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PS12922 - WIZZ AIR ALL YOU CAN FLY




AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

CONSULTAZIONE IN MATERIA DI CLAUSOLE VESSATORIE

Art. 37-bis del Codice del consumo
(Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni)

PS12922 - WIZZ AIR ALL YOU CAN FLY

Informata l’Autorità nella sua adunanza del 18 marzo 2025, si dispone la seguente consultazione ai sensi dell’art. 7, comma 1 del “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356.

In data 14 febbraio 2025, è stato avviato il procedimento PS12922 nei confronti della società. Il procedimento ha ad oggetto le clausole inserite nei moduli contrattuali impiegati da WizzAir Hungary Ltd. nell’esercizio della propria attività di commercializzazione di servizi di trasporto aereo, con specifico riguardo all’offerta in abbonamento denominata “WizzAir All You Can Fly”.

Si fa riferimento alle seguenti clausole delle Condizioni Generali applicabili al servizio:

7.4 Wizz Air si riserva il diritto di modificare unilateralmente i presenti T&C in qualsiasi momento, attraverso la pubblicazione delle modifiche dei T&C sul Sito web. Nel caso in cui Wizz Air intenda modificare sostanzialmente i presenti T&C, l’Utente riceverà una notifica via email in merito alla modifica proposta entro 30 (trenta) giorni prima della modifica sostanziale prevista, la quale entrerà in vigore solo dopo l’approvazione da parte dell’Utente.

7.5 Qualora l’Utente sia in disaccordo con le modifiche sostanziali proposte, l’Utente può interrompere il proprio abbonamento a Wizz All You Can Fly con effetto immediato mediante una comunicazione scritta d’interruzione (si veda il Punto 7.3). Nella comunicazione scritta, l’Utente ha la facoltà di richiedere il rimborso parziale della Quota per il voucher in proporzione ai Mesi restanti del Periodo d’idoneità.

7.6 Wizz Air ha la facoltà di cessare di operare voli in uno o in più Paesi. Nel caso in cui Wizz Air agisca in tal senso e l’aeroporto preferito dell’Utente sia interessato da questa cessazione delle operazioni, l’abbonamento Wizz All You Can Fly dell’Utente continuerà fino al termine del Periodo d’idoneità in corso, dopo il quale l’abbonamento Wizz All You Can Fly dell’Utente non si rinnoverà automaticamente per il successivo Periodo d’idoneità.

7.7 Wizz Air ha la facoltà di scegliere di far cessare o sospendere il servizio Wizz All You Can Fly in qualsiasi momento. Se Wizz Air sceglie di porre fine al servizio Wizz All You Can Fly, a sua discrezione: (a) l’abbonamento Wizz All You Can Fly dell’Utente sarà valido fino al termine del Periodo d’idoneità in corso. Al termine del Periodo d’idoneità in corso, l’abbonamento Wizz All You Can Fly dell’Utente non si rinnoverà.

Le clausole descritte, in sé e in collegamento tra loro, appaiono vessatorie ai sensi dell’art. 33 del Codice del consumo in quanto tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Segnatamente tali clausole appaiono vessatorie ai sensi degli artt. 33 co. 1 e co. 2 lett. m) e 35 del Codice del consumo, in quanto conferiscono al Professionista la generica potestà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali o una componente rilevante del servizio offerto, senza che vengano indicati i giustificati motivi alla base della eventuale modifica e le relative modalità e tempistiche di preavviso, ovvero senza che venga riconosciuto al consumatore il diritto di recesso e rimborso, risultando altresì talune previsioni non immediatamente comprensibili in ragione della loro formulazione non chiara.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento, possono partecipare alla consultazione le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono altresì partecipare alla consultazione le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato i soggetti interessati possono prendere parte alla consultazione per iscritto, inviando i propri contributi attraverso la casella di posta elettronica [email protected], dedicata alla consultazione in oggetto, indicando la loro qualificazione e l’interesse a partecipare alla consultazione.

I commenti ricevuti non saranno oggetto di pubblicazione, ma verranno acquisiti e potranno essere utilizzati in relazione al caso PS12922. I soggetti che inviano i commenti, ove ritengano sussistere elementi di riservatezza, sono tenuti a fornire contestualmente una versione non confidenziale dei contributi resi.

In proposito si richiede di inviare informazioni, dati di esperienza, osservazioni o commenti sulle clausole oggetto di consultazione utili ai fini della valutazione delle stesse ai sensi degli artt. 33 e segg. del Codice del consumo.