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Delibera AGCM 7 marzo 2023, N. 30499 - Contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorita’ garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2023


L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 marzo 2023;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il comma 7-ter, dell’articolo 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell’articolo 5-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

VISTO in particolare il comma 7-quater dell’articolo 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell’articolo 5-bis, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all’Autorità con le modalità determinate dall’Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall’Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione per l’anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90;

VISTE le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, e n. 25876 del 24 febbraio 2016, con le quali l’Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 rispetto all’aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la quale l’Autorità ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,059 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90;

VISTE le proprie delibere n. 26922 del 10 gennaio 2018, n. 27580 del 7 marzo 2019, n. 28248 del 10 marzo 2020, n. 28599 del 23 febbraio 2021 e n. 30033 del 22 febbraio 2022, con le quali l’Autorità ha ridotto la percentuale del contributo per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90;

VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, ai sensi del quale “in ragione delle nuove competenze attribuite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato […] la pianta organica dell’Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo”, e che “ai relativi oneri, nel limite di euro 2.402.516 per l’anno 2021, di euro 2.505.531 per l’anno 2022, di euro 2.649.109 per l’anno 2023, di euro 2.795.589 per l’anno 2024, di euro 2.944.435 per l’anno 2025, di euro 3.091.251 per l’anno2026, di euro 3.245.721 per l’anno 2027, di euro 3.510.356 per l’anno 2028, di euro 3.702.013 per l’anno 2029 e di euro 3.866.124 a decorrere dall’anno 2030, si provvede mediante corrispondente incremento del gettito del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per assunzioni”;

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, ai sensi del quale “Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: «Leggi annuali sulla concorrenza», del PNRR, mediante l’efficace esercizio da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di promozione della concorrenza previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 alla luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi pubblici locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 118, la pianta organica dell’Autorità è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo nella carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per l’anno 2023, di euro 1.204.700 per l’anno 2024, di euro 1.265.775 per l’anno 2025, di euro 1.329.950 per l’anno 2026, di euro 1.397.382 per l’anno 2027, di euro 1.468.238 per l’anno 2028, di euro 1.542.690 per l’anno 2029, di euro 1.620.921 per l’anno 2030, di euro 1.703.125 per l’anno 2031 e di euro 1.789.502 a decorrere dall’anno 2032, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all’articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell’onere per le assunzioni”;

CONSIDERATO che le norme citate dispongono che alla copertura integrale degli oneri derivanti dall’incremento della pianta organica si debba provvedere mediante un corrispondente incremento del contributo;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura degli oneri complessivi pari a euro 3.220.111,00 – di cui euro 2.649.109,00 quantificati nel d. lgs. n. 185/2021, ed euro 571.002,00 quantificati nel D.L. n. 13/2023 – è necessario provvedere ad un incremento della aliquota di contribuzione dello 0,003 per mille;

CONSIDERATO, pertanto, in applicazione delle norme citate, che l’aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità, per l’anno 2023, deve essere fissata nello 0,058 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90;

RITENUTO di dover adottare la delibera prevista dall’articolo 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l’anno 2023;

DELIBERA

  1. di fissare per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, l’aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità nella misura dello 0,058 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90; 
  1. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 290.000,00 euro. 

La presente delibera sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

  

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli