Stampa

PS11746 - L’Autorità chiede ai gestori dei principali motori di ricerca e browser di attivarsi contro la vendita online non autorizzata di farmaci per il COVID-19


COMUNICATO STAMPA


immagine allegata

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di coinvolgere nuovamente i gestori dei principali motori di ricerca e browser (Google, Apple, Italiaonline, Microsoft , Verizon (Yahoo), Mozilla, DuckDuckGo) nel contrasto delle pratiche commerciali scorrette che fanno leva sull’emergenza sanitaria in atto.

Tale iniziativa fa seguito al monitoraggio della rete internet condotto dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza che ha individuato 361 URL corrispondenti a pagine web, banners o collegamenti ipertestuali introdotti malevolmente in siti riconducibili ad attività lecite, spesso di carattere medico o paramedico. Tali siti indirizzano verso una sessantina di “farmacie abusive” - sprovviste della necessaria autorizzazione alla vendita di farmaci on line - che promuovono e vendono medicinali con obbligo di ricetta, vantando una funzione curativa nei confronti del“Coronavirus”.

L’Autorità ha dunque deliberato di trasmettere la lista dei 361 URL ai gestori dei principali motori di ricerca e browser (Google, Apple, Italiaonline, Microsoft , Verizon (Yahoo), Mozilla, DuckDuckGo), invitandoli i) a rimuovere dai risultati di ricerca le URL segnalate e ii) a non indicizzare le URL contenenti collegamenti ai siti individuati come “farmacie abusive”.

Ad un precedente invito inoltrato dall’Autorità ai suddetti gestori per evitare la visualizzazione nei risultati di ricerca di pagine in cui si promuova illegalmente la vendita del farmaco "Kaletra", oggetto di alcuni interventi cautelari da parte dell'Autorità, hanno dato tempestivo riscontro Apple, Google e ItaliaOnLine.

Nell’invito, da ultimo formulato, l’Autorità ha ricordato ai gestori che non hanno finora dato riscontro, che il prestatore dei servizi della società dell’informazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 70/2003, è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui non abbia agito prontamente per rimuovere l’accesso a detto contenuto, quando ciò è richiesto da un’autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza.

Roma, 21 aprile 2020