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Regolamento (UE) n. 260 del 14 marzo 2012 (artt..9-11) relativo ai requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro


REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009

 

Articolo 9

Accessibilità del pagamento

1.Il pagatore che effettua un bonifico a un beneficiario titolare di un conto di pagamento interno all'Unione non specifica in quale Stato membro è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente all'articolo 3.

2. Il beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all'Unione non specifica lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente all'articolo 3.

Articolo 10

Autorità competenti

1.Gli Stati membri designano quali autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del presente regolamento le autorità pubbliche, gli organismi riconosciuti dalla normativa nazionale o le autorità pubbliche espressamente abilitate a tal fine dalla normativa nazionale, comprese le banche centrali nazionali. Gli Stati membri possono conferire la funzione di autorità competenti ad organismi già esistenti. 30.3.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 94/31 IT

2.Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 entro il 1 febbraio 2013. Essi informano senza indugio la Commissione e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) di ogni cambiamento ulteriore relativo alle autorità.

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui al paragrafo 1 siano dotate di tutti i poteri necessari all'adempimento delle loro funzioni. Gli Stati membri che contino sul loro territorio più di un’autorità competente per le questioni di cui al presente regolamento assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in modo da svolgere efficacemente le loro rispettive funzioni.

4. Le autorità competenti controllano efficacemente il rispetto del presente regolamento da parte dei PSP e adottano tutte le misure necessarie per assicurare detto rispetto. Esse collaborano tra loro conformemente all'articolo 24 della direttiva 2007/64/CE e all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 11

Sanzioni

1.Entro il 1 febbraio 2013, gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 1o agosto 2013 e le notificano senza indugio eventuali successive modifiche delle stesse.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai consumatori. Articolo 12 Procedure stragiudiziali di reclamo e di