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Le operazioni di concentrazione



Un’impresa può crescere non soltanto aumentando le vendite dei propri prodotti nel mercato (crescita interna), ma anche realizzando una concentrazione con altre imprese (crescita esterna) per il tramite di una fusione o un’acquisizione del controllo, cioè della possibilità di esercitare un’influenza determinante su un’altra impresa (Art. 7  legge n. 287/90). Si ha, inoltre, un’operazione di concentrazione quando due o più imprese procedono alla creazione di un’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma (Art. 5 legge n. 287/90). Non costituiscono invece una concentrazione le acquisizioni di partecipazioni a fini meramente finanziari; le operazioni infra-gruppo (realizzate fra società controllate, anche se indirettamente, da un unico soggetto); le operazioni i cui partecipanti non svolgono alcuna attività economica.

Le attività di crescita esterna realizzate mediante un’operazione di concentrazione possono influire negativamente sulla concorrenza laddove l’accrescimento del potere di mercato può consentire alla nuova entità di aumentare i prezzi o ridurre la qualità o quantità dei beni e servizi per i consumatori o praticare condizioni svantaggiose per le controparti commerciali; inoltre, possono prodursi effetti anticompetitivi di ostacolo all’innovazione nei casi di acquisizione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative.

La legge prevede quindi che le operazioni di concentrazione debbano essere preventivamente comunicate all’Autorità (Art.16 legge n.287/90) quando il fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate, superino determinate soglie, aggiornate dall’Autorità annualmente (567 milioni e 35 milioni di euro nel 2024), sempre che non ricorrano le condizioni perché la concentrazione ricada nella competenza della Commissione UE. In specifici casi in cui sussistano concreti rischi per la concorrenza, tenuto anche conto degli effetti per lo sviluppo di piccole imprese innovative, entro sei mesi dal perfezionamento dell’operazione l’Autorità può richiedere la notifica di questa anche nei casi in cui non sia superata una sola delle due soglie di fatturato o il fatturato complessivo delle imprese a livello mondiale sia superiore ai 5 miliardi di euro (art. 16, comma 1-bis della legge n. 287/90)

Quando l’Autorità ritiene che una concentrazione soggetta a comunicazione ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ne vieta la realizzazione; l’operazione può anche essere autorizzata subordinatamente al rispetto di talune condizioni, tese a eliminare possibili effetti restrittivi della concorrenza.


Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217)