I193 - ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE MILANO
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 25 settembre 1997
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l'istruttoria avviata nei confronti di 21 compagnie di assicurazione in relazione all'assegnazione dei servizi assicurativi del Comune di Milano e ha accertato che Assitalia, Generali, Ras, Fondiaria e Unipol hanno realizzato un'intesa restrittiva della concorrenza.
L'istruttoria ha altresì evidenziato che Assitalia e Zurigo hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza volta a vincolare il reciproco comportamento nella partecipazione a gare pubbliche. In relazione a tale ultima intesa l'Autorità, in ragione della gravità dell'infrazione ha disposto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 220 milioni di lire nei confronti di Assitalia e 220 milioni di lire nei confronti di Zurigo.
L'Autorità non ha rilevato nei comportamenti delle altre compagnie coinvolte nell'istruttoria violazioni della normativa a tutela della concorrenza.
Il procedimento ha tratto origine da una denuncia all'Autorità da parte del Comune di Milano con la quale si prospettava l'esistenza di comportamenti anticoncorrenziali posti in essere dalle imprese invitate a partecipare ad una gara per l'assegnazione dei servizi di assicurazione. La gara infatti è stata ripetuta due volte ed essendo sempre pervenuta una sola offerta, non ha avuto alcun esito, portando infine alla assegnazione del contratto a trattativa privata.
L'indagine condotta dell'Autorità ha permesso di accertare come, in seguito all'indizione della gara, intercorsero una serie di contatti e di incontri che coinvolsero direttamente tutte le primarie compagnie. L'effetto di tali incontri fu che si pervenne alla formazione di un raggruppamento di imprese che avrebbe formulato l'offerta al Comune di Milano in coassicurazione. Il raggruppamento delle imprese offerenti in coassicurazione era guidato da Assitalia, che vi figurava in veste di delegataria, ed era inoltre composto da Generali, RAS, Fondiaria e Unipol.
Al riguardo l'Autorità ha rilevato che la formazione di un accordo di coassicurazione tra 5 dei maggiori gruppi assicurativi a livello nazionale che detengono quote di mercato complessivamente superiori al 50% del mercato assicurativo italiano relativo ai rami danni costituisce una intesa lesiva della concorrenza.
In particolare la definizione dell'offerta in coassicurazione di Assitalia, Generali, RAS, Fondiaria e Unipol ha prodotto l'effetto di impedire che venissero formulate una pluralità di offerte concorrenti ed ha inoltre escluso la reciproca e necessaria rivalità concorrenziale tra le suddette imprese. Esse hanno infatti, attraverso il ricorso alla coassicurazione, risolto in modo cooperativo la gara e sostituito alla competizione la collusione, così precludendo all'amministrazione appaltante la possibilità di acquisire offerte concorrenti e di selezionare tra queste quella più conveniente.
L'Autorità si è ispirata ai principi comunitari in materia di concorrenza nel settore delle assicurazioni in forza dei quali la coassicurazione, in quanto accordo di tipo orizzontale tra concorrenti, rappresenta un'intesa restrittiva della concorrenza che può essere accettata solo in presenza di determinate condizioni attinenti alla natura del rischio e laddove non coinvolga i principali operatori del mercato.
Roma, 10 ottobre 1997