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MS-CV20 - Autonoleggio-condizioni generali di contratto


Comunicazione al consumatore
Esito dell’invito a rimuovere i possibili profili di scorrettezza

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
CV20- AUTONOLEGGIO-CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio nell’ambito del fascicolo CV20- AUTONOLEGGIO-CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO è emerso che le società Avis Budget Italia S.p.A. e Sixt Italia Win Rent S.p.A., attive nel settore dell’autonoleggio di veicoli a breve termine, nelle condizioni generali di contratto utilizzate hanno adottato alcune clausole dal probabile carattere vessatorio ex articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo nei termini di seguito descritti.

Avis Budget Italia S.p.A.

Dall’esame della documentazione contrattuale disponibile sul sito www.avisautonoleggio.it alla data del 28 novembre 2013, emergeva che le clausole di cui agli articoli 1 e 6 delle condizioni generali adottate da AVIS BUDGET Italia S.p.a. non prevedevano la possibilità per il consumatore di provare che le anomalie non riscontrate in sede di consegna del veicolo e prima del ritiro nonché gli eventuali danni e il furto dello stesso durante la fruizione del servizio siano riconducibili, oltre che a vizi occulti, a causa a lui non imputabile, ai sensi dell’articolo 1588 c.c.. Pertanto, tali clausole potevano essere vessatorie ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera t), del Codice del Consumo nella misura in cui prevedevano a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, limitazioni all'adduzione di prove nonché inversioni o modificazioni dell'onere della prova nei confronti del professionista.

SIXT Italia Win Rent S.p.A.

1. Clausole che escludono o limitano gli obblighi e la responsabilità.

Dalla lettura delle condizioni generali per la fornitura del servizio di noleggio di veicoli a breve termine disponibili sul sito www.sixt.it alla data del 28 novembre 2013, emergeva che la clausola denominata “Eventi straordinari Sixt Assistenza” prevedeva un ammontare massimo per il danno risarcibile da parte di Sixt in caso di avaria del veicolo applicato anche nelle ipotesi di un danno riconducibile ad una condotta negligente del professionista. Pertanto, tale clausola poteva essere vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b) del Codice del Consumo nella misura in cui escludeva o limitava le azioni e i diritti dei consumatori in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista.

2. Clausole che prevedono limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, all'adduzione di prove nonché inversioni o modificazioni dell'onere della prova nei confronti del professionista.

Le clausole denominate “Manutenzione del veicolo” e “Smarrimento chiavi” inserite nella rubrica relativa agli eventi straordinari non prevedevano la possibilità per il consumatore di provare che i danni al veicolo e la mancata riconsegna delle chiavi del veicolo, avvenuti durante la fruizione del servizio, sono riconducibili a causa a lui non imputabile, ai sensi dell’articolo 1588 c.c.. Tali clausole potevano essere vessatorie ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera t), del Codice del Consumo nella misura in cui sancivano a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, limitazioni all'adduzione di prove nonché inversioni o modificazioni dell'onere della prova nei confronti del professionista.

3. Clausole che prevedono la facoltà di modificare le caratteristiche del prodotto e del servizio, senza un giustificato motivo.

La clausola denominata “Gruppo prenotato” consentiva a Sixt di modificare le caratteristiche della vettura da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso, prevedendo la possibilità di addebitare un prezzo superiore a quello pattuito in sede di prenotazione. Tale clausola poteva essere vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera m) del Codice del Consumo nella misura in cui consentiva al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso.

ESITO DELL’ATTIVITA’ DI MORAL SUASION NEI CONFRONTI DI AVIS-BUDGET E SIXT ITALIA WIN RENT S.P.A..

In risposta alle comunicazioni dell’Autorità del 10 dicembre 2013, AVIS-BUDGET e SIXT ITALIA WIN RENT S.P.A. hanno modificato le predette clausole, rimuovendo i profili di probabile vessatorietà delle clausole oggetto di valutazione.

Pertanto, l’Autorità nella sua adunanza del 19 marzo 2014, ha riscontrato il buon esito dell’invito trasmesso al professionista. Nella medesima riunione, il Collegio ha disposto, ai sensi dell’articolo 5, lettera d) del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie”, la pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’Autorità (www.agcm.it).