COV1-DC9901 - Verificata la compatibilità concorrenziale degli accordi di cooperazione tra imprese per distribuzione mascherine e dello schema di moratoria per credito al consumo predisposto da Assofin
COMUNICATO STAMPA
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha applicato per la prima volta la Comunicazione, deliberata lo scorso aprile, relativa agli accordi di cooperazione tra imprese volti a fronteggiare i problemi relativi all’attuale fase di emergenza sanitaria.
Nella riunione del 27 maggio, infatti, l’Autorità ha esaminato un progetto di cooperazione per la distribuzione di mascherine chirurgiche monouso tramite farmacie e parafarmacie, volontariamente sottoposto all’attenzione dell’Autorità dalle due principali associazioni italiane di distributori farmaceutici (Associazione Distributori del Farmaco e Federfarma), al fine di verificarne la compatibilità con il diritto nazionale e comunitario della concorrenza.
L’accordo, stipulato da ADF, Federfarma e tutte le associazioni di farmacisti e parafarmacie di proprietà di farmacisti iscritti all’albo con il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19, consiste in una pratica di acquisto congiunto di mascherine chirurgiche e nella successiva ripartizione pro quota delle medesime tra i distributori al prezzo di acquisto unitario negoziato con i fornitori, fino al 30 giugno 2020.
Poiché il progetto di cooperazione ricade nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione Europea, l’Autorità – anche al fine di accrescere la certezza giuridica delle imprese interessate – ha consultato la Commissione Europea, nell’ambito della rete europea della concorrenza.
L’Autorità ha considerato che l’accordo in questione è volto a gestire un approvvigionamento efficace e omogeneo di mascherine chirurgiche sull’intero territorio nazionale, assicurando che la collettività possa agevolmente rifornirsi di tali dispositivi essenziali di protezione personale presso le farmacie e parafarmacie.
In considerazione della situazione eccezionale di emergenza sanitaria e della durata temporalmente limitata dell’accordo di cooperazione, l’Autorità ha quindi ritenuto che non vi siano, allo stato, elementi che giustifichino un approfondimento istruttorio.
Nella stessa riunione, l’Autorità, in accordo con la Commissione Europea, ha ritenuto che non vi siano elementi che giustificano un proprio intervento in relazione all’intesa raggiunta a livello associativo da ASSOFIN al fine di adottare uno schema comune di moratoria per il credito al consumo da parte dei propri associati.
ASSOFIN, che raggruppa i principali operatori bancari e finanziari del credito al consumo, sottolinea che tale moratoria è stata promossa tenendo conto delle Raccomandazioni della Banca d’Italia al fine di sostenere quelle categorie di soggetti che non sono state interessate dalle misure governative a favore di consumatori e imprese durante l’emergenza Covid-19.
L’adesione allo schema di moratoria da parte degli operatori finanziari è su base volontaria ed è aperta anche ai non associati di ASSOFIN.
I beneficiari sono coloro che, essendo titolare di credito, si trovano in difficoltà finanziaria a seguito di situazioni specifiche che si sono verificate durante il periodo che va dal 21 febbraio al 30 giugno 2020.
L’Autorità ha considerato che in ragione della situazione straordinaria di emergenza e della natura temporalmente limitata dell’intesa comunicata non vi siano allo stato elementi che giustifichino l’avvio di un procedimento istruttorio. L’Autorità ha tuttavia segnalato l’esigenza che la moratoria non comporti lo scambio diretto o indiretto di informazioni sensibili tra le imprese, invitando l'associazione a tener traccia degli scambi di informazioni oggettivamente necessari e proporzionati al conseguimento delle finalità dell’accordo, affinché possano in futuro essere resi disponibili su richiesta all’Autorità.
Roma, 1 giugno 2020