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I641 - RIFORNIMENTI AEROPORTUALI



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 6 aprile 2005


COMUNICATO STAMPA


CARBURANTI: ANTITRUST ALLARGA ISTRUTTORIA SU RIFORNIMENTI AEROPORTUALI. TROPPO ALTO IL PREZZO PER I VETTORI ITALIANI

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 6 aprile 2005, ha deciso di estendere l’istruttoria nei confronti di alcune società petrolifere, anche ad altri soggetti per accertare presunte intese nellacommercializzazione del carburante per aviazione e nei servizi di stoccaggio e messa a bordo di carburanti negli aeroporti.

Le società coinvolte dall’estensione del procedimento sono: R.A.M.- Rifornimenti Aeroportuali Milanesi S.r.l.( società posseduta da Shell, Tamoil e Total), Shell Italia Aviazione S.r.l. e Par S.r.l.(controllata da un pool di cui fanno parte ENI, Esso e Kuwait, svolge attività di stoccaggio e messa a bordo di prodotti petroliferi negli aeroporti di Palermo e Napoli Capodichino).  Anche a questi operatori l’Autorità contesta la possibile violazione dell’articolo 81 del Trattato CE.

Il procedimento inizialmente riguardava le società Eni S.p.A., Esso Italiana S.r.l., Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Shell Italia S.p.A., Tamoil Petroli S.p.A., Total Italia S.p.A., Disma S.r.l., Seram S.r.l., Hub S.r.l., e Rifornimenti Aeroporti Italiani S.r.l..
In dettaglio, nel mercato dei carburanti per aviazione operano anche le società petrolifere attraverso imprese comuni di stoccaggio e messa a bordo:  Hub e Rai, che costituiscono le principali imprese comuni negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate, sono possedute da due raggruppamenti di società petrolifere (uno composto da Eni, Esso e Kuwait e l'altro da Shell, Tamoil e Total); a queste si aggiungono le società Disma e Seram possedute da cinque delle sei menzionate società petrolifere.

L’avvio del procedimento originario, deliberato nel dicembre 2004, ha avuto origine da alcune informazioni pervenute all’Autorità dalle quali risulta che, nello svolgimento della propria attività, le imprese che svolgono i servizi di stoccaggio e messa a bordo del jet fuel effettuerebbero anche operazioni che interessano direttamente l’attività di commercializzazione dei carburanti per aviazione, quali la gestione di scambi di prodotto e lo scambio di informazioni tra le imprese madri relativamente alle forniture di jet fuel alle compagnie aeree. Posto che tali imprese sono delle joint-ventures tra le società petrolifere, il loro intervento sul mercato della commercializzazione di carburanti per aviazione è idoneo a consentire alle imprese madri di controllare i flussi di prodotto erogato da parte di ciascuna di esse in ogni aeroporto e, pertanto, le quote di mercato detenute dalle stesse. L’assenza di concorrenza sul mercato della commercializzazione del jet-fuel, a sua volta, avrebbe delle notevoli ricadute negative sulla competitività dei vettori aerei nazionali, che, sul mercato in esame, costituiscono i principali clienti delle società petrolifere.

Ad avviso dell’Autorità, i prezzi dei carburanti per aviazione riscontrati negli aeroporti italiani, superiori a quelli degli altri paesi europei, potrebbero essere considerati diretti effetti di un’intesa tra le varie società. Tali effetti, peraltro, sarebbero  particolarmente dannosi per la competitività dei vettori aerei nazionali, costretti evidentemente a rifornirsi negli aeroporti italiani molto più frequentemente di quanto accade ai loro concorrenti che sono localizzati all'estero e a sostenere, quindi, maggiori costi per l'acquisto del carburante.
I comportamenti descritti, infine, sono potenzialmente idonei - anche laddove coinvolgano i soli aeroporti nazionali -  a pregiudicare il commercio intracomunitario e costituirebbero una violazione dell’articolo 81, par. 1, del Trattato CE, che vieta tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e abbiano per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.


Roma, 15 aprile 2005