CV194-CV195-CV196-PS11147-PS11149-PS11150 - Avviate istruttorie nei confronti di Google, Apple e Dropbox per i servizi di cloud computing
COMUNICATO STAMPA
I procedimenti sono relativi a presunte pratiche commerciali scorrette e alla eventuale presenza di clausole vessatorie nelle condizioni contrattuali.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato sei istruttorie nei confronti di alcuni dei principali operatori a livello globale dei servizi di cloud computing. I soggetti coinvolti sono Google (per il servizio Google Drive), Apple (per il servizio iCloud) e Dropbox, ciascuno interessato sia da un procedimento per presunte pratiche commerciali scorrette e/o violazioni della Direttiva sui diritti dei consumatori sia da uno per presunte clausole vessatorie incluse nelle condizioni contrattuali.
In particolare, le istruttorie per pratiche scorrette nei confronti di Google e Apple riguardano la mancata o inadeguata indicazione, in sede di presentazione del servizio, dell’attività di raccolta e utilizzo a fini commerciali dei dati forniti dall’utente e il possibile indebito condizionamento nei confronti dei consumatori, che, per utilizzare il servizio di cloud storage, non sarebbero in condizione di esprimere all’operatore il consenso alla raccolta e all’utilizzo a fini commerciali delle informazioni che li riguardano.
Le stesse contestazioni vengono mosse pure a Dropbox, cui si imputa - in aggiunta - di aver omesso di fornire in maniera chiara e immediatamente accessibile le informazioni sulle condizioni, sui termini e sulle procedure per recedere dal contratto e per esercitare il diritto di ripensamento. Inoltre, di non consentire all’utente l’agevole ricorso a meccanismi extra-giudiziali di conciliazione delle controversie, cui il professionista sia soggetto, con le indicazioni necessarie per accedervi.
I procedimenti per clausole vessatorie riguardano, invece, alcune condizioni contrattuali predisposte nei relativi modelli delle predette società , quali: l’ampia facoltà - da parte dell’operatore - di sospendere e interrompere il servizio; l’esonero di responsabilità anche in caso di perdita dei documenti conservati sullo spazio cloud dell’utente; la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; la prevalenza della versione in inglese del testo del contratto rispetto a quella in italiano.
Roma, 7 settembre 2020