AS399 - DISTRIBUZIONE COMMERCIALE: ANTITRUST, REGIONI FRENANO LE LIBERALIZZAZIONI DI SETTORE
COMUNICATO STAMPA
Collegamenti:
Segnalazione del 14 giugno 2007
COMUNICATO STAMPA
DISTRIBUZIONE COMMERCIALE: ANTITRUST, REGIONI FRENANO LE LIBERALIZZAZIONI DI SETTORE
Prevale interpretazione restrittiva che esclude bar e ristoranti
Alcune Regioni stanno interpretando in maniera restrittiva la legge Bersani del luglio 2006, escludendo dalla liberalizzazione l’apertura di bar e ristoranti. Lo scrive, in una segnalazione approvata il 7 giugno 2007, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Secondo l’Antitrust, l’orientamento delle Regioni è stato supportato anche dalle indicazioni contenute in una risoluzione ministeriale del 10 ottobre 2006.
In particolare le Regioni Veneto e Sicilia (quest’ultima anche in relazione all’apertura di negozi di ottica) hanno circoscritto l’ambito di applicazione dei principi di liberalizzazione introdotti dall’art. 3, comma 1, della legge Bersani, per mantenere in vigore meccanismi restrittivi di programmazione locale relativamente ad alcuni settori di attività commerciali, dopo aver investito della questione lo stesso ministero.
La risoluzione emanata per rispondere ai dubbi interpretativi di alcune regioni sembra escludere dall’applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. d) della legge Bersani la determinazione dei parametri numerici previsti per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Nella segnalazione l’Autorità ribadisce che, sotto un profilo concorrenziale, l’esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, come bar e ristoranti, dall’applicazione dei principi di liberalizzazione introdotti dalla legge Bersani non può in alcun modo ritenersi giustificato da esigenze di interesse generale e costituisce un ostacolo normativo ad un corretto funzionamento del mercato. Il mantenimento di meccanismi di programmazione di bar e ristoranti basati sul rispetto di predeterminati limiti quantitativi favorisce infatti la cristallizzazione degli assetti esistenti, arrestando in modo artificioso l’evoluzione dell’offerta.
Per l’Autorità inoltre non è accettabile che in sede interpretativa si proceda a circoscrivere la portata di una legge nazionale. Per questo auspica un intervento tempestivo del Ministero dello Sviluppo Economico a favore di una lettura della disposizione normativa in questione coerente con la lettera e con lo spirito della legge Bersani.
L’Autorità infine, chiede alle Regioni di riesaminare le discipline relative all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ottica alla luce dei principi di concorrenza di cui alla legge n. 287/90 e dei principi di liberalizzazione introdotti dalla legge Bersani.
Roma, 14 giugno 2007