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SEGNALAZIONE DECT



COMUNICATO STAMPA



COMUNICATO STAMPA


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato al Parlamento e al Governo alcuni potenziali ostacoli all'effettivo sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi DECT risultanti dall'assenza di un quadro regolamentare certo relativamente all'accesso alle apposite bande di frequenza e al diritto di utilizzazione di tale tecnologia, diritto peraltro sancito a livello comunitario dalla direttiva CE/96/2. In prospettiva, gli ostacoli alla concorrenza nei servizi DECT potrebbero anche pregiudicare l'evoluzione concorrenziale del mercato della telefonia vocale, la cui piena liberalizzazione a partire dal 1° gennaio 1998 è prevista dalla direttiva CE/96/19, in ragione delle notevoli applicazioni che la tecnologia DECT può avere come alternativa alla rete fissa dell'attuale monopolista legale. Inoltre, il DECT risulterebbe essere più economico degli altri sistemi cellulari per l'utente e potrebbe quindi configurarsi come un sistema parzialmente sostituibile o complementare ad altri sistemi cellulari. Inoltre, la tecnologia DECT potrebbe essere utilizzata per fornire un accesso alla rete telefonica fissa.

        Con riferimento alla tecnologia DECT, risulta all'Autorità che la società Telecom Italia Spa, dopo un lungo periodo di sperimentazione, ha iniziato a promuovere, tramite i propri servizi di informazione al pubblico, la prossima commercializzazione di un servizio DECT nelle principali città italiane. Occorre ricordare che Telecom Italia detiene il monopolio legale del mercato della telefonia fissa (infrastrutture di rete e servizio di telefonia vocale) mentre una società dello stesso gruppo, Telecom Italia Mobile Spa, detiene il monopolio legale del mercato della telefonia cellulare TACS e una quota dominante del mercato del servizio cellulare GSM attualmente configurato come un duopolio legale.

        Qualora confermato, l'ingresso del gestore pubblico in qualità di primo e, per ora, unico operatore nel mercato della telefonia cellulare DECT può risultare, in assenza di una ben definita regolamentazione dell'accesso a questo servizio, di ostacolo allo sviluppo della concorrenza sia nel mercato della telefonia cellulare, ormai liberalizzato a livello comunitario dalla direttiva CE/96/2, sia nel mercato della telefonia vocale, di cui la direttiva CE/96/19 prevede la completa liberalizzazione dal 1° gennaio 1998.

                Infatti, sarebbe quantomeno paradossale che l'unica tecnologia attualmente disponibile per creare possibilità di sostituzione (a costi ragionevoli) con la rete fissa capillarmente posseduta in ambito urbano dal monopolista legale fosse gestita e commercializzata in esclusiva dallo stesso monopolista. Inoltre, dal punto di vista concorrenziale è anche fonte di preoccupazione che un nuovo servizio di telefonia cellulare, collocato in un mercato distinto ma contiguo a quello dei servizi TACS e GSM, e quindi potenzialmente in grado di competere ovvero di integrarsi con essi, seppure a livello locale, sia gestito in via prioritaria da un gruppo imprenditoriale che già detiene posizioni di monopolio legale o dominanti in questi servizi attraverso una sua controllata (Telecom Italia Mobile Spa).

        Come già rilevato dall'Autorità in più occasioni, la mancanza di un quadro normativo certo per l'esercizio dell'attività economica in questi mercati, dovuta prevalentemente al ritardo nell'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie, con particolare riferimento alla direttiva CE/96/19 che liberalizza l'uso e l'installazione delle cosiddette infrastrutture di rete alternative (a partire dal 1° luglio 1996) e alla direttiva CE/96/2 che liberalizza le comunicazioni mobili e personali, pregiudica le possibilità di sviluppo della concorrenza. In assenza di adeguati interventi regolamentari, è tuttora in vigore una normativa che se per un verso attribuisce diritti speciali al gestore pubblico e a società ad esso collegate che gestiscono importanti servizi di telecomunicazioni, per un altro può favorire comportamenti delle stesse volte a estendere le proprie attività in nuovi mercati che restano di fatto preclusi ai concorrenti. In questo modo, anziché consentire agli operatori di entrare nei mercati già liberalizzati preparandosi eventualmente a competere in vista della liberalizzazione completa dei mercati dei servizi di telecomunicazioni prevista per il 1998, si consolidano le posizioni di dominio da parte delle imprese esistenti rendendo più lenta l'evoluzione concorrenziale dei mercati con grave pregiudizio per gli utenti e i consumatori.

        Inoltre, con riferimento all'attività del gestore pubblico, va notato che l'attuale quadro normativo relativo all'utilizzazione della tecnologia DECT non sembra fornire le basi giuridiche che consentano all'operatore pubblico di effettuare la sperimentazione del servizio in vista di una sua imminente commercializzazione, anche limitatamente alla cosiddetta "utenza amica". Nè tale quadro consente una effettiva possibilità per operatori privati di accedere a questo nuovo mercato, pianificando i necessari e cospicui investimenti.

        La direttiva CE/96/2 annovera espressamente il DECT tra i servizi oggetto della liberalizzazione. Con particolare riferimento alla tecnologia DECT, la direttiva dispone che, a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva stessa (15 febbraio 1996), gli Stati membri non possano negare il rilascio di licenze per questo tipo di servizi, termine eventualmente modificabile dagli Stati membri, ove necessario, unicamente in considerazione "dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva tra gestori concorrenti sui mercati interessati".

        Va notato che l'Italia non ha ancora adottato misure che consentano l'attivazione, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, dei sistemi DECT e la definizione di misure "atte a garantire per un sufficiente periodo di tempo l'ingresso e il consolidamento nel mercato degli operatori".

        Allo stato attuale non appaiono sussistere i fondamenti giuridici della annunciata iniziativa del gestore pubblico di avviare la commercializzazione di un servizio DECT. Come già affermato dall'Autorità nel 1993 in occasione delle iniziative di commercializzazione del servizio di telefonia cellulare GSM da parte della società Sip Spa, non può a tal fine essere invocata una interpretazione estensiva della Convenzione stipulata tra l'allora gestore pubblico, Sip, e il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (approvata dal D.P.R. 13 agosto 1984 n. 523) che tuttora definisce l'ambito della riserva attribuita al nuovo gestore unico Telecom Italia creato nel 1994 per incorporazione di diverse società nella Sip.

        Né può essere invocato l'articolo 1 della convenzione stipulata nel 1994 tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Telecom Italia per la realizzazione e la gestione della rete di telefonia cellulare GSM. Infatti, nella misura in cui il predetto atto di concessione (sebbene non in esclusiva) consentisse al gestore pubblico o a una società ad esso collegata di svolgere dei servizi, quali quelli associati alla tecnologia DECT, che altri sono di fatto impossibilitati a svolgere per mancanza di analoga concessione, si realizzerebbe una anomala discriminazione tra operatori. Per questo motivo, appare urgente ed essenziale approntare gli strumenti regolamentari idonei a consentire anche ad altri operatori di accedere, a parità di condizioni, ai mercati dei servizi radiomobili con tecnica digitale.

        Infine, va sottolineato che le recenti iniziative legislative del Governo volte ad accelerare la liberalizzazione dei servizi di telefonia mobile e personale attraverso il recepimento della direttiva CE/96/2 e la definizione di procedure per l'attivazione dei servizi DECT nonché di misure atte a garantire lo stabilimento di una pluralità di fornitori di questi servizi difficilmente conseguirebbero il risultato di favorire lo sviluppo di una effettiva concorrenza in questi mercati se si consentisse all'attuale monopolista legale nella telefonia fissa di consolidare il suo vantaggio concorrenziale attraverso la commercializzazione di un servizio per ora precluso ad altri operatori in ragione dell'incompletezza del quadro normativo di riferimento.

        L'Autorità considera che la presenza di una pluralità di soggetti nel mercato dei nuovi servizi associati alla tecnologia DECT oltre ad assicurare immediati vantaggi agli utenti in termini di prezzi, qualità e gamma dei servizi di telefonia mobile può, in prospettiva, contribuire a creare le condizioni per una evoluzione concorrenziale del mercato della telefonia vocale comportando benefici proporzionali alla diffusione quasi universale di questo servizio. Al fine di conseguire questi risultati è necessario evitare che lo sviluppo della concorrenza sia reso difficile dal consolidamento e dalla estensione a questi nuovi mercati della posizione dominante dell'attuale gestore pubblico.

        L'Autorità ritiene quindi urgente che siano adottate le misure necessarie alla rapida attuazione di procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie di accesso alla banda di frequenza riservata alla tecnologia DECT e ai servizi ad essa associati, basate su un regime autorizzatorio.
       
        L'Autorità ritiene altresì necessario che sia previsto l'obbligo della separazione contabile tra servizi di telefonia fissa e cellulare e che siano stabilite norme e procedure che garantiscano l'interconnessione con la rete fissa e tra sistemi di comunicazioni mobili su basi obiettive e non discriminatorie.
 
Roma, 26 ottobre 1996