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MS-CV39 - Condizioni di contratto - servizi fitness


Comunicazione al consumatore
Esito dell’invito a rimuovere i possibili profili di scorrettezza

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
CV39 - Condizioni di contratto - servizi fitness

 Sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio nell’ambito del fascicolo CV39- CONDIZIONI DI CONTRATTO-SERVIZI FITNESS è emerso che tre società, con sede legale rispettivamente a Milano, Verona e Brescia, attive nel settore del fitness, avevano adottato alcune clausole dal probabile carattere vessatorio ex articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo nelle condizioni contrattuali da esse predisposte ed utilizzate nei confronti dei consumatori.

A) Per quanto concerne la società con sede a Milano, le clausole delle condizioni generali di contratto, limitavano la responsabilità per eventuali danni occorsi al cliente o a terzi alle sole ipotesi di dolo e colpa grave, integrando una possibile violazione dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettere a) e b) del Codice del Consumo.

Inoltre, la clausola avente ad oggetto le ipotesi di sospensione, disdetta e modifica dell’abbonamento, sembrava avere l’effetto di determinare l’obbligo di versare l’intero corrispettivo per la frequenza della palestra anche nell’ipotesi di oggettivo impedimento a fruire del servizio (ad esempio, infortunio o trasferimento della residenza o del luogo di lavoro, perdita del lavoro), integrando una possibile violazione dell’articolo 33, comma 1, del Codice del Consumo.

B) Per quanto riguarda le società con sede a Verona e Brescia, la clausola relativa al rinnovo tacito sembrava stabilire un termine eccessivamente anticipato (pari a 60 giorni) rispetto alla scadenza del contratto per effettuare la disdetta, nonché modalità di comunicazione della disdetta onerose, integrando una possibile violazione dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettera i) del Codice del Consumo. La medesima clausola prevedeva il diritto del professionista di trattenere l’importo già versato dal cliente, in caso di recesso, integrando una possibile violazione dell’articolo 33, commi 1 e 2 lettera f) del Codice del Consumo.

Inoltre, la clausola in tema di modifica degli orari di apertura e di chiusura dei centri fitness sembrava attribuire al professionista un potere di modifica unilaterale delle caratteristiche del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso, in possibile violazione dell’articolo 33, comma 2, lettera m) del Codice del Consumo.

Infine, le clausole in tema di responsabilità per furto, danno e smarrimento di valori o oggetti e di danni occorsi al cliente durante la frequentazione delle palestre, di cui agli articoli 11, 12 e 13 delle condizioni contrattuali, sembravano escludere in maniera generalizzata la responsabilità del professionista, integrando una possibile violazione dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettere a), b) e t) del Codice del Consumo.

In risposta alle comunicazioni dell’Autorità, volte ad informare i predetti operatori della probabile vessatorietà delle menzionate clausole, le società interessate hanno manifestato un atteggiamento collaborativo modificando le predette clausole in tempi brevi e rimuovendo i predetti profili di probabile vessatorietà delle clausole oggetto di valutazione.

Pertanto, l’Autorità nella sua adunanza del 27 marzo 2014, ha riscontrato il buon esito della moral suasion. Nella medesima riunione, il Collegio ha disposto, ai sensi dell’articolo 5, lettera d) del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie”, la pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’Autorità (www.agcm.it).

L’Autorità continuerà nella sua attività di monitoraggio delle condizioni contrattuali adottate dagli operatori attivi nel settore del fitness nei confronti dei consumatori.