazione con l’Antitrust deve continuare per tutta la durata dell’istruttoria e chi vuole presentare una domanda di clemenza non deve informare alcuno di questa sua intenzione, ad eccezione di altre autorità di concorrenza.
L’Autorità valorizza anche la collaborazione delle aziende che non siano le prime a denunciare il cartello, creando una ‘graduatoria’ dello sconto della sanzione correlato al momento di presentazione della domanda di clemenza.

COME DENUNCIARE

L’impresa deve presentare all’Antitrust una domanda, corredata da significative informazioni e dai documenti rilevanti e può chiedere una ricevuta che confermi la data e l’ora di ricezione. Le domande di trattamento favorevole relative a una stessa intesa sono valutate dall’Autorità nell’ordine in cui esse pervengono. Prima della presentazione di una domanda di trattamento favorevole, l’impresa può contattare l’Autorità anche in forma anonima per ottenere chiarimenti, telefonando alla linea dedicata 06/85821.872 o contattando telefonicamente gli Uffici della Direzione Cartelli Leniency e Whistleblowing. La domanda con i documenti allegati potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio del protocollo dell’Autorità o inviata tramite un messaggio di posta elettronica alla casella dedicata [email protected].
La domanda può anche essere presentata in forma orale, in tal caso la società deve contattare telefonicamente gli Uffici della Direzione Cartelli Leniency e Whistleblowing al fine di fissare un appuntamento presso la sede dell’Autorità

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE

Articolo 15-bis e segg. - Programma di clemenza (Legge n. 287/90)

L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.

 


Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 (Delibera AGCM n. 16472 del 15 febbraio 2007, modificata da ultimo in data 31 luglio 2013)