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A357 - TELE2/TIM-VODAFONE-WIND



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 23 febbraio 2005


COMUNICATO STAMPA

ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI TIM, VODAFONE e WIND

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 23 febbraio 2005, ha deliberato l’avvio di un’istruttoria nei confronti delle società TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A., VODAFONE OMNITEL N.V. e WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A., al fine di accertare l’eventuale violazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE.

L’avvio del procedimento è stato originato dalle denuncie di alcuni operatori del settore delle telecomunicazioni, dalle quali risulta che TIM, VODAFONE e WIND avrebbero posto in essere abusi di posizione dominante nel mercato dell’accesso alle infrastrutture di rete mobile e nei mercati della terminazione su singole reti mobili, nonché intese nel mercato dell’accesso, nel mercato dei servizi finali di comunicazione mobile e nelle offerte commerciali all’utenza business.
In primo luogo, TIM, VODAFONE e WIND, congiuntamente dominanti sulle infrastrutture di rete, avrebbero rifiutato di negoziare accordi di accesso, al fine di impedire l’ingresso nel mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione mobile da parte di operatori alternativi quali MVNO (Mobile Virtual Network Operator), ESP (Enhanced Service Provider) e Reseller. Allo stato, peraltro, non si può escludere che i descritti comportamenti, in quanto posti in essere omogeneamente e simultaneamente dai tre gestori mobili nei confronti di tutte le imprese richiedenti, possano integrare un’intesa restrittiva della concorrenza.
In secondo luogo, l’istruttoria è volta ad accertare i presunti abusi posti in essere da TIM, VODAFONE e WIND, ciascuno dominante sulla propria rete mobile, consistenti nell’offerta di servizi di terminazione fisso-mobile ai propri concorrenti ad un prezzo superiore a quello che gli stessi gestori fanno pagare ai propri clienti aziendali per l’intero servizio integrato fisso-mobile. In particolare, TIM, VODAFONE e WIND applicherebbero condizioni economiche o tecniche di favore nei confronti delle proprie divisioni commerciali nella vendita di servizi di terminazione, al fine di escludere qualsiasi concorrente dal mercato dei servizi integrati all’utenza finale business, in violazione dell’art. 82 del Trattato CE.
In terzo luogo, i tre gestori mobili avrebbero attuato comportamenti commerciali volti ad impedire agli operatori di telecomunicazioni l’utilizzo dei contratti business per la rivendita di servizi all’utenza finale, così ostacolando qualsiasi forma di concorrenza nel mercato retail dei servizi mobili. Tali comportamenti, omogenei negli effetti escludenti, potrebbero costituire il frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza.
Infine, l’istruttoria dovrà accertare se l’applicazione da parte dei primi due operatori, TIM e VODAFONE, di prezzi pressoché identici in alcune offerte commerciali all’utenza business costituisca anch’essa una violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza.

Tutti i comportamenti denunciati appaiono idonei a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri della Comunità europea, in quanto interessano una parte sostanziale del mercato comune e costituirebbero, pertanto, violazioni degli articoli 81 e 82 del Trattato CE.

Il procedimento dovrà concludersi entro il 28 aprile 2006.


Roma, 1 marzo 2005