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Le intese restrittive della concorrenza


Quando le imprese, invece di competere tra loro, si accordano al fine di coordinare i propri comportamenti sul mercato, violano la normativa sulla concorrenza. La cooperazione tra imprese può avere per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza. Ciò accade, ad esempio, quando più imprese fissano congiuntamente i prezzi o si spartiscono i mercati oppure quando più imprese, che rappresentano una consistente parte del mercato, sottoscrivono una pluralità di accordi distributivi in esclusiva, tali da pregiudicare la capacità di accesso al mercato dei propri concorrenti attuali o potenziali. Un’intesa tra imprese è vietata quando comporta, anche solo potenzialmente, una consistente restrizione della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante (articolo 2 della legge n. 287/90). Se le intese sono idonee a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, l’Autorità antitrust è tenuta ad applicare la normativa comunitaria (articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).

In conformità all'ordinamento comunitario, l’Autorità, per contrastare i cartelli, ha adottato un proprio programma di clemenza che si applica alle imprese che si autodenunciano, fornendo gli elementi probatori per l’accertamento dell’infrazione.  In tal caso l’Autorità non applicherà o ridurrà la sanzione pecuniaria prevista, in funzione della tempestività e della qualità delle informazioni fornite dalle imprese ai fini della scoperta dell’intesa (Art. 15, comma 2 bis, legge n. 287/90).