Media e Comunicazione

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sviluppa la sua comunicazione istituzionale attraverso diversi strumenti.
La Direzione Rapporti Istituzionali, Relazioni Esterne, Comunicazione e Stampa cura i rapporti con gli operatori dell’informazione e le attività di comunicazione promuovendo l’immagine e la rappresentanza esterna dell’Autorità, presso le Istituzioni e presso il pubblico, anche attraverso l’organizzazione di speciali eventi.
Strumenti principali di comunicazione con i giornalisti sono i comunicati stampa e l’invio del Bollettino settimanale, sempre aggiornato con i provvedimenti dell’Autorità e le segnalazioni in materia di concorrenza e di tutela del consumatore. Questi sono pubblicati anche sul sito web che comprende, inoltre, la sezione news sulle attività dell’Autorità e le sezioni Pubblicazioni e Multimedia. La Direzione Rapporti Istituzionali, Relazioni Esterne, Comunicazione e Stampa comunica con il pubblico anche attraverso gli account ufficiali dell’Autorità sui Social Media più diffusi: Facebook, X, Instagram, LinkedIn e Youtube (Informativa privacy e social media policy).
Responsabile della Direzione Rapporti Istituzionali, Relazioni Esterne, Comunicazione e Stampa: Gianluigi Torino
Ufficio stampa:
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Comunicati stampa
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Servizi Biglietteria Parco Archeologico del Colosseo, sanzionati CoopCulture e sei operatori turistici per quasi 20 milioni di euro
L’Autorità ha irrogato la multa per la prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all’area, anche a causa dell’accaparramento tramite bot e altri strumenti automatizzati.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per quasi 20 milioni di euro la Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. L’istruttoria era stata avviata a luglio 2023 dopo che l’Antitrust aveva raccolto vari elementi informativi che evidenziavano la sostanziale impossibilità di acquistare online biglietti per l’ingresso al Parco Archeologico del Colosseo.
L’Autorità ha irrogato a CoopCulture, che ha gestito dal 1997 al 2024 il servizio ufficiale di vendita dei biglietti per l’accesso al Colosseo, una sanzione amministrativa pecuniaria di 7 milioni di euro, perché ha contribuito, in piena consapevolezza, al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità dei biglietti di ingresso per il Colosseo a prezzo base. In particolare CoopCulture, da un lato, non ha adottato iniziative adeguate per far fronte all’accaparramento dei titoli di accesso con metodi automatizzati; dall’altro, ha riservato significativi quantitativi di biglietti alla vendita abbinata alle proprie visite didattiche, da cui traeva rilevanti benefici economici. Essa ha così costretto i consumatori a rivolgersi a tour operator e a piattaforme che rivendevano biglietti abbinati a servizi aggiuntivi (ad esempio guida turistica, pick up, salta fila) e a prezzi notevolmente più alti.
Nell’ambito dello stesso procedimento, l’Autorità ha irrogato sanzioni pecuniarie anche ai suddetti sei operatori turistici, che hanno acquistato biglietti con bot o altri strumenti automatizzati, contribuendo al fenomeno del rapido esaurimento dei biglietti stessi a prezzo base sul sito del concessionario CoopCulture. Così facendo, questi operatori si sono avvantaggiati della sistematica indisponibilità di biglietti che ha costretto i consumatori che volevano visitare il Colosseo a reperirli in questo modo a prezzi anche molto più alti perché abbinati ai servizi aggiuntivi offerti da loro o da altri operatori turistici.
L’Autorità ha accertato che le condotte di CoopCulture integrano una pratica commerciale scorretta in violazione dell’articolo 20, comma 2, del Codice del consumo; le condotte attuate da Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. sono invece risultate scorrette ai sensi degli articoli 24 e 25 dello stesso Codice e, a far data dal 2 aprile 2023, anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, bb-bis) del predetto Codice.
Roma, 8 aprile 2025

Grazie ad azione Autorità rimborsi e ristori da Otis Servizi per oltre 1,4 milioni di euro
Chiusa con impegni l’istruttoria avviata a ottobre 2024 ai sensi del Codice del consumo. I rimborsi e i ristori riguarderanno in totale più di 7.700 consumatori e microimprese
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso accettando gli impegni proposti da Otis Servizi S.r.l. l’istruttoria avviata a ottobre 2024 nei confronti della società. Il procedimento era stato avviato ai sensi del Codice del consumo a causa dell’installazione sugli ascensori di un dispositivo a pagamento, denominato Otis One, anche senza aver prima ottenuto il consenso espresso, e per i ritardi lamentati dagli utenti nell’ottenere interventi di installazione o di riparazione degli ascensori.
Si stima che gli impegni resi vincolanti dall’Antitrust riguarderanno oltre 7.700 consumatori e microimprese, per un importo complessivo di circa 1,45 milioni di euro.
Grazie a questi impegni, i consumatori (tra cui rientrano i condomini) e le microimprese potranno beneficiare di rimborsi, nei casi dell’installazione di Otis One, e/o di ristori, nei casi di ritardi o di problemi nell’installazione di nuovi impianti e/o degli interventi per guasti o ammodernamenti. A tal fine, entro tre mesi dell’accettazione degli impegni, Otis invierà ai consumatori e alle microimprese interessate da queste misure una raccomandata A/R o una PEC così da ottenere i relativi dati bancari, per poi effettuare nei 12 mesi successivi i rimborsi e/o i ristori nei confronti dei soggetti che avranno fornito le informazioni richieste.
Oltre alle misure di natura economica, Otis Servizi S.r.l. si è impegnata anche a non installare in futuro accessori a pagamento sugli impianti di ascensore senza aver prima ottenuto un consenso espresso e a realizzare un articolato sistema di misure per garantire una maggiore precisione delle informazioni fornite e una maggiore celerità nella gestione delle richieste degli utenti.
Roma, 3 aprile 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Morellato per presunta intesa restrittiva della concorrenza
Morellato, primario operatore nel settore della produzione e vendita di gioielli e orologi, attuerebbe una strategia contrattuale con i propri distributori che potrebbe limitare lo sviluppo concorrenziale del canale distributivo online
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Morellato S.p.A. per accertare una presunta violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), consistente in condizioni commerciali che vietano ai propri distributori autorizzati la vendita dei prodotti del fornitore sui marketplace e sulle piattaforme terze. Morellato, primario operatore nel settore della produzione, commercializzazione e vendita di gioielli e orologi, sia a marchio proprio sia tramite altri marchi, proprietari e in licenza (Sector No Limits, Philip Watch, Lucien Rochat, Live Diamond, Oui&Me, La Petite Story, Chronostar, FAVS, Bluespirit, CHRIST, Brinckmann & Lange, Cleor, D’Amante, Noélie, Maserati, Chiara Ferragni, Trussardi, Esprit, Jette, Guido Maria Kretschmer) ha infatti stipulato accordi di distribuzione selettiva in cui vieta esplicitamente agli esercenti l’utilizzo dei marketplace per la vendita dei suoi prodotti, riservandosi l’utilizzo delle piattaforme digitali di vendita, quali store dedicati sul marketplace (ad esempio Amazon).
Secondo l’Autorità il divieto previsto da Morellato nei contratti di distribuzione sull’utilizzo di piattaforme terze potrebbe ostacolare per i propri distributori l’uso efficace di Internet nella vendita dei prodotti a determinati clienti o in determinati territori, come previsto dal Regolamento (UE) n. 720/2022 della Commissione europea.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Morellato S.p.A.
Roma, 26 marzo 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Rfi e Fs per presunto abuso di posizione dominante
Risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità del nuovo entrante SNCF Voyages Italia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e della controllante Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per accertare un presunto abuso di posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 TFUE. Secondo l’Autorità, risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e, di conseguenza, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità da parte del nuovo operatore entrante SNCF Voyages Italia S.r.l. La strategia escludente ipotizzata dall’Antitrust nel provvedimento di avvio sarebbe stata attuata tramite varie condotte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per quanto riguarda l’assegnazione della capacità di infrastruttura.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto accertamenti ispettivi presso le sedi di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e anche presso le sedi di Trenitalia S.p.A. e Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria.
Roma, 21 marzo 2025

Sanzione di 400.000 euro a Shiseido Italy S.p.A. per pratica commerciale scorretta
La società, attiva nel settore della produzione e vendita di prodotti cosmetici di alta gamma, ha diffuso informazioni non chiare sull’efficacia e sulle precauzioni d’uso di alcuni prodotti solari
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 400.000 euro a Shiseido Italy S.p.A. per pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20 e 22 del Codice del consumo. La società ha infatti diffuso, tramite il proprio sito web e i propri canali social, una campagna pubblicitaria poco trasparente riguardo alle caratteristiche della tecnologia SyncroShield, utilizzata nei prodotti solari della linea Expert sun Protector. Tale tecnologia, definita “rivoluzionaria” da Shiseido, permetterebbe ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti-UV di questi prodotti, facendo ritenere ai consumatori che i solari Expert sun Protector garantiscono maggiore efficacia e durata della protezione solare e non richiedono altre applicazioni durante l’esposizione.
Secondo l’Autorità, l’enfasi posta nei claim “La rivoluzionaria tecnologia Shiseido permette ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti-UV” e “velo protettivo che si rinforza con acqua e calore” può ingenerare nei consumatori una percezione distorta della reale efficacia e della persistenza nel tempo dei solari Expert sun Protector e della particolare protezione che questa tecnologia assicura. Peraltro tali affermazioni risultano in contrasto con quanto indicato da Shiseido nelle precauzioni d’uso riportate nel foglietto illustrativo presente nella confezione. Infatti, viene espressamente indicato che, per mantenere un adeguato livello di protezione solare, è necessario riapplicare il prodotto frequentemente, soprattutto in caso di sudorazione, dopo ogni bagno o dopo aver asciugato la pelle.
Roma, 20 marzo 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Eni Plenitude per pratica commerciale scorretta
L’istruttoria riguarda le modalità adottate dalla società per comunicare ai propri utenti il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura. Molti consumatori hanno inviato segnalazioni all’Autorità nel periodo maggio-settembre 2024
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit per possibile pratica commerciale scorretta. Il procedimento riguarda le modalità adottate dalla società per comunicare il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura e la mancata adozione di misure per gestire le comunicazioni non andate a buon fine.
Nel periodo maggio-settembre 2024 numerosi consumatori hanno segnalato all’Autorità di aver subito il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura delle offerte di luce e gas, senza ricevere la preventiva comunicazione da parte della società. Eni Plenitude, infatti, nonostante un numero rilevante di comunicazioni inviate non risulti essere andato a buon fine, avrebbe comunque proceduto al rinnovo delle condizioni economiche di fornitura, precludendo agli utenti l’esercizio del diritto di recesso.
Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione nelle sedi di Eni Plenitude e della holding Eni S.p.A. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 14 marzo 2025

Antitrust: Italgas, autorizzata con condizioni l’acquisizione di 2i Rete Gas
L’operazione, che riguarda i due maggiori distributori di gas naturale in Italia, poteva comportare criticità concorrenziali. Dopo l’istruttoria dell’Autorità, Italgas dovrà rispettare numerose ed importanti misure dismissive e comportamentali
L’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha autorizzato con condizioni l’acquisizione di 2i Rete Gas Spa da parte di Italgas Spa. L’operazione, che riguarda i due maggiori distributori di gas naturale in Italia, poteva comportare criticità concorrenziali in merito alle future gare d’ambito per l’individuazione dei concessionari del servizio di distribuzione del gas in ben 65 ambiti territoriali italiani (ATEM).
A seguito di una complessa istruttoria, cui hanno partecipato numerosi operatori e associazioni di settore, l’Autorità ha autorizzato l’operazione subordinandola al rispetto di misure dismissive e comportamentali.
In particolare, Italgas dovrà cedere in 31 ATEM una quota di almeno il 20% dei punti di prelievo gestiti (PDR) in base alle concessioni in essere e in altri 4 ATEM la quota oggetto di acquisizione, sulla base delle precise modalità e della tempistica specificata nel provvedimento e sotto la supervisione di un monitoring trustee approvato dall’Autorità.
Inoltre, la società dovrà adottare in tutti i 65 ATEM oggetto dell’istruttoria, misure di tipo comportamentale (facilitazioni finanziarie, contrattuali, tecniche e informative) per incentivare la partecipazione alla relativa gara di altri operatori, capaci di contendere efficacemente la gestione a Italgas nel corso della procedura.
Roma, 11 marzo 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Atac per problematiche del trasporto pubblico locale
Il procedimento riguarda il presunto non raggiungimento degli obiettivi relativi alla qualità e alla quantità dei servizi erogati nel triennio 2021-2023
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Atac S.p.A. per possibile pratica commerciale scorretta. L’istruttoria riguarda la qualità e la quantità dei servizi erogati nel triennio 2021-2023 rispetto a quanto previsto dal contratto di servizio con il Comune di Roma e prospettato ai consumatori anche attraverso la Carta della Qualità dei Servizi del Trasporto Pubblico. In particolare, Atac avrebbe sistematicamente disatteso gli obiettivi relativi alla regolarità del servizio di trasporto di superficie e del trasporto metropolitana, ai presidi di sicurezza delle stazioni metropolitane, al funzionamento di ascensori, montascale e scale/tappeti mobili, nonché all’illuminazione delle stazioni della metropolitana.
A fronte del presunto mancato raggiungimento di questi obiettivi, Atac non sembrerebbe aver assunto misure correttive adeguate a colmare le ripetute carenze, né misure di adeguamento e/o di rimborso parziale delle tariffe applicate, in considerazione dei potenziali disagi arrecati ai consumatori. Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione presso la sede della società Atac S.p.A. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 25 febbraio 2025

Auto elettriche, avviate istruttorie nei confronti di BYD, Stellantis, Tesla e Volkswagen
Le istruttorie riguardano le informazioni fornite ai consumatori in merito alla autonomia di percorrenza chilometrica dei veicoli elettrici, alla perdita di capacità della batteria e alle limitazioni di operabilità della garanzia convenzionale sulle batterie.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato quattro istruttorie nei confronti di BYD Industria Italia s.r.l., Stellantis Europe S.p.A., Tesla Italy s.r.l. e Volkswagen Group Italia S.p.A. per possibili pratiche commerciali scorrette. Le istruttorie riguardano le informazioni fornite ai consumatori sulla autonomia di percorrenza chilometrica dei veicoli elettrici, sulla perdita di capacità della batteria e sulle informazioni relative alle limitazioni di operabilità della garanzia convenzionale sulle batterie, in possibile violazione del Codice del consumo.
In particolare, gli operatori, sui relativi siti internet, avrebbero fornito informazioni generiche - e talvolta contraddittorie - sull’autonomia di percorrenza chilometrica dei veicoli elettrici commercializzati, senza chiarire quali siano i fattori che incidono sul chilometraggio massimo pubblicizzato e a quanto ammonti questa incidenza sul chilometraggio effettivo.
Inoltre, gli operatori, sempre sui propri siti web, non avrebbero indicato al consumatore in maniera chiara e completa le informazioni sulla perdita di capacità delle batterie che deriva dall’uso normale delle vetture, né le condizioni/limitazioni applicate alla garanzia convenzionale sulle batterie.
Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione presso le sedi delle società BYD Industria Italia s.r.l., Stellantis Europe S.p.A., Tesla Italy s.r.l. e Volkswagen Group Italia S.p.A. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 21 febbraio 2025

Grazie all’azione dell’Autorità, la FIGC ha modificato le norme che disciplinano la stipula dei contratti di apprendistato per i calciatori “giovani di serie”
La Federazione ha rimosso il diritto per le società calcistiche di imporre ai calciatori “giovani di serie” un contratto di apprendistato professionalizzante senza un’espressa manifestazione di volontà da parte dell’atleta.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso positivamente una moral suasion nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La FIGC, con il Comunicato Ufficiale n. 233/A del 31 maggio 2024, aveva adottato una modifica delle Norme Organizzative Interne federali (“NOIF”) che reintroduceva un vincolo di durata ultra-biennale per i calciatori “giovani di serie”. In particolare, nel comunicato era previsto, in aggiunta al vincolo di durata biennale ammesso dalla normativa vigente, il diritto per le società calcistiche di stipulare, a prescindere dalla volontà dei giocatori con esse tesserati, un contratto di apprendistato professionalizzante della durata massima di tre anni.
In seguito ai rilievi espressi dall’Autorità nel corso di diverse audizioni con la Federazione stessa, le Leghe Professionistiche e l’Associazione Italiana Calciatori, la FIGC ha modificato questa regolamentazione. La nuova versione delle NOIF, approvata dal Consiglio Federale il 30 gennaio scorso con il Comunicato Ufficiale 159/A, subordina la stipula del contratto di apprendistato professionalizzante con la società di tesseramento a una espressa manifestazione di volontà da parte del calciatore, senza la quale, alla scadenza del vincolo sportivo così come ammesso dalla normativa vigente, il giocatore è libero di scegliere presso quale sodalizio sportivo proseguire il proprio percorso calcistico. Tale disposizione entrerà in vigore il 1° luglio 2025; da questa data le società calcistiche non avranno più il diritto di imporre unilateralmente il contratto precedente.
Roma, 14 febbraio 2025
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N°13
