CV191-CV200-CV202-CV203-CV204-CV207-CV208-CV209-CV210 - Accertate clausole vessatorie in abbonamenti e biglietti per nove società di calcio di Serie A
COMUNICATO STAMPA
I procedimenti hanno riguardato Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese. L’Autorità ha disposto che sui siti web delle società sia pubblicato un estratto dei provvedimenti di accertamento della vessatorietà
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso nove procedimenti istruttori relativi a clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto delle seguenti società di calcio di serie A: Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A..
Per le società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., A.S. Roma S.p.A., Juventus Football Club S.p.A. e S.S. Lazio S.p.A. l’Autorità ha accertato la vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni contrattuali relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita in quanto non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a: ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società.
La Società Cagliari Calcio S.p.A. ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente ad alcuni profili. Tuttavia, il giudizio di vessatorietà permane per le clausole che escludono il rimborso del titolo di accesso in ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della società.
Per quanto riguarda invece le società A.C. Milan S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A., l’Autorità ha accertato sia la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti.
L’Antitrust ha disposto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle nove società per 30 giorni consecutivi.
Roma, 13 novembre 2020
- Testo del provvedimento Atalanta
- Testo estratto Atalanta
- Testo del provvedimento Cagliari
- Testo estratto Cagliari
- Testo del provvedimento Genoa
- Testo estratto Genoa
- Testo del provvedimento Inter
- Testo estratto Inter
- Testo del provvedimento Lazio
- Testo estratto Lazio
- Testo del provvedimento Milan
- Testo estratto Milan
- Testo del provvedimento Juventus
- Testo estratto Juventus
- Testo del provvedimento Roma
- Testo estratto Roma
- Testo del provvedimento Udinese
- Testo estratto Udinese