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Comunicazione sulla nuova disciplina relativa all’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione


COMUNICAZIONE SULLA NUOVA DISCIPLINA RELATIVA ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
(art. 16 della legge n. 287/90, come modificato dall’art. 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n.124, in vigore dal 29 agosto 2017)

In data 29 agosto 2017 è entrata in vigore la modifica apportata all’art. 16, comma 1, della legge n. 287/90 dall’art. 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n.124, secondo cui: «1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo». 

A seguito della suddetta modifica normativa si ritiene opportuno chiarire quanto segue:

- quanto al regime transitorio di applicazione del nuovo criterio di determinazione delle soglie di fatturato a cui è collegato l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, si richiamano i principi enunciati da questa Autorità nella Comunicazione del 14 novembre 2012, vale a dire che un’operazione di concentrazione si intende realizzata nel momento in cui si produce l’effetto di acquisizione del controllo, che segna anche il limite temporale oltre il quale la comunicazione all’Autorità non sarebbe più tempestiva (cfr. art. 7 della legge n. 287/90).


Alla luce di tale criterio generale, laddove una concentrazione venga posta in essere mediante una sequenza negoziale complessa, il limite temporale massimo entro cui effettuare la comunicazione (preventiva) all’Autorità è costituito dalla data di conclusione del contratto definitivo, che realizza il passaggio del controllo (cd closing).

Se tale data coincide o è successiva al 29 agosto 2017, la nuova disciplina delle soglie di fatturato introdotta dal citato art. 1, comma 177, della legge n.124/2017, trova applicazione.

- quanto alla nozione di impresa interessata, stante la sostanziale identità del criterio identificativo della seconda soglia di fatturato (introdotto dalla novella di cui al citato art. 1, comma 177, della legge n.124/2017) con quello del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (art. 1, par. 2, lett. b), si fa riferimento alla Comunicazione consolidata della Commissione su criteri di competenza giurisdizionale a norma del reg. CE n. 139/2004 del Consiglio relativa al controllo delle concentrazioni tra imprese, 2008/C 95/01, punti da 129 a 153.