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Partecipazioni pubbliche e SPL

Nell’ambito delle proprie competenze, l’Autorità si occupa di valutare l’acquisto di partecipazioni e la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo n. 175/2016 (recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica o “TUSPP”), nonché di tutelare e promuovere la concorrenza in materia di concessioni e servizi pubblici locali, anche avvalendosi della piattaforma unica della trasparenza gestita dall’ANAC e prevista dall’art. 31 decreto legislativo n. 201/2022 (recante il Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).

In base all’articolo 5, comma 3, del TUSPP, le amministrazioni pubbliche, come definite all’art. 2, comma 1, lett. a), del medesimo decreto, sono tenute ad inviare all’Autorità l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta in una società.

Avverso gli atti deliberativi di cui all’articolo 5 del TUSPP e gli atti relativi all’affidamento e alla gestione di servizi pubblici locali l’Autorità può intervenire esercitando i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge n. 287/1990.

Ai sensi della citata previsione normativa, l’Autorità, se ritiene che l’amministrazione pubblica abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette entro 60 giorni un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili di violazione riscontrati. Se nei 60 giorni successivi alla comunicazione del parere l’Amministrazione non si conforma alle indicazioni espresse nello stesso, l’Autorità può presentare ricorso al giudice amministrativo entro i successivi 30 giorni.

Si segnala che tale intervento ha carattere eventuale, per cui l’Autorità valuterà di volta in volta la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei suoi poteri.

Qualora non venga emesso il parere nei termini indicati, per l’assenza di elementi idonei a giustificare un intervento ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l’amministrazione non riceverà alcuna comunicazione.