C3818F - EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADE-CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE
COMUNICATO STAMPA
Collegamenti:
Provvedimento del 7 aprile 2004
COMUNICATO STAMPA
L’Autorità Antitrust avvia un procedimento di inottemperanza nei confronti
della Società Edizione Holding S.p.a.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 7 aprile 2004, ha deliberato l’avvio di un procedimento nei confronti della Società Edizione Holding S.p.a, ai sensi dell’art. 19 , comma 1, della legge 287/90, contestandole di non aver rispettato le condizioni cui l’Autorità aveva subordinato l’autorizzazione dell’acquisizione del controllo della società Autostrade, condizioni consegnate nei provvedimenti del 2 marzo 2000 e del 13 settembre 2001.
Nel provvedimento del 2 marzo 2000, l'Autorità, accertato che l'acquisizione del controllo di Autostrade da parte di Edizione Holding, che già controllava Autogrill, avrebbe rafforzato la posizione dominante di quest'ultima nei mercati della ristorazione autostradale, aveva autorizzato l'operazione di concentrazione subordinatamente al pieno rispetto di alcune misure volte a correggere gli effetti anticoncorrenziali che l'operazione era suscettibile di produrre. L'Autorità aveva imposto, fra l’altro, che Autostrade Spa e le altre società concessionarie del servizio autostradale da essa controllate non assumessero direttamente la fornitura del servizio di ristoro e affidassero sempre a terzi la fornitura di tale servizio attraverso le procedure previste dall’art. 4 delle convenzioni stipulate con l’ANAS.
Nel provvedimento del 13 settembre 2001, adottato a seguito di un’istanza di riesame presentata da Edizione Holding rispetto ad alcune delle misure previste con il citato provvedimento del 2000, l’Autorità ha ribadito la portata dell’obbligo di gara, in particolare nel senso che, anche qualora il subconcessionario non intendesse gestire il servizio di ristoro, l’affidamento del servizio medesimo doveva avvenire secondo procedure di gara trasparenti e non discriminatorie. Al riguardo, la stessa Edizione Holding si impegnava affinché il subconcessionario fosse vincolato contrattualmente in tal senso.
L’esame delle informazioni acquisite in seguito dall’Autorità ha evidenziato che le gare effettuate dall’Advisor non appaiono idonee ad ottemperare alle prescrizioni contenute nei citati provvedimenti. In particolare, l’Autorità ha segnalato a Edizione Holding che le cosiddette gare integrate non garantiscono a tutti i soggetti interessati modalità di accesso potenzialmente paritetiche, in quanto impongono all’operatore ristoro di reperire un partner oil per partecipare alle gare stesse.
L’Autorità ha inoltre valutato come discriminatorio l’impianto dei bandi di gara nella parte in cui si consente al soggetto titolare di un diritto di prelazione al rinnovo del servizio di ristorazione di partecipare alla gara in Associazione Temporanea di Imprese (ATI) con altri soggetti e di esercitare il diritto di prelazione con effetti che si estendono anche agli altri componenti dell’ATI. Tale meccanismo, infatti, consente in sostanza al prelazionario di scegliere il gestore del servizio di ristoro senza effettuare un’ulteriore gara. Ciò in contrasto con le condizioni adottate dall’Autorità nei provvedimenti citati.
Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha pertanto avviato un procedimento di inottemperanza, contestando ad Edizione Holding il mancato rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l’operazione di concentrazione autorizzata nel 2000.
Il procedimento si concluderà entro 90 giorni dalla data della notifica.
Roma, 23 aprile 2004.