Cerca nel sito

I603 - SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO-RIVOIRA-SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI - S.I.A.D. -SOCIETÀ OSSIGENO NAPOLI - S.O.N. -LINDE GAS ITALIA-AIR LIQUIDE ITALIA - SOL



COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
Provvedimento del 26 aprile 2006

COMUNICATO STAMPA

ANTITRUST: SANZIONI PER 56,9 MILIONI DI EURO AD OTTO AZIENDE NEL SETTORE DEI GAS TECNICI

Per 13 anni hanno limitato la concorrenza ripartendosi la clientela


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 26 aprile 2006, ha sanzionato le principali società produttrici di gas tecnici in Italia, che hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza consistente nella ripartizione della clientela. All’intesa, durata 13 anni, dal 1991 al 2004, hanno partecipato le società Air Liquide Italia S.p.A., Rivoira S.p.A., S.I.A.D. S.p.A., S.O.N. S.p.A., Sapio S.r.l., SOL S.p.A., SICO S.p.A., Linde Gas Italia S.r.l. ed ERMA S.r.l. L’Autorità ha deliberato sanzioni complessive per 56.900.000 euro, così ripartite:

-        per la società AIR LIQUIDE: 23.100.000 euro;

-        per la società SAPIO: 8.400.000 euro;

-        per la società SIAD: 8.400.000 euro;

-        per la società SOL: 6.800.000 euro;

-        per la società RIVOIRA: 5.600.000 euro;

-        per la società LINDE: 3.600.000 euro, comprensivo della sanzione di 200.000 euro per ERMA, incorporata in LINDE nel dicembre 2003;

-        per la società SON: 600.000 euro;

-        per la società SICO: 400.000 euro.

Le società sanzionate rappresentano il 90% del mercato di riferimento, costituito dalla produzione e commercializzazione di numerosi gas impiegati nei settori alimentare, elettronico, metallurgico, meccanico e sanitario (negli ospedali e nelle terapie domiciliari), tra cui l’ossigeno, l’azoto, l’anidride carbonica, l’idrogeno e i gas speciali.
L’intesa ripartitoria è stata attuata attraverso riunioni e contatti nel corso dei quali venivano ristabiliti gli equilibri in termini di clientela di reciproca pertinenza: il valore dei clienti eventualmente sottratti veniva compensato con la cessione di altri clienti di valore equivalente. Lo scambio di informazioni ha riguardato anche le rispettive politiche di prezzo.
Nella stessa delibera l’Autorità ha negato l’autorizzazione, in deroga alla normativa antitrust, presentata congiuntamente da SAPIO, RIVOIRA e SIAD, per il mantenimento dell’impresa comune produttiva CHEMGAS Srl. L’Autorità ha ritenuto che non sussistessero condizioni competitive idonee a garantire che i guadagni di efficienza realizzati attraverso la produzione in comune venissero trasferiti ai consumatori. Analogo divieto è stato opposto anche alla richiesta presentata da SON, RIVOIRA e SIAD per l’impresa comune Igat – Industria Gas Tecnici SpA. Le imprese madri dovranno presentare entro 180 giorni misure che limitino gli effetti restrittivi della concorrenza. Entro il 1 maggio 2008 dovranno invece essere definite iniziative che rimuovano completamente la portata restrittiva delle intese, da perfezionare nei 24 mesi successivi.



Roma,  20 maggio 2006