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AS015 - AS15 - RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE



COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 16 settembre 1993


COMUNICATO STAMPA


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esercitato il proprio potere consultivo segnalando al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Marina Mercantile e al Ministro delle Finanze, la necessità di intervenire sulla normativa del settore portuale. L'iniziativa è stata attuata in base alla previsione dell'art.22 della legge n.287/90, che attribuisce all'Autorità la facoltà di esprimere pareri sulle iniziative legislative e regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza.

L'Autorità, in particolare, ha inteso evidenziare la situazione distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato che potrebbe derivare da alcune disposizioni contenute nel disegno di legge sul "Riordino della legislazione in materia portuale" (attualmente all'esame della Commissione Trasporti della Camera).
L'iniziativa legislativa, infatti, pur rappresentando un importante progresso rispetto alla legislazione vigente contenuta nel codice della Navigazione è, sotto alcuni aspetti, in contrasto con i principi della legge antitrust nazionale e con le indicazioni espresse dalle Comunità Europee in relazione a questo specifico settore.
Sotto il profilo dell'organizzazione del porto, l'Autorità ha valutato positivamente la scelta proposta dal legislatore di separare le funzioni di controllo da quelle di gestione, derivante dall'affidamento alle autorità portuali delle sole funzioni di programmazione, coordinamento e controllo.
L'Autorità ha evidenziato che l'effettiva realizzazione di tale separazione rischia di essere compromessa da quelle disposizioni, contenute nella proposta, che prevedono la partecipazione dell'autorità portuale alle attività di gestione.
In particolare viene segnalata, in questo senso, la disposizione che prevede, per l'esercizio delle attività di manutenzione, la costituzione di società miste tra l'autorità portuale e le imprese operanti in porto. A parere dell'Autorità una soluzione possibile per l'esercizio di tale attività, in modo da garantire la separatezza delle funzioni, potrebbe essere quella dell'affidamento ai servizi, da parte dell'autorità portuale, ad imprese terze (nazionali e internazionali), mediante il ricorso alla gara pubblica, con l'esclusione di qualsiasi forma di limitazione imposta a favore di determinate imprese.
Un altro impulso al processo di liberalizzazione del mercato portuale è stato riconosciuto alla disposizione che sostituisce l'attuale regime concessorio con quello autorizzativo per l'esercizio delle attività portuali. L'autorizzazione, infatti, costituirebbe uno strumento atto a rendere più agevole e trasparente l'accesso al mercato delle imprese concorrenti. Tuttavia l'Autorità ha valutato come distorsivo del corretto funzionamento del mercato la disposizione che demanda all'autorità portuale la determinazione, all'inizio di ogni anno, del numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate in relazione alle esigenze di funzionalità del porto, giudicando più appropriato limitare le attribuzioni dell'autorità portuale al potere di controllo dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione.
Oggetto di analisi è stata, inoltre, la possibilità per gli operatori, prevista nel disegno di legge, di svolgere le operazioni portuali in "autoproduzione" (ovvero con propri mezzi e proprio personale) previo possesso di un'autorizzazione speciale. La norma in questione non individuerebbe i requisiti necessari per il rilascio dell'atto, demandando, invece, la loro determinazione ad un successivo decreto.
L'Autorità, come già affermato in precedenti interventi, intende sottolineare a questo proposito che, l'autoproduzione prevista dall'art.9 della legge n.287/90 dà luogo ad un diritto soggettivo perfetto, di conseguenza, gli eventuali limiti al suo esercizio devono essere individuati direttamente dalla legge e non da una successiva disposizione regolamentare.
L'Autorità ha infine auspicato che nell'iniziativa legislativa trovi realizzazione l'interesse primario e generale di assicurare idonee garanzie di concorrenzialità tra gli operatori, necessarie per un corretto funzionamento del mercato e quindi per un' effettiva attuazione pratica della riforma del sistema portuale.



20 settembre 1993