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Come rende pubbliche le proprie decisioni

Esistono diversi momenti in cui l’attività dell’Autorità è resa pubblica. Sul sito internet dell’Autorità viene pubblicato un Bollettino settimanale che riporta i provvedimenti adottati riguardanti intese, abusi di posizione dominante, concentrazioni, pratiche scorrette e pubblicità ingannevole e comparativa illecita, nonché le segnalazioni e le indagini conoscitive su settori economici.


Entro il 31 marzo di ogni anno, inoltre, l’Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri (che la trasmette al Parlamento) la “Relazione annuale” sull’attività svolta nell’anno precedente. Successivamente ha luogo la presentazione al pubblico della Relazione. In questa occasione il Presidente illustra gli orientamenti seguiti dall’Autorità nella propria attività deliberativa.


Due volte l’anno l’Autorità deve presentare una relazione al Parlamento sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla legge 215/2004 sui conflitti di interessi.


L’Autorità è presente con un suo sito nella rete Internet. Nelle pagine web (indirizzo: https://www.agcm.it) è disponibile il testo integrale di tutti i provvedimenti adottati dall’Autorità fin dalla sua istituzione, opportunamente classificati (per fattispecie giuridica, data, mercato rilevante, ecc.). Gli archivi vengono aggiornati settimanalmente, contestualmente alla pubblicazione dei provvedimenti sul Bollettino dell’Autorità e all’aggiornamento della base informativa interna dell’Autorità (limitatamente alla sua parte pubblica); lo stesso Bollettino è reso disponibile nel sito.


Attualmente è possibile rivolgersi all’Autorità per acquisire documenti relativi all’attività conclusa (provvedimenti, rapporti, relazioni annuali, ecc.) nonché informazioni di interesse generale (normativa rilevante, comunicati stampa, ecc.).
Non possono invece essere oggetto di divulgazione notizie sui procedimenti in corso, nonché quanto coperto dal segreto d’ufficio a norma degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 217/98. Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di coloro che sono oggetto dei provvedimenti dell’Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, e di garantire, nello stesso tempo, la massima trasparenza e conoscenza dell’operato dell’Autorità, i dati identificativi delle parti diffusi via internet restano individuabili dai motori di ricerca esistenti per la durata di tre anni. Trascorso questo periodo, essi sono trasferiti in un’apposita sezione del sito internet dell’Autorità non accessibile dai motori di ricerca esterni, ma restano consultabili da chi accede al sito stesso.