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Le operazioni di concentrazione

Un’impresa può crescere non soltanto aumentando le vendite dei propri prodotti nel mercato (crescita interna), ma anche concentrandosi con altre imprese (crescita esterna), fondendosi o acquisendone il controllo, cioè la possibilità di esercitare un’influenza determinante su un’altra impresa (Art. 7  legge n. 287/90). Si ha, inoltre, un’operazione di concentrazione quando due o più imprese procedono alla creazione di un’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma (Art. 5 legge n. 287/90). Non costituiscono invece una concentrazione: le acquisizioni di partecipazioni a fini meramente finanziari; le operazioni infra-gruppo (realizzate fra società controllate, anche se indirettamente, da un unico soggetto); le operazioni i cui partecipanti non svolgono alcuna attività economica.

Ciò che preoccupa, dal punto di vista del funzionamento del mercato, è la possibilità che la concentrazione riduca la concorrenza, consentendo alla nuova entità di aumentare i prezzi o praticare condizioni svantaggiose per le controparti.

Le operazioni di concentrazione devono essere comunicate preventivamente all’Autorità (Art.16 legge n.287/90) quando il fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate, superino determinate soglie, aggiornate dall’Autorità annualmente (567 milioni e 35 milioni di euro nel 2024), sempre che non ricorrano le condizioni perché la concentrazione ricada nella competenza della Commissione UE.

Quando l’Autorità ritiene che una concentrazione comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, così da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, ne vieta la realizzazione; l’operazione può anche essere autorizzata subordinatamente al rispetto di talune condizioni,  tese a eliminare possibili effetti restrittivi della concorrenza.