Media e Comunicazione

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sviluppa la sua comunicazione istituzionale attraverso diversi strumenti.
La Direzione Rapporti Istituzionali, Relazioni Esterne, Comunicazione e Stampa cura i rapporti con gli operatori dell’informazione e le attività di comunicazione promuovendo l’immagine e la rappresentanza esterna dell’Autorità, presso le Istituzioni e presso il pubblico, anche attraverso l’organizzazione di speciali eventi.
Strumenti principali di comunicazione con i giornalisti sono i comunicati stampa e l’invio del Bollettino settimanale, sempre aggiornato con i provvedimenti dell’Autorità e le segnalazioni in materia di concorrenza e di tutela del consumatore. Questi sono pubblicati anche sul sito web che comprende, inoltre, la sezione news sulle attività dell’Autorità e le sezioni Pubblicazioni e Multimedia. La Direzione Rapporti Istituzionali, Relazioni Esterne, Comunicazione e Stampa comunica con il pubblico anche attraverso gli account ufficiali dell’Autorità sui Social Media più diffusi: Facebook, X, Instagram, LinkedIn e Youtube (Informativa privacy e social media policy).
Responsabile della Direzione Rapporti Istituzionali, Relazioni Esterne, Comunicazione e Stampa: Gianluigi Torino
Ufficio stampa:
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Comunicati stampa
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Sanzione di 3,5 milioni di euro alle società Giorgio Armani S.p.A. e G.A. Operations S.p.A. per pratica commerciale scorretta
Le due società hanno diffuso dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale ingannevoli in contrasto con le effettive condizioni di lavoro riscontrate presso fornitori e subfornitori cui è stata esternalizzata larga parte della produzione di borse e accessori in pelle a marchio Armani.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle società Giorgio Armani S.p.A. e G.A. Operations S.p.A. una sanzione di 3,5 milioni di euro per pratica commerciale ingannevole ai sensi del Codice del consumo, attuata dal 22 aprile 2022 fino al 18 febbraio 2025.
In particolare, le società hanno reso dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale non veritiere e presentate in modo non chiaro, specifico, accurato e inequivocabile.
Tali dichiarazioni sono presenti nel Codice Etico delle società, in documenti pubblicati sul sito Armani Values (www.armanivalues.com) e sul sito Armani (www.Armani.com) in cui è presente un link che rimanda al sito Armani Values.
Dall’attività istruttoria dell’Autorità è emerso, da un lato, che le società hanno enfatizzato la loro attenzione alla sostenibilità - in particolare alla responsabilità sociale, anche nei confronti dei lavoratori e della loro sicurezza - che è diventata uno strumento di marketing utilizzato per rispondere alle crescenti aspettative dei consumatori. Del resto, il nome stesso del sito aziendale (Armani Values) lo dimostra, come anche alcuni documenti acquisiti nel corso delle ispezioni, da cui emerge con evidenza l’obiettivo di “aumentare la percezione positiva del brand dal punto di vista della sostenibilità … e dal punto di vista commerciale … portare il cliente a fare acquisti consapevoli anche dei ‘valori’ veicolati attraverso i nostri prodotti”.
Dall’altro lato, le società hanno scelto di esternalizzare larga parte della propria produzione di borse e accessori in pelle a fornitori che, a loro volta, si sono avvalsi di subfornitori. Presso questi ultimi, in diversi casi, è emerso che erano stati rimossi i dispositivi di sicurezza dai macchinari per aumentarne la capacità produttiva, in tal modo ponendo a grave rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori. Inoltre, le condizioni igienico-sanitarie non erano adeguate, mentre i lavoratori erano spesso impiegati totalmente o parzialmente in “nero”.
In tale contesto, è evidente che il rispetto dei diritti e della salute dei lavoratori non è risultato corrispondente al tenore delle dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale diffuse da Giorgio Armani S.p.A. e G.A. Operations S.p.A..
La consapevolezza di tale situazione gravemente lesiva dei lavoratori che producevano borse e accessori in pelle a marchio Armani è con evidenza provata anche dal fatto che, durante un’ispezione di Polizia Giudiziaria, era presente un dipendente di G.A. Operations preposto al controllo della qualità delle lavorazioni, il quale ha dichiarato di “recarsi mensilmente presso quel laboratorio da circa sei mesi”.
Infine, in un documento interno alla Giorgio Armani S.p.A. del 2024, precedente all’apertura della procedura di amministrazione giudiziaria richiesta dalla Procura della Repubblica di Milano, si afferma addirittura che “nella migliore delle situazioni riscontrate, l’ambiente di lavoro è al limite dell’accettabilità, negli altri casi, emergono forti perplessità sulla loro adeguatezza e salubrità”.
Roma, 1° agosto 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Meta per abuso di posizione dominante
Da marzo 2025 Meta, in posizione dominante nel mercato dei servizi di comunicazione via app, ha deciso di pre-installare il proprio servizio di intelligenza artificiale sull’app Whatsapp. In tal modo Meta potrebbe “imporre” ai propri utenti l’utilizzo dei propri servizi di chatbot e assistenza AI
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, agendo in stretta cooperazione con i competenti uffici della Commissione Europea, ha deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy S.r.l. - indicate come Meta - per presunto abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Meta, che detiene una posizione dominante nel mercato dei servizi di comunicazione via app, a partire da marzo 2025 ha deciso di pre-installare il proprio servizio di intelligenza artificiale, denominato Meta AI, abbinandolo all’app WhatsApp senza che gli utenti lo abbiano chiesto. Peraltro, Meta AI è stato posto sulla schermata in una posizione prominente e integrato nella barra di ricerca.
Meta AI rientra tra i servizi di Chatbot o Assistente AI che - sfruttando tecnologie di intelligenza artificiale - rispondono a quesiti generalisti, di varia natura, e consentono forme di interazione simili ai cosiddetti assistenti virtuali.
Attraverso l’abbinamento di Meta AI con WhatsApp, Meta appare in grado di trainare la propria base utenti nel nuovo mercato, non attraverso una concorrenza basata sui meriti, ma “imponendo” agli utenti la disponibilità dei due servizi distinti con potenziale pregiudizio dei servizi concorrenti.
Secondo l’Autorità esiste dunque il rischio che gli utenti possano restare “bloccati” o funzionalmente dipendenti da Meta AI anche perché tale servizio, utilizzando le informazioni fornite nel tempo, sarebbe in grado di dare risposte sempre più utili e rilevanti.
Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi della controllata italiana di Meta, Facebook Italy S.r.l., con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 30 luglio 2025

Firmato protocollo d’intesa con Garante Privacy
Il protocollo definisce il quadro della collaborazione tra le due istituzioni. L’obiettivo è quello di perseguire una più efficace azione in ambiti attinenti alle rispettive sfere di attività e di interesse comune
Il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, e il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che definisce il quadro della collaborazione tra le due istituzioni. L’obiettivo dell’accordo è quello di perseguire una più efficace azione delle due Autorità in ambiti attinenti alle rispettive sfere di attività e di interesse comune attraverso il coordinamento dei propri interventi in casi particolari in cui è rilevante il trattamento e l’utilizzo dei dati di carattere personale.
In particolare, AGCM e Garante Privacy coopereranno attraverso segnalazioni reciproche laddove, nell’ambito di procedimenti di rispettiva competenza, emergano ipotesi di violazione di norme di competenza dell’altra Autorità. Inoltre, si scambieranno reciprocamente e periodicamente informazioni sulle linee generali di intervento, sulle attività svolte nell'esercizio delle rispettive competenze, sui procedimenti avviati in relazione a casi di interesse comune e sul relativo esito. L’Antitrust e il Garante Privacy potranno anche collaborare svolgendo insieme indagini conoscitive ed elaborando segnalazioni congiunte al Parlamento e al Governo su materie di interesse comune. Infine, le due Autorità potranno consultarsi nell’ambito di istruttorie avviate ai sensi della disciplina di riferimento.
Per la realizzazione e il coordinamento delle attività di interesse comune verrà istituito un Tavolo tecnico - composto dai responsabili degli uffici competenti in relazione alle materie trattate - che si riunirà quando sarà ritenuto opportuno ed esaminerà, oltre alle questioni relative alle attività delle due Istituzioni, anche profili di natura tecnica relativi all’attuazione, modifica e integrazione del Protocollo.
Con il Protocollo, che ha la durata di tre anni, AGCM e Garante Privacy si impegnano anche a organizzare incontri periodici su materie di interesse comune e a promuovere campagne di informazione e attività formative.
Roma, 29 luglio 2025
Sanzione di 3 milioni a Marion per pratica commerciale scorretta
Durante le telepromozioni la società ha pubblicizzato materassi con sconto rispetto a un prezzo mai praticato e ha indotto i consumatori a fissare un incontro a domicilio per acquistare materassi al prezzo scontato. Nella successiva visita a casa gli agenti/venditori hanno spinto i consumatori stessi a comprarne altri a un costo molto più alto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alla società Emme Group S.p.A., titolare del marchio Materassi Marion, una sanzione di 3 milioni di euro per una articolata pratica commerciale scorretta ingannevole e aggressiva nell’attività di promozione e vendita di materassi a marchio Marion.
La società, attraverso informazioni ingannevoli relative al prezzo, alla convenienza del prodotto pubblicizzato e alla presenza di incentivi fiscali, durante frequenti telepromozioni trasmesse dai principali canali televisivi nazionali e locali, ha indotto i consumatori a fissare un incontro a domicilio con l’agente/venditore Marion. Nelle televendite viene infatti indicato sempre un prezzo promozionale e un elevato sconto rispetto a un prezzo pieno (o valore di mercato) barrato che non risulta mai applicato. Inoltre, non viene indicato il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, pur trattandosi di offerte promozionali. La condotta della società si è realizzata durante il 2024, ma anche le recenti modifiche apportate alle comunicazioni pubblicitarie non sembrano aver sanato i profili di contestazione rilevati.
Nella successiva visita a domicilio, gli agenti/venditori hanno spinto i consumatori, in alcuni casi anziani, anche tramite affermazioni ingannevoli o denigratorie su caratteristiche e tempi di consegna dei materassi oggetto delle tele promozioni, ad acquistarne altri a prezzi molto più elevati. Questo comportamento ha consentito alla società Emme Group di vendere un numero significativamente maggiore di materassi ad un costo superiore anche di 3.000 euro rispetto a quelli oggetto delle televendite, pubblicizzati a prezzo scontato.
Roma, 23 luglio 2025

Avviata istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Revolut per pratiche commerciali scorrette
Secondo l’Autorità, Revolut avrebbe diffuso messaggi ingannevoli dei servizi di investimento offerti e avrebbe impiegato modalità aggressive nella gestione dei servizi bancari.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Revolut Group Holdings Ltd, Revolut Bank UAB e Revolut Securities Europe UAB.
Per quanto riguarda i servizi di investimento, Revolut avrebbe promosso la possibilità di investire in azioni evidenziando l’assenza di commissioni e non chiarendo la presenza di ulteriori costi e le limitazioni che caratterizzano gli investimenti senza commissioni. Inoltre, avrebbe omesso un’importante informazione ossia che gli investimenti a “0 commissioni” includono azioni frazionate che - rispetto alle azioni intere - hanno notevoli differenze, tra l’altro, in termini di diritti di voto dell’azionista e di trasferibilità. Per gli investimenti in criptovalute, che per loro natura sono altamente rischiosi, Revolut non avrebbe chiarito che non è possibile modificare nel corso dell’investimento le impostazioni di stop-loss e take-profit, strumenti che consentono di gestire il proprio rischio.
Nell’ambito dei servizi bancari, Revolut avrebbe omesso o fornito con modalità non chiare informazioni rilevanti su condizioni e modalità di sospensione, limitazione e blocco del conto. Le società avrebbero adottato modalità aggressive nel sospendere o bloccare i conti, senza fornire un adeguato preavviso né garantire ai clienti un confronto o un'assistenza adeguata. Ciò avrebbe impedito agli utenti, anche per lunghi periodi, di accedere ai propri fondi e ai servizi collegati, ostacolando l’esercizio dei loro diritti contrattuali. Infine, Revolut avrebbe omesso di fornire informazioni chiare ed esaustive sui requisiti richiesti per ottenere l’IBAN italiano (con iniziali IT) al posto dell’IBAN lituano (con iniziali LT).
Martedì 8 luglio i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nella succursale italiana di Revolut Bank UAB.
Roma, 10 luglio 2025

Avviata istruttoria nei confronti del Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dei dodici Consorzi aderenti per presunta intesa anticoncorrenziale
Secondo l’Autorità il Federconsorzio, insieme ai dodici Consorzi aderenti, avrebbe attuato un’intesa restrittiva della concorrenza per definire i prezzi degli skipass di zona e della relativa politica di vendita
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti della “Federazione dei Consorzi di zona degli imprenditori esercenti il trasporto di persone Dolomiti SuperSki” e dei dodici Consorzi di zona ad essa aderenti (Consorzio esercenti impianti a fune Cortina d’Ampezzo, S. Vito di Cadore, Auronzo/Misurina; Consorzio esercenti impianti a fune Skirama Plan de Corones - Kronplatz; Consorzio impianti a fune Alta Badia; Consorzio esercenti impianti a fune Val Gardena - Alpe di Siusi; Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza; Consorzio esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune Alpe Lusia - San Pellegrino; Consorzio impianti a fune Civetta; Consorzio impianti a fune Arabba - Marmolada; Consorzio 3 Zinnen Dolomites; Consorzio impianti a fune Val di Fiemme - Obereggen; Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle; Consorzio Rio Pusteria - Bressanone) per presunta violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell’articolo 101 del TFUE.
In particolare, in base ad alcuni articoli dello Statuto feder-consortile, sembrano essere state attuate due importanti restrizioni della concorrenza: la prima riguarda la definizione, all’interno del Federconsorzio Dolomiti SuperSki, del prezzo degli skipass dei Consorzi di zona; la seconda riguarda invece i limiti, gravanti sempre sui Consorzi di zona, alla vendita dei propri skipass attraverso soggetti terzi.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi del Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dei dodici Consorzi di zona ad esso aderenti.
Roma, 9 luglio 2025

Caro voli, serve più trasparenza. Avviato confronto con la Commissione europea
L’Autorità, dopo aver avviato l’indagine conoscitiva sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri da e per Sicilia e Sardegna, ha intrapreso un confronto con la Commissione europea sulle iniziative necessarie per agevolare la comparabilità delle tariffe e migliorare la concorrenza sui mercati
Dall’indagine conoscitiva sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri per le rotte da e per Sicilia e Sardegna continua ad emergere la necessità di maggiore trasparenza. Per questo, anche a seguito delle osservazioni ricevute dalle compagnie aeree dopo la pubblicazione del Rapporto Preliminare, l’Antitrust ha avviato un confronto con la Commissione europea per le iniziative da adottare, nell’ambito dei propri poteri, in modo da agevolare la comparabilità delle tariffe aeree e migliorare così il funzionamento concorrenziale dei mercati interessati.
Il trasporto aereo è oggetto di una pervasiva regolamentazione a livello europeo, che incide, tra l’altro, anche sulla materia della trasparenza e confrontabilità delle relative tariffe.
Per quanto riguarda l’indagine conoscitiva, l’Autorità ha pubblicato il Rapporto Preliminare contenente i principali esiti delle analisi svolte e ha rilevato possibili criticità in merito a trasparenza e comparabilità dei prezzi dei servizi di trasporto aereo. Dalle osservazioni al Rapporto giunte da parte dei soggetti portatori di interessi e dai successivi approfondimenti svolti, è continuata ad emergere una scarsa comparabilità dei prezzi dei biglietti aerei e dei servizi accessori esposti agli utenti, da cui derivano significativi costi di ricerca che rendono il consumatore meno consapevole delle variabili del prezzo nelle proprie decisioni d’acquisto, in quanto risulta difficile calcolare e confrontare il reale prezzo dei biglietti aerei.
In particolare, il tema della comparabilità delle offerte si pone in un contesto in cui l’acquisto di servizi accessori al volo - soprattutto scelta del posto, bagaglio in cabina, bagaglio da stiva - rappresenta un’opzione esercitata da quasi la metà dei viaggiatori. Il valore di questi servizi, peraltro, rappresenta una quota non trascurabile dei ricavi delle compagnie aeree. Per questo l’Autorità ritiene che l’utilizzo di strumenti che agevolino una piena ed efficace comparabilità delle offerte, anche con riferimento alle componenti di prezzo per i servizi opzionali, è molto rilevante per stimolare la mobilità della domanda e, quindi, per incentivare le imprese a competere sul prezzo.
Roma, 3 luglio 2025

Antitrust: sanzioni complessivamente pari a oltre 32 milioni di euro a Novamont e alla controllante Eni per abuso di posizione dominante
La società ha abusato della propria posizione dominante nei mercati nazionali delle materie prime per la produzione di sacchetti (leggeri e ultra-leggeri per frutta e verdura) attraverso una strategia escludente nei confronti dei concorrenti.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Novamont S.p.A una sanzione di 30.359.000,00 euro e un’altra di 1.701.052,08 euro - in solido con la controllante ENI S.p.A. - per abuso di posizione dominante almeno dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023.
Novamont opera nei mercati nazionali delle materie prime bioplastiche (c.d. bio-compound) per la produzione di shopper (es. sacchetti spesa) e di sacchetti ultraleggeri (es. ortofrutta). Si tratta di un settore molto rilevante per contrastare l’impatto ambientale visto che i sacchetti diventano facilmente rifiuti. A questo scopo, il D.lgs. n. 152/2006, nel recepire la Direttiva 2015/720/UE, ha stabilito che gli shopper e i sacchetti ultra leggeri possano essere solo biodegradabili e compostabili e che i sacchetti ultra leggeri debbano avere anche un contenuto di materia prima rinnovabile pari almeno al 60%.
L’Autorità ha accertato che Novamont ha sviluppato un prodotto a norma (denominato Mater-Bi) acquisendo una posizione dominante nel mercato nazionale della produzione di bioplastiche per shopper e per sacchetti ultraleggeri, con una quota sempre superiore al 50% nel primo caso e al 70% nel secondo caso.
In questi mercati, Novamont ha creato un doppio sistema di accordi con clausole di approvvigionamento esclusivo a due livelli della filiera:
- con i trasformatori: clienti diretti che comprano bio-compound per produrre shopper e sacchetti ultra-leggeri, vincolati a rifornirsi esclusivamente di Mater-Bi, precludendo ai concorrenti l’accesso al mercato (questi trasformatori rappresentano, in media, circa il 52% della domanda nazionale di bio-compound per shopper e il 70% di quella per sacchetti ultra-leggeri);
- con la grande distribuzione organizzata: cliente dei trasformatori in quanto principale acquirente dei sacchetti in questione, vincolata a comprare solo prodotti realizzati con il materiale Mater-Bi dai trasformatori partner di Novamont. Le catene della grande distribuzione contrattualizzate da Novamont hanno rappresentato nel periodo di riferimento fino al 44% della domanda di shopper e sacchetti ultra-leggeri espressa dalla GDO e una quota essenziale di fatturato (sino al 51%) dei trasformatori partner di Novamont.
Questo sistema ha determinato una politica abusiva escludente per i concorrenti di Novamont, attraverso un meccanismo circolare tra i due gruppi di operatori che provoca questi effetti:
- finché i principali operatori della GDO si vincolano a rifornirsi solo da trasformatori partner di Novamont di sacchetti realizzati in Mater-Bi, i trasformatori stessi sono incentivati ad accettare le clausole di approvvigionamento esclusivo richieste da Novamont;
- finché la maggioranza dei trasformatori che serve la grande distribuzione organizzata è legata a Novamont da un’esclusiva, la GDO ha convenienza a stipulare con Novamont contratti che prevedono vincoli di esclusiva remunerati e/o meccanismi incentivanti.
Gli effetti che derivano dal sistema escludente attuato da Novamont hanno precluso lo sviluppo di una sana concorrenza nei mercati nazionali della produzione e vendita di bio-compound a norma per shopper e sacchetti ultra-leggeri, perché di fatto hanno impedito ai concorrenti di Novamont di trovare sbocchi effettivi per i loro prodotti e di operare efficacemente in tali mercati.
L’ostacolo al pieno sviluppo di prodotti alternativi al Mater-Bi non ha solo un impatto anticoncorrenziale, ma anche un risvolto di tipo ambientale: un processo competitivo aperto nel settore delle bioplastiche è imprescindibile per raggiungere gli obiettivi di tutela ambientale perseguiti dal legislatore europeo e nazionale. Una sana concorrenza potrebbe far emergere bioplastiche alternative e più efficienti e favorire anche lo sviluppo di prodotti eco-compatibili più economici o di miglior qualità.
Roma, 24 giugno 2025

Sanzione di 3 milioni di euro a Virgin Active Italia per pratiche commerciali scorrette
La società, che gestisce 40 impianti per servizi di fitness e benessere fisico nelle principali città italiane, non ha adeguatamente informato la clientela sulle condizioni degli abbonamenti e sui termini di rinnovo.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria, avviata a dicembre 2024, nei confronti della società Virgin Active Italia e ha irrogato una sanzione di 3 milioni di euro. Il procedimento, che ha preso avvio grazie alle segnalazioni arrivate all’Autorità da numerosi consumatori, ha confermato le pratiche scorrette della società. Virgin Active Italia - che nel 2024 ha superato i 100.000 abbonamenti - forniva ai consumatori informazioni inadeguate sui termini e sulle condizioni di adesione, di rinnovo automatico, di disdetta e di recesso anticipato dall’abbonamento. Inoltre ometteva la comunicazione preventiva sul rinnovo automatico dell’abbonamento, sulla data entro cui il consumatore può inviare formale disdetta e non forniva informazioni adeguate sugli aumenti dei prezzi praticati nel corso del 2024. Infine, creava ostacoli all’esercizio della facoltà di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.
Tali condotte, risultando funzionalmente collegate tra loro, costituiscono una pratica commerciale scorretta dal carattere unitario e complesso posta in essere da Virgin Active Italia in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 26, lett. f) e 65-bis del Codice del consumo.
In particolare, i clienti di Virgin Active Italia non sono stati messi in condizione di poter decidere in modo consapevole se aderire ai servizi offerti o se disdire il contratto oppure esercitare il diritto di recesso, finendo per essere vincolati contrattualmente alla società per un servizio di fatto non richiesto, con conseguente addebito dei relativi costi.
Roma, 18 giugno 2025

Influencer marketing, sanzioni per 65 mila euro. Chiuse altre 4 istruttorie con impegni
Sanzionati Big Luca e Michele Leka perché promuovevano strategie per ottenere alti guadagni senza chiarire la natura pubblicitaria delle comunicazioni diffuse. Hanno invece presentato impegni, accolti dall’Autorità, Luca Marani, Alessandro Berton, Hamza Mourai e Davide Caiazzo. Nello stesso settore, all’inizio dell’anno, l’Autorità aveva già concluso con moral suasion altri 4 interventi.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso le istruttorie nei confronti di Luca Marani, Alessandro Berton, Hamza Mourai, Davide Caiazzo, Luca De Stefani e Michele Leka. Nei confronti dei primi quattro i procedimenti sono stati chiusi con impegni, mentre De Stefani e Leka sono stati sanzionati per complessivi 65 mila euro. Le istruttorie erano state avviate a luglio 2024 perché gli influencer pubblicavano sistematicamente, su piattaforme social e siti internet, foto e/o video in cui venivano offerti consigli a pagamento per ottenere “importanti guadagni facili e sicuri”, sulla falsariga del modello vincente da loro incarnato, senza peraltro utilizzare alcuna dicitura di advertisement per informare i consumatori della natura pubblicitaria dei contenuti diffusi. Inoltre non venivano evidenziati adeguatamente elementi rilevanti per le decisioni di acquisto come il costo dei beni e/o dei servizi offerti.
Nel caso di Luca De Stefani (alias Big Luca), l’Autorità ha accertato due pratiche commerciali scorrette e ha comminato una sanzione di 60 mila euro. La prima pratica consiste nel promuovere enfaticamente, in rete, guadagni facili e sicuri anche ricorrendo ad affermazioni ed endorsement - questi ultimi da parte di brand, testate giornalistiche, reti e programmi televisivi - non immediatamente verificabili, senza, peraltro utilizzare, nelle comunicazioni commerciali, alcuna dicitura di advertisement e senza evidenziare adeguatamente elementi rilevanti per le decisioni di acquisto. La seconda pratica consiste invece nel vantare, sempre nell’ambito delle comunicazioni commerciali, una popolarità falsata dalla presenza di follower non autentici sul profilo Instagram utilizzato e di testimonianze e recensioni esclusivamente positive e non immediatamente verificabili.
Per Michele Leka l’Antitrust ha accertato una pratica commerciale scorretta, con sanzione di 5.000 euro, consistente nel pubblicare foto e video sulla piattaforma social TikTok per offrire indicazioni e consigli di facile attuazione così da ottenere significativi risultati economici.
L’Autorità ha invece chiuso i procedimenti nei confronti di Marani, Berton, Mourai e Caiazzo senza accertare le infrazioni ma accettando alcuni impegni tra cui quello di rimuovere le espressioni che enfatizzano guadagni facili o privi di rischi da tutti i canali social e siti internet utilizzati. Inoltre i quattro influencer si sono impegnati a inserire disclaimer pubblicitari; a rimuovere dai propri profili social follower non autentici e a monitorarli con strumenti idonei; ad adeguare la compliance dell’attività svolta online alla normativa consumeristica.
Questi ultimi interventi si inseriscono in una più ampia iniziativa dell’Autorità volta a garantire trasparenza e correttezza nel settore dell’influencer marketing, in particolare per rendere evidente la natura pubblicitaria dei contenuti diffusi online. A questo proposito, già a gennaio 2025 erano stati conclusi con esiti positivi gli interventi di moral suasion nei confronti di Ludovica Meral Frasca, Sofia Giaele De Donà, Milena Miconi e Alessandra Ventura.
Roma, 11 giugno 2025
Testo del Provvedimento Luca Marani
Testo del Provvedimento Luca De Stefani
Testo del Provvedimento Alessandro Berton
Testo del Provvedimento Hamza Mourai
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