C5422B - SAI – SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE/LA FONDIARIA ASSICURAZIONI
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 12 giugno 2003
COMUNICATO STAMPA
SAI-FONDIARIA: ANTITRUST REVOCA CONDIZIONI POSTE ALL’OPERAZIONE
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 12 giugno 2003, ha deliberato la revoca delle condizioni poste a Premafin e Mediobanca relative all’operazione di Fondiaria-Sai in quanto sono venuti meno gli elementi alla base della decisione dello scorso 17 dicembre 2002.
Nella precedente decisione, l’operazione Fondiaria-Sai era stata autorizzata a condizione che le parti dessero piena ed effettiva attuazione ad alcune misure, qui di seguito ricordate:
a) con riferimento alla partecipazione di Fondiaria-Sai in Generali, le parti non avrebbero dovuto effettuare alcuna operazione per effetto della quale la quota dei diritti di voto complessivamente detenuti da Fondiaria-Sai a qualunque titolo nelle assemblee ordinarie di Generali eccedesse, in ogni momento, il 2,43% del capitale ordinario complessivo di Generali. Dal predetto impegno restava escluso l'acquisto di n. 3.500.000 azioni ordinarie di Generali (pari allo 0,274% del capitale ordinario complessivo) che avrebbe potuto avere luogo in caso di esercizio da parte del beneficiario dell'opzione di vendita a suo tempo concessa da Fondiaria e da società da questa controllate;
b) Fondiaria-Sai non sarebbe dovuta intervenire, neppure ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, alle assemblee ordinarie di Generali per l'intera partecipazione detenuta pari al 2,43% del capitale ordinario, eventualmente incrementata al 2,704% in seguito all'esercizio dell'opzione di cui alla lett. a), né direttamente né per delega;
c) Mediobanca si sarebbe dovuta astenere dall'esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie di Generali relativamente ad una propria partecipazione del 2%. Ai fini del rispetto della presente misura Mediobanca non avrebbe dovuto esprimere nelle stesse assemblee ordinarie di Generali voti in virtù di deleghe conferite da altri soggetti;
Le misure di cui alle lettere a), b) e c) avrebbero avuto efficacia fino al momento in cui, a giudizio dell'Autorità, Mediobanca avesse mantenuto il controllo, insieme a Premafin, su Fondiaria-Sai.
Per quanto un’analisi complessiva della situazione attuale non consenta di escludere la persistenza di ostacoli ad un integrale ripristino delle dinamiche concorrenziali nel settore assicurativo, si deve ritenere che le modifiche intervenute successivamente al 17 dicembre 2002, in particolare l’azzeramento del debito di Premafin verso la banca d’affari e la contestuale riduzione della partecipazione di Mediobanca nell’impresa di assicurazioni, abbiano determinato, allo stato, il venir meno dell’accertato controllo di Mediobanca, insieme a Premafin, su Fondiaria-Sai.
Pertanto, venuti meno i principali presupposti che si ponevano alla base del controllo congiunto di Premafin e Mediobanca su Fondiaria-Sai, l’Autorita’ ha deliberato la revoca delle condizioni poste all’operazione.
Roma, 13 giugno 2003