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Richiesta di pagamento rateale della sanzione


  • Il soggetto sanzionato che versi in condizioni economiche disagiate può presentare istanza motivata di rateazione ai sensi dell’art. 26 della legge n. 689/81. Le rate mensili non possono superare il numero di trenta. In ogni momento è sempre possibile estinguere il debito con un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, il soggetto obbligato è tenuto a pagare il residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.
  • Ai fini della valutazione dell’istanza di rateazione, la parte è tenuta ad inviare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Nel caso di impresa individuale, laddove manchi la documentazione contabile, la persona fisica è tenuta a produrre idonea documentazione fiscale (modello unico), relativa agli ultimi tre anni, da cui emergano i redditi d’impresa.
  • Qualora l’Autorità conceda il pagamento rateale, insorge l’obbligazione accessoria di corresponsione degli interessi c.d. di rateazione nella misura del tasso legale, ai sensi dell'art. 1282, comma 1, codice civile.

    Simulatore per il calcolo del piano di ammortamento. Il simulatore permette di conoscere indicativamente il piano di rateazione inserendo il numero di rate e l'importo dovuto. L'Autorità, nel provvedimento di concessione di rateazione, stabilirà la durata della dilazione del pagamento. Il calcolo della rata sarà eseguito con il piano di ammortamento c.d. "alla francese" con rate di importo costante. Gli eventuali interessi di mora o le maggiorazioni, nel frattempo maturati, saranno suddivisi nel medesimo numero di rate senza l'applicazione degli interessi di rateazione.