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Intese ed abusi

Quando imprese concorrenti sullo stesso mercato o presenti in mercati collegati verticalmente coordinano i propri comportamenti sul mercato, i relativi accordi possono avere per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza, violando la normativa antitrust. Ciò accade, ad esempio, quando più imprese fissano congiuntamente i prezzi o si spartiscono i mercati oppure quando più imprese, che rappresentano una consistente parte del mercato, sottoscrivono una pluralità di accordi distributivi in esclusiva, tali da pregiudicare la capacità di accesso al mercato dei propri concorrenti attuali o potenziali. Un’intesa tra imprese è vietata quando comporta, anche solo potenzialmente, una consistente restrizione della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante (in violazione dell’art. 2 della legge n. 287/90). Se le intese sono idonee a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, l’Autorità è tenuta ad applicare la normativa eurounitaria, perseguendo le intese che violano l’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

In conformità all'ordinamento eurounitario, l’Autorità, per contrastare le intese segrete fra imprese (i c.d. cartelli), ha adottato un proprio programma di clemenza che si applica alle imprese che spontaneamente denunciano il cartello cui partecipano, fornendo gli elementi probatori per l’accertamento dell’infrazione alla normativa antitrust.  In tal caso l’Autorità non applicherà o ridurrà la sanzione pecuniaria prevista dalle norme, in funzione della tempestività e della qualità delle informazioni fornite dalle imprese ai fini dell’accertamento dell’intesa (art. 15, comma 2 bis, legge n. 287/90).

Un’impresa detiene una posizione dominante quando detiene un potere di mercato tale da potersi comportare in modo significativamente indipendente dai concorrenti, dai fornitori e dai consumatori. Ciò avviene, in genere, quando detiene quote elevate delle vendite in un determinato mercato, possiede un marchio molto conosciuto, ovvero controlla essa sola importanti fattori di produzione a monte. Il fatto che un’impresa raggiunga grandi dimensioni non comporta di per sé un funzionamento distorto del mercato: talvolta, per operare in modo efficiente, è infatti necessario essere attivi su larga scala o in più mercati contigui. Inoltre, la crescita dimensionale di un’impresa può essere ottenuta conquistando quote di mercato grazie a un comportamento “virtuoso”, offrendo prodotti che meglio di altri, per il prezzo e/o per la qualità, soddisfano le esigenze dei consumatori.

La legge antitrust nazionale non vieta quindi la posizione dominante in quanto tale, ma il suo abuso (art. 3 della legge n. 287/90) che si concretizza quando l’impresa sfrutta il proprio potere a danno dei consumatori ovvero impedisce ai concorrenti di operare sul mercato, causando, conseguentemente, un danno ai consumatori.

Analogamente a quanto avviene per le intese, quando l’abuso determina un pregiudizio per il commercio tra più Stati membri dell'UE, l’Autorità applica la normativa eurounitaria (art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

Al fine di facilitare il contrasto alle intese restrittive e agli abusi di posizione dominante è disponibile una piattaforma grazie alla quale -mantenendo l’anonimato- concorrenti, consumatori o gli stessi dipendenti delle imprese interessate possono denunciare e fornire evidenze utili alle indagini dell’Autorità.

Gli abusi di dipendenza economica

Anche in assenza di un abuso di posizione dominante, lo sfruttamento del potere negoziale da parte di una impresa che è in grado di imporre determinate condizioni in uno specifico rapporto contrattuale può comportare, quando ne ricorrano le condizioni, un abuso di dipendenza economica, vietato dalla legge nazionale.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 3 della legge 287/90 in materia di abuso della posizione dominante, l'Autorità può quindi intervenire qualora ravvisi un abuso di dipendenza economica che abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato (art. 11, legge 5 marzo 2001, n. 57).  Si ha abuso di dipendenza economica quando un’impresa è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità, per la parte che abbia subìto l'abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti (art. 9, legge 18 giugno 1998, n.192).

 


Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217)