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Collegio dei Revisori




 


Il collegio dei revisori dei conti è composto da un magistrato della Corte dei Conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due componenti dei quali uno è designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e l’altro è scelto tra soggetti appartenenti ai ruoli della magistratura amministrativa, contabile o dell'avvocatura dello Stato, tra professori universitari ordinari di contabilità pubblica o discipline similari o tra alti dirigenti dello Stato.
Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con deliberazione dell’Autorità; durano in carica quattro anni e non possono essere confermati più di una volta.

Il collegio dei revisori:

a) effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria con particolare riguardo alle procedure contrattuali e formula le proprie osservazioni. Svolge, almeno un volta ogni tre mesi, verifiche di cassa e di bilancio;

b) esprime in apposita relazione parere sul progetto di bilancio preventivo nonché sul rendiconto annuale, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti nel rendiconto stesso con le scritture contabili e alla regolarità delle procedure di gestione.