Media e Comunicazione
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sviluppa la sua comunicazione istituzionale attraverso diversi strumenti.
La Direzione Rapporti Istituzionali, Relazioni Esterne, Comunicazione e Stampa cura i rapporti con gli operatori dell’informazione e le attività di comunicazione promuovendo l’immagine e la rappresentanza esterna dell’Autorità, presso le Istituzioni e presso il pubblico, anche attraverso l’organizzazione di speciali eventi.
Strumenti principali di comunicazione con i giornalisti sono i comunicati stampa e l’invio del Bollettino settimanale, sempre aggiornato con i provvedimenti dell’Autorità e le segnalazioni in materia di concorrenza e di tutela del consumatore. Questi sono pubblicati anche sul sito web che comprende, inoltre, la sezione news sulle attività dell’Autorità e le sezioni Pubblicazioni e Multimedia. La Direzione Rapporti Istituzionali, Relazioni Esterne, Comunicazione e Stampa comunica con il pubblico anche attraverso gli account ufficiali dell’Autorità sui Social Media più diffusi: Facebook, X, Instagram, LinkedIn e Youtube (Informativa privacy e social media policy).
Responsabile della Direzione Rapporti Istituzionali, Relazioni Esterne, Comunicazione e Stampa: Gianluigi Torino
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Comunicati stampa
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Fonderie, sanzioni di 70 milioni di euro a 16 società e ad Assofond per intesa restrittiva della concorrenza
L’Autorità ha accertato un cartello tra le principali fonderie di ghisa italiane e l’associazione di categoria Assofond. L’importo massimo applicabile ammontava a circa 600 milioni di euro.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria nei confronti di C2MAC Group S.p.A., Fonderia Corrà S.p.A., Fonderie Orazio e Fortunato De Riccardis S.r.l., Fonderie Guido Glisenti S.p.A. e la sua controllata Lead Time S.p.A., Pilenga Baldassarre Foundry S.r.l. e la sua controllante E.F. Group S.p.A., Fonderie Mora Gavardo S.r.l. e la sua controllante Camozzi Group S.p.A., Zanardi Fonderie S.p.A., VDP Fonderia S.p.A., Fonderie Ariotti S.p.A., Ironcastings S.p.A., Fonderia Zardo S.p.A., ZML Industries S.p.A. e la sua controllante Cividale S.p.A., e l’associazione di categoria Assofond. L’Antitrust ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE nel mercato italiano della vendita dei getti di ghisa, attuata almeno dal 5 febbraio 2004 fino al 30 giugno 2024.
Per questo motivo l’Autorità, a fronte di sanzioni massime applicabili di circa 600 milioni di euro stante la gravità della condotta, ha irrogato sanzioni per complessivi 70 milioni tenuto conto della significativa crisi del settore interessato.
L’Autorità ha accertato che il coordinamento tra le parti ha riguardato le politiche commerciali con l’obiettivo di sostenere le richieste di aumento dei prezzi, rafforzando il potere contrattuale nei confronti della domanda, e di preservare una certa marginalità, soprattutto nei momenti in cui la congiuntura economica è stata negativa. Tale fine è stato perseguito tramite scambi di informazioni sensibili ed elaborando congiuntamente meccanismi di indicizzazione dei prezzi (gli “Indicatori Assofond”) che hanno consentito alle fonderie di aggiornare in maniera coordinata una parte sempre più ampia del prezzo dei getti di ghisa, compreso il margine di vendita.
Roma, 31 dicembre 2025
Meta AI, imposta a Meta sospensione delle condizioni che escludono Chatbot AI concorrenti da WhatsApp
L’istruttoria nei confronti di Meta, avviata a luglio scorso per presunto abuso di posizione dominante perché la società ha integrato il servizio Meta AI nell’app WhatsApp, in posizione preminente rispetto ai servizi concorrenti, è stata ampliata a novembre in merito all’applicazione delle nuove condizioni contrattuali previste dai WhatsApp Business Solution Terms
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato la misura cautelare nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy S.r.l. (di seguito, “Meta”). L’istruttoria era stata avviata a luglio 2025 per presunto abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 TFUE perché la società ha integrato il servizio Meta AI nell’app di messaggistica WhatsApp, in posizione preminente rispetto ai servizi dei concorrenti. Il procedimento è stato ampliato oggettivamente il 25 novembre scorso, con contestuale avvio del sub-procedimento cautelare, in merito all’applicazione delle nuove condizioni contrattuali previste dai WhatsApp Business Solution Terms, introdotte il 15 ottobre e la cui piena efficacia si dispiegherà entro il 15 gennaio 2026. Queste condizioni contrattuali escludono del tutto dalla piattaforma WhatsApp le imprese concorrenti di Meta AI nel mercato dei servizi di Chatbot AI.
Al termine del procedimento per l’adozione delle misure cautelari ex art. 14-bis della legge n. 287/1990, dopo la presentazione delle memorie scritte e l’audizione delle parti, l’Autorità ha ritenuto che sussistano i requisiti necessari per l’adozione della misura cautelare in relazione agli effetti della condotta sul territorio italiano. Secondo l’Antitrust, infatti, la condotta di Meta sembra avere natura abusiva, perché suscettibile di limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico nel mercato dei servizi di Chatbot AI, a danno dei consumatori. Inoltre, il comportamento di Meta può arrecare un danno grave e irreparabile, durante il tempo necessario per lo svolgimento dell’istruttoria, alle dinamiche competitive nel mercato interessato, pregiudicandone la contendibilità. Pertanto, l’Autorità ha disposto che Meta sospenda immediatamente le condizioni contrattuali dei WhatsApp Business Solution Terms così da preservare l’accesso alla piattaforma WhatsApp ai Chatbot AI concorrenti di Meta AI. L’Autorità italiana è in coordinamento con la Commissione europea per assicurare che la condotta di Meta venga affrontata nella maniera più efficace.
Roma, 24 dicembre 2025
Sanzione di oltre 255 milioni di euro a Ryanair DAC e alla controllante Ryanair Holdings plc per abuso di posizione dominante
La società, in posizione dominante nell’offerta di servizi aerei nazionali ed europei da/per l’Italia, ha attuato una strategia abusiva per ostacolare le agenzie viaggio che utilizzano i voli Ryanair come input per l’offerta di servizi turistici.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Ryanair DAC, in solido con la controllante Ryanair Holdings plc, una sanzione di 255.761.692 euro per abuso di posizione dominante, da aprile 2023 ad almeno aprile 2025. Ryanair detiene una posizione dominante nel mercato a monte dei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, nazionali ed europei, da/per l’Italia, quale input per le agenzie di viaggio, online (OTA) e fisiche. La posizione dominante deriva, oltre che da quote di mercato significative (38-40% dei passeggeri trasportati nell’insieme di rotte da/per l’Italia) e in continua crescita, anche da numerosi altri indicatori. Tutti questi indicatori contribuiscono ad attribuire a Ryanair un significativo potere di mercato e la capacità di agire in misura indipendente da concorrenti e consumatori, anche considerando il significativo distanziamento rispetto alle performance dei principali vettori concorrenti.
Al termine di un’articolata istruttoria, l’Autorità ha accertato che Ryanair ha attuato una complessa strategia per bloccare, ostacolare o rendere più difficile e/o economicamente o tecnicamente oneroso l’acquisto dei voli di Ryanair sul sito ryanair.com da parte delle agenzie di viaggio, OTA e fisiche, in combinazione con voli di altri vettori e/o con altri servizi turistici e assicurativi.
In particolare, è emerso che Ryanair ha iniziato, a fine 2022, a vagliare una serie di ipotesi di ostacolo alle agenzie di viaggio, che si sono poi concretizzate, a partire da metà aprile 2023, in interventi di intensità via via crescente. In una prima fase, Ryanair ha introdotto procedure di riconoscimento facciale destinate agli utilizzatori dei biglietti acquistati tramite agenzia sul proprio sito. In una seconda fase - a fine 2023, a istruttoria avviata - Ryanair ha bloccato in modo totale o intermittente i tentativi di prenotazione da parte delle agenzie di viaggio sul proprio sito (ad esempio, tramite il blocco dei mezzi di pagamento e la cancellazione massiva degli account legati a prenotazioni effettuate dalle OTA). In una terza fase, a inizio 2024, Ryanair ha imposto accordi di partnership alle OTA e, in seguito, di Travel Agent Direct alle agenzie fisiche, con condizioni limitative della possibilità delle agenzie di offrire il volo Ryanair combinato con altri servizi, utilizzando quale strumento di “persuasione” il blocco intermittente delle prenotazioni e un’aggressiva campagna di comunicazione nei confronti delle OTA che non sottoscrivevano questi accordi (“OTA pirata”). Ad aprile 2025, Ryanair - rendendo disponibile alle OTA la soluzione completa whitelabel iFrame - ha fornito l’integrazione delle applicazioni informatiche (c.d. API) che, ove ben implementate, permettono di ripristinare corrette condizioni di concorrenza nel mercato a valle dei servizi turistici.
Pertanto l’Autorità ha concluso che le condotte descritte, almeno fino all’integrazione delle API Ryanair, sono idonee e sono state concretamente in grado di ostacolare le vendite delle agenzie, incidendo anche sull’acquisizione del traffico Internet da parte delle OTA. Le condotte accertate, in definitiva, hanno pregiudicato la possibilità delle agenzie di acquistare voli Ryanair per combinarli con i voli di altri vettori e/o servizi turistici aggiuntivi, riducendo la concorrenza, diretta e indiretta, esercitata dalle agenzie stesse e, di conseguenza, la qualità e quantità di servizi turistici offerti ai consumatori.
Roma, 23 dicembre 2025
Sanzione di oltre 98 milioni di euro ad Apple per abuso di posizione dominante
L’Autorità ha accertato una condotta restrittiva della concorrenza per quanto riguarda l’App Tracking Transparency (“ATT”) policy, ossia le regole sulla privacy imposte dalla società agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l’App Store
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. (di seguito “Apple”) una sanzione di 98.635.416,67 euro per abuso di posizione dominante. Apple ha violato l’articolo 102 del TFUE per quanto riguarda il mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione online di app per utenti del sistema operativo iOS. In tale mercato, Apple è in posizione di assoluta dominanza tramite il suo App Store.
Al termine di una complessa istruttoria, condotta anche in coordinamento con la Commissione europea, con altre Autorità nazionali della concorrenza e con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, l’AGCM ha accertato la restrittività - sotto il profilo concorrenziale - dell’App Tracking Transparency (“ATT”) policy, ossia delle regole sulla privacy imposte da Apple, a partire da aprile 2021, nell’ambito del proprio sistema operativo mobile iOS, agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l’App Store. In particolare, gli sviluppatori terzi sono obbligati ad acquisire uno specifico consenso per la raccolta e il collegamento dei dati a fini pubblicitari tramite una schermata imposta da Apple, il c.d. ATT prompt che, tuttavia, non risulta sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa in materia di privacy, costringendo quindi gli sviluppatori a duplicare la richiesta di consenso per lo stesso fine.
L’Antitrust ha accertato che le condizioni dell’ATT policy sono imposte unilateralmente, sono lesive degli interessi dei partner commerciali di Apple e non sono proporzionate per raggiungere l’obiettivo di privacy, così come asserito dalla società. Infatti, dal momento che i dati degli utenti sono un elemento fondamentale su cui si basa la capacità di fare pubblicità online personalizzata, l’inevitabile duplicazione delle richieste di consenso indotta dalle modalità di implementazione dell’ATT policy - che restringe le possibilità di raccolta, collegamento e utilizzo di tali dati - causa un pregiudizio all’attività degli sviluppatori, che basano il proprio modello di business sulla vendita di spazi pubblicitari, e anche a quella degli inserzionisti e delle piattaforme di intermediazione pubblicitaria.
Questa duplicazione produce un’assenza di proporzionalità delle regole dell’ATT policy, considerato che Apple avrebbe dovuto garantire lo stesso livello di privacy degli utenti prevedendo la possibilità, per gli sviluppatori, di ottenere il consenso alla profilazione in un’unica soluzione.
Roma, 22 dicembre 2025
Grazie ad azione Autorità, informazioni più chiare e complete su autonomia di percorrenza delle auto elettriche, perdita di capacità delle batterie e garanzia convenzionale
Chiuse le istruttorie avviate nei confronti di Stellantis Europe S.p.A., Tesla Italy s.r.l., BYD Industria Italia s.r.l. e Volkswagen Group Italia S.p.A.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso con impegni quattro procedimenti istruttori avviati nei confronti di Stellantis Europe S.p.A., Tesla Italy s.r.l., BYD Industria Italia s.r.l. e Volkswagen Group Italia S.p.A. relativi all’adeguatezza e alla trasparenza delle informazioni pubblicizzate sulla autonomia di percorrenza chilometrica dei veicoli elettrici, sulla perdita di capacità delle batterie e sulle limitazioni della garanzia convenzionale sulle batterie.
In particolare, grazie agli impegni resi vincolanti dall’Autorità, i siti web delle società saranno rivisti e rinnovati nella loro struttura in modo che le informazioni su autonomia chilometrica dei veicoli elettrici (non limitate alla mera indicazione di un valore teorico), sui fattori che la influenzano, sulla perdita della capacità di carica della batteria e sulle condizioni e limitazioni di operabilità della relativa garanzia convenzionale siano presentati in maniera chiara, completa e in un’unica sezione dedicata. Il consumatore avrà, quindi, la possibilità di disporre subito di informazioni relative alle caratteristiche principali dei veicoli elettrici.
Sempre grazie agli impegni accolti dall’Autorità, verrà inserito uno strumento di simulazione dell’autonomia dei veicoli, che terrà conto dei principali fattori – tra cui le diverse modalità di utilizzo - che incidono sull’autonomia, consentendo al consumatore di poter confrontare le vetture della stessa fascia presenti sul mercato e di orientare meglio la propria scelta. Sarà anche possibile ottenere una quantificazione, seppur indicativa, dei principali fattori che influenzano l’autonomia effettiva di un veicolo elettrico e il degrado della batteria nel tempo. Infine, verranno inserite informazioni complete e dettagliate sul mantenimento della capacità di carica della batteria (State of Health) ai fini della garanzia convenzionale e sulle condizioni e limitazioni di operatività della stessa.
Tutti gli impegni dovranno essere attuati entro 120 giorni. Inoltre, Stellantis, BYD e Volkswagen assicureranno un miglioramento nel livello di efficienza della batteria dei veicoli elettrici commercializzati, prevedendo, nell’ambito della garanzia convenzionale, un aumento della soglia dello State of Health della batteria a beneficio dei consumatori.
Roma, 19 dicembre 2025
Testo del provvedimento Stellantis
Testo degli impegni Stellantis
Avviata istruttoria nei confronti di Citizen e di Swatch
Citizen e Swatch, tra i principali produttori di orologi, potrebbero adottare strategie commerciali idonee a limitare la concorrenza di prezzo fra i propri rivenditori nella vendita al dettaglio, in attuazione di una intesa verticale restrittiva della concorrenza
L’Autorità della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Citizen Watch Italy S.p.A. e della casa madre giapponese, Citizen Watch Co. Ltd., e un altro nei confronti di The Swatch Group (Italia) S.p.A. e della casa madre svizzera, The Swatch Group Ltd., per accertare una presunta violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), consistente nella fissazione dei prezzi pubblici esposti sui canali online dei propri distributori autorizzati (gioiellerie e orologerie).
Citizen, uno dei principali operatori nella produzione e commercializzazione di diversi marchi di orologi - tra i quali, oltre a Citizen, Bulova, Vagary, Fréderique Constantine e Alpina – potrebbe richiedere, alla propria rete di distribuzione selettiva, l’imposizione dei prezzi di vendita. Al contempo, Citizen sembrerebbe effettuare un’attività di monitoraggio, adottando misure commerciali ritorsive verso i distributori che promuovono sconti e prezzi difformi da quelli indicati.
Anche Swatch, un altro dei principali operatori nella produzione e commercializzazione di diversi marchi di orologi - tra i quali, oltre a Swatch, Tissot, Mido e Hamilton - sembrerebbe imporre i prezzi di vendita e quindi attuare attività di monitoraggio nei confronti della propria rete di distribuzione selettiva, adottando misure commerciali ritorsive verso i distributori inadempienti.
Secondo l’Autorità, il sistema di fissazione dei prezzi di rivendita attuato dai due gruppi può integrare una restrizione fondamentale ai sensi dell’art. 4, lett. a), del Regolamento (UE) n. 720/2022 della Commissione europea, nonché una violazione dell’articolo 101 del TFUE.
Mercoledì 3 dicembre i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Citizen Watch Italy S.p.A. e di The Swatch Group (Italia) S.p.A.
Roma, 9 dicembre 2025
Teleselling ingannevole, sanzioni per oltre 500 mila euro a sei società di call center
Le società contattavano i consumatori per proporre l’attivazione di contratti di energia e di telefonia e fornivano informazioni ingannevoli su identità del chiamante, oggetto della telefonata, convenienza economica delle offerte commerciali proposte.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato sanzioni per oltre 500 mila euro nei confronti di società di call center che promuovono la conclusione di contratti nel settore dell’energia (Titanium S.r.l. e Fire S.r.l.; J.Wolf Consulting S.r.l.) e nel settore delle telecomunicazioni (Nova Group S.r.l. e Communicate S.r.l.; Entiende S.r.l.). Nello specifico, le sanzioni sono state così articolate: 160 mila euro in solido a Titanium S.r.l. e Fire S.r.l., 120 mila euro a J.Wolf Consulting S.r.l., 80 mila euro a Nova Group S.r.l. e 40 mila euro a Communicate S.r.l.,120 mila euro a Entiende S.r.l.
L’Autorità ha accertato che queste società contattavano i consumatori per proporre l’attivazione di contratti di energia e di telefonia, sulla base di informazioni ingannevoli circa l’identità del chiamante, l’oggetto della telefonata, la convenienza economica delle offerte commerciali proposte. In concreto, le modalità di teleselling hanno assunto diverse forme, tutte accomunate dalla trasmissione di informazioni non trasparenti, omissive o non veritiere.
Nel settore dell’energia è stato accertato che gli operatori dei call center si presentavano come dipendenti di Autorità di regolazione e controllo o di un “centro assistenza bollette” e informavano i consumatori di asseriti aumenti imposti dalla regolazione o di presunte anomalie (doppia attivazione di forniture su un’unica utenza o difficoltà nello switching), per indurli a stipulare un nuovo contratto di fornitura. Per il settore delle telecomunicazioni, invece, gli addetti ai call center affermavano di lavorare per l’ufficio tecnico o amministrativo dell’attuale fornitore e prospettavano, falsamente, imminenti disservizi o la scadenza della tariffa relativa al contratto in corso e l’applicazione di rincari da parte del fornitore dell’utente chiamato. Gli addetti ai call center indicavano altresì che questi eventi potevano essere evitati attivando una nuova offerta con un diverso operatore a condizioni contrattuali particolarmente favorevoli, che poi si rivelavano false.
Tale condotta è dunque risultata idonea a incidere sulla libertà dei consumatori di scegliere in modo consapevole e informato il proprio fornitore, alterando le facoltà di valutare la convenienza delle offerte attraverso la prospettazione di informazioni non rispondenti a realtà, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo.
L’Autorità ricorda che è attivo il sito www.difenditicosi.it per dare ai consumatori informazioni utili sui propri diritti e sugli strumenti di difesa dai call center insistenti e aggressivi.
Roma, 9 dicembre 2025
- Testo del provvedimento Fire
- Testo del provvedimento J.Wolf Consulting
- Testo del provvedimento Nova Group
- Testo del provvedimento Entiende
Grazie ad azione Autorità, agli abbonati annuali Metrebus rimborsi per oltre 3 milioni di euro e ristori per ritardi di oltre 15 minuti
Misure a vantaggio dei consumatori per carenze nella regolarità del trasporto pubblico locale (sia di superficie sia in metropolitana). La società si è impegnata anche ad assumere nuovi operatori e a potenziare i canali di informazione per l’utenza
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso con impegni il procedimento avviato lo scorso febbraio nei confronti di ATAC S.p.A. per violazione dell’art. 20 del Codice del consumo. In avvio alla società era stato contestato di avere sistematicamente disatteso, tra il 2021 e il 2023, gli obiettivi di qualità e quantità del servizio di trasporto pubblico locale, di superficie e in metropolitana, erogato a Roma, senza adottare misure per colmare le carenze nella regolarità e senza riconoscere agli utenti un adeguamento delle tariffe o ristori per i disagi arrecati.
Tutti i consumatori in possesso di un abbonamento annuale valido almeno per un giorno nel corso del 2024 avranno diritto a un indennizzo, per un ammontare complessivo di oltre 3 milioni di euro. Nello specifico, ciascun abbonato annuale Metrebus avrà diritto a un rimborso pari a 5 euro, aumentato di altri 5 euro per chi abbia avuto l’abbonamento attivo almeno per un’altra annualità tra il 2021 e il 2023. Attraverso la propria app, inoltre, ATAC implementerà un sistema innovativo di ristoro, unico nel panorama del sistema TPL, che consentirà ai titolari di un abbonamento annuale Metrebus di ottenere un indennizzo in caso di ritardi superiori ai 15 minuti del mezzo di trasporto su cui intendono viaggiare. Il rimborso per il ritardo della corsa sarà pari a 0,50 euro, verrà erogato sotto forma di credito su un borsellino elettronico, presente nell’app di ATAC, e potrà essere utilizzato per l’acquisto di titoli di viaggio, personali o per terzi.
La società si è impegnata anche ad assumere nuovi operatori e a formare parte di quelli già in pianta organica da destinare ai presidi delle stazioni della metropolitana in qualità di agenti di stazione, con un investimento annuo pari a 2,6 milioni di euro. ATAC potenzierà poi i canali di informazione dedicati all’utenza, incrementando la visibilità di servizi già a disposizione dei clienti sul sito ufficiale della società, come la funzione di calcolo del percorso o di prenotazione degli impianti di traslazione per persone a mobilità ridotta. Infine, la società adotterà un programma di compliance per monitorare e prevenire condotte lesive dei diritti dei consumatori.
Roma, 3 dicembre 2025
Sanzione di 500.000 euro a Prenotazioni24 per pratiche commerciali scorrette
La società, attiva nella promozione e rivendita di biglietti di trasporto marittimo nel Mediterraneo, non ha fornito informazioni rilevanti e tempestive sulla natura “intermediata” delle proposte commerciali e sulle caratteristiche specifiche del servizio offerto.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria, avviata ad aprile 2025, nei confronti della società Prenotazioni24 s.r.l. per pratiche commerciali scorrette e ha irrogato una sanzione pari a 500.000 euro.
L’Autorità ha accertato che la società utilizza siti web con denominazione e grafica simili a quelli delle principali compagnie di navigazione di cui Prenotazioni24 è rivenditrice. Inoltre propone il sito www.traghetti.it come piattaforma di comparazione e non indica in modo adeguato - in fase di primo contatto - il collegamento diretto con la società. Pertanto gli acquisti dei titoli di viaggio sono assoggettati a specifiche condizioni di vendita tra cui l’applicazione di commissioni per il servizio reso. Infine, Prenotazioni24 non fornisce informazioni chiare sulle modalità di presentazione complessiva dei prezzi e delle offerte sul sito www.traghettilines.it.
La prospettazione ingannevole e/o l’omissione di informazioni rilevanti e tempestive in merito all’individuazione del fornitore del servizio e del costo complessivo dei titoli di viaggio costituiscono una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 21, 22 del Codice del consumo.
Roma, 1° dicembre 2025
Sanzione di 2 milioni a Talea Group S.p.A. per pratica commerciale scorretta
La società, attiva nella vendita online di parafarmaci e di farmaci da banco tramite i siti farmae.it e amicafarmacia.com, ha pubblicato offerte non veritiere su disponibilità e tempi di consegna dei prodotti, ha fatto consegne parziali o tardive e ha ritardato i rimborsi in caso di recesso o di annullamento dell’ordine
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 2 milioni di euro a Talea Group S.p.A., attiva nel commercio elettronico di parafarmaci e farmaci da banco. La società ha attuato, almeno da novembre 2023, una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del consumo, consistente nella pubblicazione di offerte non veritiere riguardo alla disponibilità e ai tempi di consegna dei prodotti venduti online.
L’istruttoria ha anche accertato che Talea Group ha effettuato consegne parziali o tardive, ha ritardato i rimborsi spettanti a seguito di recesso o di annullamento unilaterale dell’ordine e non ha fornito un adeguato servizio di assistenza post-vendita.
L’Autorità, pur tenendo conto di alcune azioni positive attuate dalla società nel corso dell’istruttoria, ha deliberato che Talea Group S.p.A. comunichi, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative intraprese per far cessare queste condotte.
Roma, 1° dicembre 2025
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