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Accesso civico generalizzato


Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori  (Accesso civico generalizzato)

L’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del medesimo decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis.

La richiesta non deve essere motivata e deve essere presentata alla Direzione o Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.
Essa deve essere presentata tramite il modulo appositamente predisposto e trasmesso:

  • per via telematica, all’indirizzo pec: [email protected]
    In tal caso, le istanze sono valide se:
    a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
    b) l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
    c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
    d) trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Autorità garante della concorrenza e del mercato – Piazza Verdi, n. 6° - 00198 ROMA.
  • a mano o via fax al numero +39.06.85.82.12.56.

La richiesta deve contenere l’identità del richiedente e identificare i dati, le informazioni o i documenti oggetto di accesso.

L’oggetto dell’accesso civico
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati precisamente indicati nella richiesta, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013.
Le richieste sono inammissibili laddove l’oggetto sia troppo generico e tale da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamene irragionevole.

Il Procedimento
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento, l’Autorità provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’Autorità ne dà comunicazione a quest’ultimo. L’Autorità provvede a trasmettere i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza oppure ricorso al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (cfr. art. 5, commi 7-9 d.lgd. n. 33/2013).

La Direzione e/o Ufficio destinatario della richiesta di accesso civico generalizzato è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013.

In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro venti giorni, oppure ricorso al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (cfr. art. 5, commi 7-9 d.lgd. n. 33/2013).