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Comunicazione dell'Autorità: Individuazione della seconda soglia di cui all’art. 16, comma 1, della legge n. 287/90 nei casi di costituzione di nuova impresa comune e di fusione


COMUNICAZIONE DELL’AUTORITÀ

Individuazione della seconda soglia di cui all’art. 16, comma 1, della legge n. 287/90

nei casi di costituzione di nuova impresa comune e di fusione

Con la modifica apportata all’art. 16, comma 1, della legge n. 287/90 dal d.l. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, le soglie di fatturato al superamento delle quali sorge l’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione non sono più alternative bensì cumulative.

Nell’applicazione di tale modifica legislativa, risulta opportuno fornire alle imprese un chiarimento interpretativo in merito all’individuazione del “fatturato realizzato a livello nazionale dall’impresa di cui è prevista l’acquisizione” (seconda soglia di fatturato di cui all’art. 16, comma 1), e, in particolare, alle ipotesi di costituzione da parte di più imprese di una nuova impresa comune (art. 5, comma 1, lett. c, legge n. 287/90) e alle ipotesi di fusione (art. 5, comma 1, lett. a, legge n. 287/90).

A tale riguardo si ritiene che, nei casi di costituzione di una nuova impresa comune, si dovrà tenere conto del fatturato degli eventuali conferimenti in essa effettuati dalle imprese che ne acquisiscono il controllo congiunto, con conseguente scomputo degli stessi dal fatturato di queste ultime. I conferimenti differiti nel tempo, singolarmente sotto-soglia, saranno considerati come un’unica operazione laddove posti in essere nell’arco di due anni dalla costituzione dell’impresa comune. Sarà onere delle imprese interessate verificare quando, per effetto dei successivi conferimenti, sia superata la seconda soglia di cui all’art. 16, comma 1, e conseguentemente comunicare l’operazione all’Autorità.

Al fine di verificare l’eventuale superamento della seconda soglia prevista dall’art. 16, comma 1, nei casi di fusione, si dovranno distinguere le seguenti ipotesi:

-          in caso di fusione per incorporazione, si terrà conto del fatturato dell’impresa incorporata;

-          in caso di fusione in senso stretto, si terrà conto del fatturato attribuibile a ciò che le imprese che procedono alla fusione “conferiscono” ai fini della fusione stessa (il quale, di fatto, coinciderà con i fatturati delle medesime imprese interessate).