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3. Il regime sanzionatorio delle intese restrittive della concorrenza e degli abusi di posizione dominante


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N. 3 (settembre 1996)

Autori:
Piero Fattori e Manfredi De Vita

SINTESI
Lo strumento della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme a tutela della concorrenza trova un largo utilizzo nella quasi totalità degli Stati dell'Unione Europea. Anche la legge 10 ottobre 1990, n. 287, che ha introdotto in Italia una disciplina antitrust di carattere generale, ha attribuito all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato poteri di diffida e sanzione che, in materia di intese restrittive ed abusi di posizione dominante, caratterizzano incisivamente l'applicazione della legge.

Da un punto di vista generale i poteri sanzionatori dell'Autorità si inscrivono in una architettura istituzionale che, per il profilo in esame, diverge sostanzialmente dal modello statunitense, connotato da un accentuato pluralismo applicativo e dal ruolo delle Corti, e si ispira invece, sia pure con differenze non marginali, al sistema comunitario. Ed è proprio dall'esame dell'esperienza comunitaria e della prassi della Commissione Europea che emerge pienamente la funzione assolta dalla sanzione pecuniaria in un sistema di enforcement  centralizzato, ovvero la sua natura di strumento volto principalmente ad assicurare l'effettività dell'attività di tutela e promozione della concorrenza, da cui consegue l'esigenza di garantire, in sede di concreta determinazione e nel rispetto del principio di proporzionalità, la necessaria efficacia dissuasiva della sanzione stessa.

Sul piano strettamente applicativo, la disciplina sanzionatoria in materia di intese ed abusi di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 287/90, solleva essenzialmente due ordini di problemi. Il primo di essi attiene alla  determinazione dei limiti del generico rinvio, ex art. 31 della legge stessa, alle disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre  1981, n. 689, la quale contiene una disciplina di carattere generale in materia di sanzioni amministrative pecuniarie. Il secondo riguarda la  determinazione della nozione di gravità della violazione, che assume la duplice valenza di presupposto per l'applicazione della sanzione e  di criterio guida per la sua concreta determinazione. Attesa la larga coincidenza, sul piano formale e sostanziale, tra le fattispecie  normative nazionale e comunitaria, l'individuazione di criteri utili al fine dell'accertamento, nelle fattispecie concrete, della gravità  dell'infrazione, è stata condotta con preminente riferimento all'esperienza comunitaria, ossia alle decisioni della Commissione Europea ed alle pronunce della Corte di Giustizia e del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee.

La ricostruzione sistematica della  disciplina conduce, infine, a prospettare una interpretazione della nozione di fatturato rilevante per il calcolo della sanzione che si ritiene  più aderente alla complessiva ratio della disciplina a tutela della concorrenza ed alla natura e funzione dello strumento sanzionatorio.