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Delibera AGCM 6 giugno 2023, N. 30654 - Contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2023 - Società nelle condizioni previste dal Decreto Legge n. 61 del 1° giugno 2023


L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 giugno 2023;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il comma 7-ter, dell’articolo 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell’articolo 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

VISTO il comma 7-quater dell’articolo 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell’articolo 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce, tra l’altro, che ferme restando, per l’anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l’applicazione dell’articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l’anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all’Autorità con le modalità determinate dall’Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012; e che, per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione;

VISTA la propria delibera del 7 marzo 2023 n. 30499, che ha fissato per il 2023 l’aliquota di contribuzione di cui al comma 7-ter allo 0,058 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato a tale data;

VISTO il decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 127, del 1° giugno 2023, che ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano “la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni” colpiti dall’alluvione, come indicati nell’elenco allegato al decreto legge.

RITENUTO opportuno tenere adeguatamente conto delle situazioni di difficoltà in cui versano le società residenti nelle zone colpite dall’alluvione, che si trovino nelle condizioni di cui al citato decreto legge n. 61/2023;

RITENUTO pertanto di prorogare al 20 novembre 2023, come previsto dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 61/2023, il termine per il pagamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2023 per le società che si trovino nelle condizioni previste dal citato decreto;

DELIBERA

di prorogare al 20 novembre 2023 il termine per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2023 per le società che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legge 1° giugno 2023, n. 61.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino e sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli