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I165 - ACCORDI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 8 giugno 2000


COMUNICATO STAMPA
       
       
CONDANNATE LE IMPRESE PETROLIFERE - MULTA DA 640 MILIARDI

       
                L’Autorità ha deliberato, in data odierna, che le società aderenti a Unione petrolifera, Agip Petroli S.p.A., Anonima Petroli Italia S.p.A, Erg Petroli S.p.A, Esso Italiana S.r.l., Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Shell Italia S.p.A., Tamoil Petroli S.p.A e Totalfina Italia S.p.A., hanno posto in essere una complessa intesa orizzontale, in violazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 287/90. L’intesa ha preso la forma di una pratica concordata tra imprese concorrenti che ha trovato compiuta attuazione, per il tramite degli accordi interprofessionali, negli “accordi colore” che ciascuna società sottoscrive con le organizzazioni dei gestori.
       
        Le modalità attuative degli accordi interprofessionali contenute negli “accordi colore” sono state, infatti, concretamente congegnate in modo da disincentivare i gestori dal discostarsi dal “prezzo consigliato” dalle compagnie. L’oggetto dell’intesa tra le compagnie è quindi da individuarsi nella riduzione della reciproca incertezza circa il rispetto del prezzo finale dei carburanti praticato dai gestori delle rispettive reti distributive. Considerati la natura e l’oggetto dell’intesa, la decisione dell’Autorità ha escluso che le associazioni dei gestori abbiano avuto un ruolo attivo nel caratterizzarne i profili anticoncorrenziali.
       
                La violazione è dunque imputabile alle sole compagnie petrolifere, alle quali, in funzione della gravità della stessa, è stata comminata una sanzione pecuniaria per un ammontare complessivo di circa 640 miliardi, corrispondente al 3,5% del fatturato delle imprese coinvolte. Fa eccezione Api, che è stata sanzionata nella misura del 2%, per il fatto che, pur avendo partecipato all’attività di concertazione in sede di Unione petrolifera, non ha sottoscritto, da quanto risulta agli atti del procedimento, “accordi colore”. In particolare, sono state inflitte le seguenti sanzioni (in miliardi):
       
                        Agip Petroli S.p.A.                        216,0
                        Anonima Petroli Italia S.p.A.                 21,2
                        Erg Petroli S.p.A.                                 56,0
                        Esso Italiana S.r.l.                                147,0
                        Kuwait Petroleum Italia S.p.A.                 77,0
                        Shell Italia S.p.A.                                 35,7
                        Tamoil Petroli S.p.A.                         42,6
                        Totalfina Italia S.p.A.                         45,6
       
                La decisione dell’Autorità chiarisce che non è la contrattazione collettiva in quanto tale che rileva per il diritto della concorrenza, ma l’idoneità di particolari contenuti della stessa a influenzare ingiustificatamente e restrittivamente le condizioni del mercato dei beni e servizi finali. Qualunque collegamento, con il procedimento appena concluso, di ritardi, sospensioni o rifiuti di un dialogo fra le categorie interessate, in vista della definizione dei rapporti, economici o altro, ivi compresa la modernizzazione della rete di distribuzione, è stato ed è pertanto assolutamente pretestuoso.
       

        ***

       
                L’Autorità aveva avviato l’istruttoria, otto mesi fa, a seguito di una serie di denunce di associazioni di consumatori, associazioni di gestori ed associazioni di autotrasportatori.
       
        Il coordinamento orizzontale tra le società petrolifere, a partire dai primi mesi del 1994, ha avuto come scopo di non far perdere alle società petrolifere il controllo sul prezzo finale dei carburanti, in vista della liberalizzazione di tale prezzo e del potere riconosciuto al gestore di fissarlo. L’accertato coordinamento tra le società petrolifere ha quindi rappresentato un decisivo strumento per realizzare un obiettivo comune a tutte le imprese: l’inibizione di comportamenti autonomi di prezzo dei gestori.
       
                L’insieme dei comportamenti posti in essere ha consentito alle società petrolifere un elevato grado di controllo dell’aderenza dei gestori delle rispettive reti di distribuzione alle decisioni delle società in materia di prezzi consigliati. L’istruttoria svolta ha infatti evidenziato, per il periodo 1994-1999, una dinamica sensibilmente convergente dei prezzi consigliati, delineando, pertanto, un quadro caratterizzato dall’assenza di rapporti concorrenziali fra società petrolifere.
       
                Le società petrolifere avrebbero potuto definire relazioni contrattuali con i gestori degli impianti delle rispettive reti di distribuzione tali da riflettere i differenti livelli di efficienza aziendale rilevati nel corso dell’istruttoria. Esse si sono invece preoccupate di neutralizzare effetti indesiderati che avrebbero potuto derivare dai comportamenti dei gestori, ormai liberi di fissare essi stessi il prezzo finale dei carburanti

        I comportamenti contestati alle società petrolifere, in violazione dell’art. 2 della legge n. 287/90, secondo gli accertamenti istruttori risultano essersi protratti, in modo continuato, dal febbraio 1994 sino almeno all’avvio del procedimento. Si tratta di un periodo particolarmente significativo, tale da alterare in maniera consistente le dinamiche concorrenziali sul mercato rilevante – proprio dalla fase di avvio della liberalizzazione dei prezzi dei carburanti – con grave pregiudizio dei consumatori. Ne rappresenta un’approssimazione la maggiore spesa per carburanti che i consumatori italiani hanno dovuto sostenere in Italia rispetto a quella che essi avrebbero sostenuto, a parità di volumi consumati, se avessero acquistato i carburanti ai prezzi prevalenti, in media, nei paesi dell’Unione Europea.

                Nel 1999, ad esempio, il prezzo medio dei carburanti, al netto delle accise e dell’Iva, è stato in Italia più elevato di quello praticato in Francia, Germania e Regno Unito, variando da un minimo di 38 lire al litro (gasolio, Regno Unito) ad un massimo di 128 lire al litro (benzina super, Francia). Confrontando il prezzo medio interno e quello medio dell’Unione Europea (comprensivo, dunque, di quello italiano), la maggiore spesa sostenuta dai consumatori italiani è stata pari a 1.378 miliardi di lire nel solo 1999. Tale maggiore spesa, calcolata al netto dell’imposizione fiscale e dell’Iva, rappresenta un’approssimazione della perdita di benessere subita dai consumatori italiani che, pur avendo livelli di tassazione inferiori a quelli dei paesi considerati, non hanno avuto la possibilità di avvantaggiarsi di un contesto di mercato altrettanto concorrenziale dal lato dei prezzi.

Roma, 8 Giugno 2000