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Comunicati stampa
Vedi tutti![Comunicato stampa principale](/dotcmsdoc/images/stories/Foto FIGC 1.jpg)
Grazie all’azione dell’Autorità, la FIGC ha modificato le norme che disciplinano la stipula dei contratti di apprendistato per i calciatori “giovani di serie”
La Federazione ha rimosso il diritto per le società calcistiche di imporre ai calciatori “giovani di serie” un contratto di apprendistato professionalizzante senza un’espressa manifestazione di volontà da parte dell’atleta.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso positivamente una moral suasion nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La FIGC, con il Comunicato Ufficiale n. 233/A del 31 maggio 2024, aveva adottato una modifica delle Norme Organizzative Interne federali (“NOIF”) che reintroduceva un vincolo di durata ultra-biennale per i calciatori “giovani di serie”. In particolare, nel comunicato era previsto, in aggiunta al vincolo di durata biennale ammesso dalla normativa vigente, il diritto per le società calcistiche di stipulare, a prescindere dalla volontà dei giocatori con esse tesserati, un contratto di apprendistato professionalizzante della durata massima di tre anni.
In seguito ai rilievi espressi dall’Autorità nel corso di diverse audizioni con la Federazione stessa, le Leghe Professionistiche e l’Associazione Italiana Calciatori, la FIGC ha modificato questa regolamentazione. La nuova versione delle NOIF, approvata dal Consiglio Federale il 30 gennaio scorso con il Comunicato Ufficiale 159/A, subordina la stipula del contratto di apprendistato professionalizzante con la società di tesseramento a una espressa manifestazione di volontà da parte del calciatore, senza la quale, alla scadenza del vincolo sportivo così come ammesso dalla normativa vigente, il giocatore è libero di scegliere presso quale sodalizio sportivo proseguire il proprio percorso calcistico. Tale disposizione entrerà in vigore il 1° luglio 2025; da questa data le società calcistiche non avranno più il diritto di imporre unilateralmente il contratto precedente.
Roma, 14 febbraio 2025
![Comunicato stampa](/dotcmsdoc/images/stories/Foto Poltronesofa.jpg)
Avviata istruttoria nei confronti di Poltronesofà per possibile pratica commerciale scorretta
Secondo l’Autorità, la società non indicherebbe in modo corretto i prezzi e gli sconti pubblicizzati durante le campagne promozionali diffuse attraverso TV, radio, social media e internet
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Poltronesofà S.p.A. per possibile pratica commerciale scorretta. Durante le campagne promozionali diffuse attraverso TV, radio, social media e internet, infatti, la società non indicherebbe correttamente i prezzi e gli sconti pubblicizzati. In particolare, Poltronesofà - nell’ambito di continue campagne promozionali - enfatizzerebbe l’esistenza e la convenienza di prezzi ribassati e di percentuali di “sconto” - tra l’altro “a termine” (ad esempio con lo slogan “termina domenica”) - calcolati rispetto a ben più elevati “prezzi pieni” che, nella sostanza, non verrebbero mai o quasi mai applicati dalla società. In tal modo Poltronesofà indurrebbe il consumatore ad acquistare i divani in promozione e ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso.
Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione presso la sede di Poltronesofà S.p.A. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 7 febbraio 2025
![Comunicato stampa](/dotcmsdoc/images/stories/PS12525 foto.jpg)
Sanzione di 8 milioni al gruppo Gls per pratiche commerciali scorrette
Il gruppo, attivo nel settore della spedizione, trasporto e consegna merci, ha realizzato un programma di sostenibilità ambientale in violazione delle norme a tutela di consumatori e microimprese.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato in solido alle società General Logistics Systems B.V., a capo del Gruppo GLS in Europa, General Logistics Systems Italy S.p.A. e General Logistics Systems Enterprise S.r.l. una sanzione di 8 milioni di euro. L’Autorità ha infatti accertato che l’iniziativa di sostenibilità ambientale “Climate Protect”, con cui Gls - gruppo importante e noto - ha costruito la propria immagine green è stata organizzata, finanziata e comunicata senza la trasparenza, il rigore e la diligenza richiesti ad operatori di un settore molto inquinante, quale quello della spedizione, trasporto e consegna di merci.
Tenuto conto che la crescente consapevolezza sulle problematiche ambientali influenza in maniera sempre più decisiva i comportamenti di acquisto e la reputazione delle imprese rispetto ai propri concorrenti, è stato appurato che, nell’ambito del programma di sostenibilità ambientale realizzato da General Logistics Systems B.V., le tre imprese hanno utilizzato dichiarazioni ambientali ambigue e/o presentate in modo non sufficientemente chiaro, specifico, accurato, inequivocabile e verificabile sul sito web di General Logistics Systems Italy S.p.A. È emerso, inoltre, che ai clienti abbonati ai servizi di General Logistics Systems Enterprise veniva imposto di aderire a questo programma e di pagare un contributo economico così da ottenere un certificato, non richiesto, attestante l’avvenuta compensazione delle emissioni di CO2 relative alle rispettive spedizioni. Questo contributo è stato definito prescindendo da una previa verifica dei costi riconducibili al programma “Climate Protect”, esonerando dal pagamento i clienti di grandi dimensioni e lasciando intendere che le stesse società del gruppo avrebbero contribuito in modo significativo al suo finanziamento.
È invece risultato che le società del gruppo Gls, oltre ad aver riversato tutti gli oneri economici legati al programma sui propri clienti abbonati e sulle imprese di spedizioni affiliate alla rete di General Logistics Systems Italy, hanno incassato contributi maggiori dei costi sostenuti per attuare il programma. Inoltre, le comunicazioni trasmesse ai clienti abbonati e alle imprese affiliate e le certificazioni sulle compensazioni delle emissioni di CO2 rilasciate a clienti e imprese per le proprie spedizioni sono risultate ingannevoli, ambigue e/o non veritiere.
L’Autorità ha così accertato che queste condotte integrano una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 21, 22 e 26, lett. f) del Codice del consumo.
Roma, 4 febbraio 2025
![Comunicato stampa](/dotcmsdoc/images/stories/Protocollo per sito.jpg)
Rinnovato il protocollo con la Procura di Milano
L’obiettivo è quello di consolidare la cooperazione già esistente e di rendere ancora più effettiva l’attività di prevenzione e di contrasto della corruzione nella PA e l’azione a tutela del buon funzionamento del mercato.
Il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, e il Procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola, hanno siglato un nuovo protocollo di intesa.
Il protocollo rinnova e integra quello precedente del 2018, con l’obiettivo di consolidare la cooperazione già esistente e di rendere ancora più effettiva l’attività di prevenzione e di contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione, nonché l’azione a tutela del buon funzionamento del mercato.
A tal fine, il protocollo disciplina la cornice operativa all’interno della quale si attuano scambi di informazioni riguardo a indagini, procedimenti penali e amministrativi di rispettiva competenza.
In particolare, l’Antitrust trasmetterà tempestivamente alla Procura le informazioni e le documentazioni richieste nell’ambito di indagini e ogni volta che, nella sua attività di enforcement, emergano condotte di rilievo penale.
La Procura trasmetterà all’AGCM atti investigativi ostensibili sui reati che interessano il corretto funzionamento del mercato ed incidono in misura importante sugli interessi economici dei consumatori o che sono utili per l’applicazione della disciplina in materia di rating di legalità.
Di particolare rilievo, inoltre, la cooperazione relativa al nuovo potere dell’Autorità di svolgere ispezioni in locali, terreni e mezzi di trasporto diversi da quelli aziendali, comprese le abitazioni di dirigenti, amministratori e personale. Al riguardo, il protocollo disciplina per la prima volta le modalità con cui l’Antitrust potrà acquisire la previa autorizzazione della Procura di Milano, in caso di imprese soggette alla sua competenza territoriale.
Il protocollo ha validità di cinque anni, tacitamente rinnovabili, e sarà soggetto ad un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione.
Roma, 30 gennaio 2025
![Comunicato stampa](/dotcmsdoc/images/stories/Foto Interflora2.jpg)
Sanzione di 400 mila euro a Interflora per pratiche commerciali scorrette
La società non ha rispettato i tempi di consegna e ha recapitato omaggi difformi, per qualità e tipologia di fiori, da quelli ordinati e pagati. Inoltre non ha fornito informazioni chiare sui costi di consegna
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 400 mila euro a Interflora Italia S.p.A. per aver attuato una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo.
In particolare, l’Autorità ha accertato che Interflora Italia non ha rispettato l’impegno di consegnare gli omaggi floreali in giornata o comunque con tempi certi, e ha recapitato omaggi difformi da quelli ordinati, per qualità e tipologia di fiori, da quelli scelti e pagati online dai consumatori.
Nel processo di vendita online, inoltre, la società non ha fornito informazioni chiare e immediate riguardo ai costi connessi al servizio di consegna dell’omaggio floreale.
Roma, 29 gennaio 2025
![Comunicato stampa](/dotcmsdoc/images/stories/Foto MULPOR.jpg)
Sanzioni per 3,5 milioni a Mulpor e IBCM per reiterata inottemperanza
Le due società hanno continuato ad inviare comunicazioni ad imprese e a microimprese con cui chiedono di verificare dati aziendali ma in realtà fanno sottoscrivere contratti pluriennali di fornitura di servizi pubblicitari.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la reiterata inottemperanza alla propria delibera del 6 febbraio 2019 e ha sanzionato per 3,5 milioni Mulpor Company S.r.l. e IBCM - International Business Convention Management Ltd.
Le società hanno infatti continuato ad inviare comunicazioni ad imprese e a microimprese con lo stesso contenuto ingannevole e con analoga veste grafica di quelle per cui erano state sanzionate una prima volta nel 2019 e poi, per inottemperanza, nel 2021. In queste comunicazioni si chiede di verificare le informazioni aziendali già inserite in un database denominato International Fairs Directory. Il modulo è presentato in modo che possa essere facilmente confuso come funzionale all’aggiornamento del database di un evento fieristico, ma la sua sottoscrizione in realtà comporta l’adesione ad un’offerta triennale per la pubblicazione di un annuncio sulla Directory del costo di oltre 1.200 euro all’anno.
L’Autorità ha confermato le proprie valutazioni secondo cui tali comunicazioni risultano fuorvianti, perché inducono in errore i destinatari riguardo alla reale identità dell’operatore che le propone, alla natura e alle condizioni economiche dell’offerta pubblicizzata, spingendo le imprese e le microimprese destinatarie a sottoscrivere inconsapevolmente servizi non richiesti. Le due società, in particolare IBCM International Business Convention Management Ltd, hanno esercitato un indebito condizionamento pretendendo il pagamento del servizio non richiesto e inconsapevolmente sottoscritto, attraverso continui solleciti e la minaccia del ricorso a costose azioni giudiziarie internazionali.
Si tratta dell’ennesimo intervento dell’Antitrust nei confronti di soggetti che adottano comportamenti particolarmente insidiosi per le microimprese, tramite l’invio di comunicazioni che apparentemente chiedono la conferma di dati aziendali, per l’inclusione gratuita in una banca dati, mentre il loro reale obiettivo è quello di far sottoscrivere ai destinatari onerosi contratti pluriennali di fornitura di servizi pubblicitari.
Roma, 28 gennaio 2025
![Comunicato stampa](/dotcmsdoc/images/stories/foto booking 1.jpg)
Grazie all’azione dell’Autorità, più autonomia e trasparenza per le strutture ricettive italiane nei rapporti con Booking
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria per presunto abuso di posizione dominante nei confronti delle società Booking.com (Italia) S.r.l., Booking.com B.V. e Booking.com International B.V. (di seguito indicate con “Booking”) accettando gli impegni proposti.
L’Autorità aveva avviato il procedimento per le condotte potenzialmente abusive di Booking che avrebbero limitato l’autonomia delle strutture alberghiere italiane di differenziare le proprie tariffe tra booking.com e altri canali di vendita online aderendo ad alcuni programmi promossi da Booking. Si tratta, in particolare, dei programmi Partner Preferiti e Preferiti Plus, che presentano vantaggi in termini di visibilità nei risultati di ricerca a fronte del pagamento di commissioni più elevate e dell’impegno a offrire su booking.com prezzi “competitivi”, e del cosiddetto Booking Sponsored Benefit, che consente a Booking di applicare - senza il consenso della struttura - uno sconto per allineare l’offerta sulla sua piattaforma alla migliore tra quelle disponibili online.
Nel complesso, l’Autorità ha ritenuto gli impegni proposti da Booking idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali. Il gruppo ha infatti presentato un pacchetto di impegni per assicurare che i prezzi applicati dalle strutture su canali di vendita online diversi da booking.com non vengano presi in considerazione in alcuna fase del funzionamento e della promozione dei citati programmi. Inoltre viene modificata coerentemente la comunicazione interna/esterna con le strutture sull’accesso e sul funzionamento di questi programmi e viene aumentata la trasparenza nei confronti delle strutture stesse sul loro funzionamento, inviando email nominative una tantum ai nuovi partner e dati statistici su base periodica e regolare.
Secondo l’Autorità, gli impegni presentati da Booking garantiscono che i criteri di partecipazione e il funzionamento dei programmi in questione siano scollegati, in ogni fase della loro attuazione, dalle strategie di prezzo praticate dalle strutture ricettive sugli altri canali di vendita. In questo modo si garantisce l’autonomia commerciale delle strutture ricettive e si favoriscono le dinamiche competitive tra le OTA nell’offerta di servizi di intermediazione e prenotazione online. Inoltre, la maggiore trasparenza in merito al funzionamento dei programmi Partner Preferiti, Preferiti Plus e Booking Sponsored Benefit permette alle strutture di assumere decisioni più informate riguardanti i costi e i benefici derivanti dalla partecipazione agli stessi.
Roma, 19 dicembre 2024
![Comunicato stampa](/dotcmsdoc/images/stories/cavi di rame.jpg)
Avviata istruttoria per presunto cartello nel settore della produzione dei cavi in rame
Il procedimento è stato avviato nei confronti delle società Bruno Baldassari, General Cavi, ICEL, IRCE, La Triveneta Cavi, Mondini Cavi, Pecso Cavi, Prysmian Cavi e Sistemi Italia e dell’Associazione AICE
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Bruno Baldassari & F.lli S.p.A, General Cavi S.p.A., ICEL S.c.p.A., IRCE S.p.A., La Triveneta Cavi S.p.A., Mondini Cavi S.p.A., Pecso Cavi S.r.l., Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l. e dell’Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici (AICE) per una presunta intesa restrittiva della concorrenza nella produzione e nella vendita dei cavi di rame a bassa tensione.
Secondo l’Autorità, i principali produttori di cavi in rame attivi in Italia, anche in sede associativa e con l’aiuto di AICE, si sarebbero coordinati allineando, a partire dal 2005, i prezzi dei listini e l’entità del primo sconto da applicare ai distributori. Da fine 2008, inoltre, avrebbero introdotto - in ambito AICE - un sistema comune per adeguare i prezzi alle variazioni del costo della materia prima rame (c.d. “Sistema di Vendita”).
Il procedimento è stato avviato grazie alla presentazione di una domanda di clemenza da parte di una società, che ha rivelato all’Autorità l’intesa al fine di ricevere in cambio un beneficio sanzionatorio.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle principali sedi delle parti, di due distributori plurimarca di cavi in rame e della Federazione Nazionale Grossisti Distributori Materiale Elettrico - FME.
Roma, 12 dicembre 2024
![Comunicato stampa](/dotcmsdoc/images/stories/Teleriscaldamento.jpg)
Sanzioni per oltre 2 milioni complessivi a Hera e ComoCalor per prezzi eccessivi e ingiustificati nel teleriscaldamento
Sotto la lente dell’Autorità le reti di Ferrara (gestita da Hera S.p.A.) e quella di Como (gestita da ComoCalor S.p.A.). Nessuna violazione riscontrata invece nelle reti di Parma e Piacenza, gestite da Iren Energia S.p.A.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Hera S.p.A per 1.984.736 euro e ComoCalor S.p.A. per 286.600 euro per l’applicazione di prezzi eccessivamente gravosi nel settore del teleriscaldamento.
Tra maggio e giugno 2023 l’Antitrust aveva avviato tre procedimenti, riguardanti le reti di Ferrara (gestita da Hera S.p.A.), di Como (gestita da ComoCalor S.p.A.) e di Parma e Piacenza (gestite da Iren Energia S.p.A.) in cui buona parte del calore proviene da fonti diverse dal gas naturale (da combustione di rifiuti a Como, da combustione di rifiuti e da energia geotermica a Ferrara).
L’Autorità intendeva verificare se e in quale misura le tre società avessero trasferito sugli utenti delle reti di teleriscaldamento un onere eccessivo e ingiustificato, tra il 2021 e 2022, quando si era verificato un aumento dei prezzi del gas naturale. In particolare, si voleva capire se Hera, ComoCalor e Iren fossero o meno intervenute con correttivi adeguati sulle formule per determinare il prezzo del calore, basate sul “costo evitato” del riscaldamento a gas.
Al termine di complesse istruttorie, l’Autorità ha riscontrato l’applicazione di prezzi ingiustificatamente gravosi, in violazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 287/90, nelle reti di Ferrara e di Como nell’anno 2022 e ha irrogato una sanzione di 1.984.736 euro nei confronti di Hera S.p.A. e di 286.600 euro nei confronti di ComoCalor S.p.A. L’Antitrust ha ritenuto che le società hanno impedito ai consumatori di beneficiare dell’uso di fonti rinnovabili disponibili a costi contenuti per produrre un bene essenziale come il calore e hanno imposto prezzi iniqui ed eccessivi rispetto ai costi (comprensivi di un equo rendimento sul capitale investito). L’Autorità non ha riscontrato invece violazioni dello stesso articolo della legge 287/90 nelle reti di Parma e Piacenza, gestite da Iren.
Roma, 10 dicembre 2024
![Comunicato stampa](/dotcmsdoc/images/stories/Foto Loghi auto_2.jpg)
Grazie all’attività dell’Autorità, ristori ai consumatori da Peugeot e Citroën per circa 7 milioni di euro
L’istruttoria era stata avviata per il malfunzionamento del serbatoio dell’urea, che impiega l’additivo AdBlue, utilizzato su alcuni modelli Citroën e Peugeot.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso la verifica dell’ottemperanza degli impegni assunti da Groupe PSA Italia S.p.A. e Citroën Automobiles SA. L’istruttoria era stata avviata per il malfunzionamento del serbatoio dell’urea, che impiega l’additivo AdBlue, utilizzato su alcuni modelli Citroën e Peugeot. Il problema ha costretto gli automobilisti a sostenere, almeno in parte, i costi di sostituzione fuori garanzia.
Grazie agli impegni resi vincolanti dall’Autorità, a partire da dicembre 2023, consumatori e imprese hanno beneficiato di agevolazioni economiche.
In particolare, il rafforzamento del programma di assistenza alla clientela (denominato Special Coverage “4UA+4UB”), ha consentito a consumatori e imprese di effettuare interventi di riparazione/sostituzione presso la rete Citroën e Peugeot beneficiando di una scontistica e di contributi per oltre 6 milioni di euro.
A tali misure compensative, si aggiungono i ristori, nella forma di voucher o rimborsi, per complessivi circa 700.000 euro riconosciuti a beneficio di consumatori e imprese che, avendo riparato/sostituito il serbatoio Adblue prima dell’avvio dell’istruttoria, hanno beneficiato di condizioni meno favorevoli previste dal precedente programma di assistenza.
Si tratta di agevolazioni il cui ammontare è destinato a salire in considerazione della implementazione da parte di Citroën e Peugeot di ulteriori misure di assistenza e a favore di consumatori e imprese. In particolare, è stata prorogata di altri 4 anni (dal 31 agosto 2024 al 31 agosto 2028) la durata della Special Coverage “4UA+4UB”. Inoltre, è stato introdotto un nuovo programma di assistenza alla clientela (denominato Special Coverage “4UD”) per i casi di sostituzione del serbatoio Adblue successivi a un intervento già effettuato in precedenza (c.d. casi di recidiva).
Roma, 9 dicembre 2024
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