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Restituzione delle sanzioni pagate, a seguito di annullamento o rideterminazione delle stesse da parte del giudice amministrativo


  • La Parte che ha provveduto al pagamento della sanzione, qualora il giudice amministrativo, successivamente a tale pagamento, annulli o ridetermini la sanzione, ha diritto alla restituzione delle somme versate e non più dovute.
  • La Parte che ha ottenuto la restituzione della sanzione, in caso di esito sfavorevole del contenzioso di grado successivo, dovrà provvedere al pagamento di eventuali somme a titolo di sanzione e di interessi moratori o maggiorazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981, a decorrere dalla data di esigibilità della sanzione irrogata originariamente.  Per le sanzioni comminate dall’Autorità ai sensi della legge n. 287/90 e dell’art. 62 del decreto legge n. 1/2012, l’istanza di restituzione deve essere presentata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Divisione II Coordinamento della programmazione, del controllo di gestione e della performance. Bilancio e Tesoreria. Via Molise, 2 - 00187 Roma, PEC: dgsif.div02@pec.mimit.gov.it, quale amministrazione competente alla restituzione, nonché all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Direzione Bilancio, Autofinanziamento e Personale - indirizzo PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it al fine del rilascio del necessario nulla osta alla restituzione.

Per le sanzioni comminate ai sensi del Codice del consumo e del decreto legislativo n. 145/07 dal 1° gennaio 2013 non trova più applicazione l’art. 9, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, entrato in vigore il 1° gennaio 2009, secondo cui le suddette sanzioni sono versate, fino all’importo di 50.000 euro per ciascuna sanzione, su un conto di tesoreria intestato all’Autorità, mentre la parte eccedente tale importo è versata all’Erario. Pertanto:

  • per le sanzioni comminate ai sensi del Codice del consumo e del decreto legislativo n. 145/07 anteriormente al 1° gennaio 2009 e dal 1° gennaio 2013, la domanda di restituzione va inoltrata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Divisione II Coordinamento della programmazione, del controllo di gestione e della performance. Bilancio e Tesoreria. Via Molise, 2 - 00187 Roma, PEC: dgsif.div02@pec.mimit.gov.it. La medesima domanda va inoltrata anche all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Direzione Bilancio, Autofinanziamento e Personale - indirizzo PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it al fine del rilascio del nulla osta alla restituzione della sanzione da parte dell’Erario.
  • per le sanzioni comminate ai sensi del Codice del consumo e del decreto legislativo n. 145/07 nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 fino all’importo di 50.000 euro per ciascuna sanzione, la domanda di restituzione va inoltrata esclusivamente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Direzione Bilancio, Autofinanziamento e Personale - indirizzo PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it, piazza Verdi n. 6/A 00198 Roma.
  • per le sanzioni comminate ai sensi del Codice del consumo e del decreto legislativo n. 145/07 nel periodo suindicato per importi superiori a 50.000 euro, la domanda di restituzione va inoltrata sia all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Direzione Bilancio, Autofinanziamento e Personale - indirizzo PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it sia al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Divisione II Coordinamento della programmazione, del controllo di gestione e della performance. Bilancio e Tesoreria. Via Molise, 2 - 00187 Roma, PEC: dgsif.div02@pec.mimit.gov.it. L’Autorità provvederà alla restituzione della parte di sanzione di sua competenza e al rilascio del nulla osta per la restituzione della parte di sanzione di competenza dell’Erario.