A95 - GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOSTRADALI/ AUTOSTRADE-AUTOGRILL
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 28 novembre 1996
COMUNICATO STAMPA
Il mercato della ristorazione sulle autostrade aperto a nuovi concorrenti
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a conclusione di un procedimento avviato il 18 gennaio 1996 nei confronti di AUTOSTRADE ed AUTOGRILL, ha deliberato:
1) che l'adozione e l'utilizzazione fino ad oggi del Disciplinare predisposto nel 1973 dalla società AUTOSTRADE per regolare i rapporti con le imprese concessionarie per l'occupazione delle aree di servizio autostradale, costituisce un abuso di posizione dominante.
2) che l'accordo concluso tra AUTOSTRADE ed AUTOGRILL nel 1988, configura un'intesa che ha per oggetto e per effetto la limitazione dell'accesso ai mercati della ristorazione e della vendita di generi alimentari e di prodotti non petroliferi.
L'imposizione delle regole contenute nel Disciplinare del 1973 costituisce una violazione dell'art. 3 della legge n. 287/90, nelle parti in cui:
-viene esclusa la possibilità di concorrenza tra servizi su una stessa area;
-viene garantita l'assegnazione di nuovi servizi o il potenziamento degli stessi ai concessionari già esistenti sull'area;
-viene preferita nel caso di affidamento di una nuova concessione, l'impresa titolare della concessione sull'area di servizio successiva a quella d'assegnare.
Il comportamento abusivo di AUTOSTRADE - soggetto che può rilasciare le concessioni per l'utilizzazione delle pertinenze autostradali per la somministrazione e la vendita di generi alimentari e di prodotti non petroliferi su oltre il 52% dell'intera rete autostradale - ha ostacolato l'accesso sui mercati della ristorazione in senso stretto (servizio al tavolo o self-service), della ristorazione a prestazioni semplificate (bar), della vendita di generi alimentari e della vendita di prodotti non petroliferi.
L'Accordo del 1988 è stato giudicato restrittivo in quanto prevedeva:
a) l'impegno di AUTOSTRADE a riconoscere ad AUTOGRILL il 90% delle concessioni di ristoro con servizio ristorante e l'80% delle concessioni di ristoro con servizio bar e market;
b) il riconoscimento di due proroghe quinquennali delle concessioni (sino al 2008 e sino al 2013) pressoché automatiche in virtù della formulazione di una clausola di prelazione che di fatto impediva ad eventuali concorrenti di sostituirsi ad AUTOGRILL quale concessionario diretto di AUTOSTRADE;
c) il riconoscimento ad AUTOGRILL di un'esclusiva a livello di singola area per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, al market alimentare e alle vendite di prodotti complementari (generi di monopolio, lotteria, giornali e periodici).
Nel corso del procedimento AUTOSTRADE ha depositato un nuovo Disciplinare di concessione che sostituirà tutti i Disciplinari utilizzati fino ad oggi e che elimina quelle dispozioni contestate dall'Autorità. AUTOSTRADE-AUTOGRILL hanno inoltre predisposto un nuovo Accordo che sostituirà integralmente quello precedente del 1988.
Il nuovo Disciplinare 1996 consente la sovrapposizione nella vendita di prodotti vari (alimentari in confezioni d'asporto e non alimentari) tra i titolari delle concessioni di ristoro e di distribuzione carburanti, e quindi la concorrenza tra tali soggetti all'interno di una medesima area. Infine, l'autorizzazione allavendita di tali prodotti costituisce un atto dovuto della concessionaria autostradale allorché essa abbia constatato che il soggetto richiedente dispone di locali di dimensioni idonee allo svolgimento delle attività di vendita in questione.
Il nuovo Accordo concluso tra AUTOSTRADE ed AUTOGRILL elimina le disposizioni contenute nell'accordo del 1988 che limitavano l'accesso al mercato. Inoltre, con quell'accordo, AUTOGRILL si è impegnata a:
a) cedere a terzi, entro 12 mesi 6 delle 83 concessioni di ristoro di cui è attualmente titolare;
b) non partecipare, direttamente o indirettamente, alla riassegnazione di almeno 6 delle concessioni di servizi che scadranno alla data del 31.12.2003 relative ad aree non ancora identificate, ma comunque tali da garantire una soluzione di continuità alla presenza di AUTOGRILL sulla rete autostradale;
c) non partecipare, direttamente o indirettamente, all'assegnazione di 5 nuove concessioni di servizio di ristoro che AUTOSTRADE prevede di affidare all'interno dell'attuale rete nei prossimi anni e a tutte le eventuali ed ulteriori assegnazioni che dovessero verificarsi entro il 2001.
L'Autorità ha concluso che il nuovo Disciplinare ed il nuovo Accordo sono idonei a far cessare gli effetti restrittivi della concorrenza, nei limiti in cui troveranno integrale attuazione.
Per effetto della decisione dell'Autorità, sono quindi state eliminate quegli ostacoli che impedivano l'ingresso di nuovi concorrenti sui mercati della ristorazione e vendita di prodotti alimentari e non alimentari sulla rete autostradale e la concorrenza all'interno delle aree di servizio.
In particolare, l'ampliamento delle possibilità di concorrenza tra i soggetti già presenti sull'area di servizio benchè operanti su mercati contigui, comporta un significativo rafforzamento della concorrenza. Al riguardo va sottolineato come le compagnie petrolifere abbiano già mostrato una marcata propensione a diversificare la loro offerta al settore non oil.
Dopo la decisione dell'Autorità nuovi concorrenti potranno entrare sulle sei aree "liberate" da AUTOGRILL, a cui si aggiungeranno altre sei aree entro il 2003. Infine l'ingresso di nuovi concorrenti sarà ulteriormente favorito dall'impegno di AUTOGRILL di non partecipare alle gare relative all'assegnazione di nuove concessioni fino al 2001.
Roma, 7 dicembre 1996