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Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (artt.3-5) - Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali


Art. 3
(Obblighi per i soggetti che immettono gas naturale nella rete di trasporto e verifiche)

(Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2010, n. 192)
[Come modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla legge 27  febbraio  2015,  n.  11]

1. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti attesta la quota di mercato all'ingrosso relativa ad attività ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale, effettuate direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per ciascun anno convenzionale di cui al comma 3, e gli elementi di calcolo a supporto; l'attestazione deve essere effettuata entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al comma 3, sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, di seguito 'Ministero'.

2. La quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1, espressa in forma percentuale e arrotondata per difetto alla cifra intera più prossima, è determinata, per ciascun soggetto di cui al comma 1, come rapporto tra i valori risultanti dalle somme di cui alle lettere a) e b):

a) la somma algebrica, riferita a ciascun soggetto di cui al comma 1, dei valori:
1) delle immissioni, ai punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti, di gas naturale proveniente dall'estero (contabilizzate con segno positivo) e riconsegne ai punti di uscita dalla stessa rete verso altri Paesi (contabilizzate con segno negativo);
2) delle immissioni di gas naturale dalla produzione nazionale nella rete nazionale di gasdotti (contabilizzate con segno positivo);
3) delle immissioni di gas naturale negli stoccaggi ubicati sul territorio nazionale (contabilizzate con segno negativo) ed erogazioni dagli stessi stoccaggi (contabilizzate con segno positivo);
4) somma algebrica, solo se positiva, relativa:
4.1) alle cessioni di gas naturale con consegna in punti della rete di trasporto internazionale a monte dei punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti e tali per cui il gas oggetto della consegna non possa che essere destinato al mercato italiano (contabilizzate con segno positivo) tra cui le cessioni di gas con consegna in punti della rete di trasporto internazionale a monte dei punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti con connessa cessione dei diritti di trasporto sui gasdotti esteri necessari per trasportare il gas naturale sino alla rete nazionale di gasdotti;
4.2) agli acquisti di gas naturale, con consegna nell'anno convenzionale, al punto di scambio virtuale o in qualsiasi altro punto della rete nazionale di gasdotti, corrispondenti a contratti di durata superiore all'anno;
4.3) alle quantità di gas naturale oggetto di autoconsumo diretto del soggetto attestante e di quello di società controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante, che possono assumere valori tra un minimo pari al valore dell'autoconsumo registrato nell'anno termico 2009-2010 ed un massimo pari al 10 per cento della somma algebrica di cui alla lettera b) (contabilizzate con segno negativo);

b) la somma algebrica, a livello nazionale, dei valori:
1) delle immissioni, ai punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti, di gas naturale (contabilizzate con segno positivo) e riconsegne ai punti di uscita dalla stessa rete verso altri Paesi (contabilizzate con segno negativo);
2) delle immissioni negli stoccaggi di gas naturale ubicati sul territorio nazionale (contabilizzate con segno negativo) ed erogazioni dagli stessi stoccaggi (contabilizzate con segno positivo).

3. L'attestazione di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante, è trasmessa al Ministero, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito 'l'Autorità garante’, ed all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di seguito 'l'Autorità di regolazione’. Il valore assunto dalla somma algebrica di cui al comma 2, lettera b), per ogni anno convenzionale, è pubblicato sul sito internet del Ministero, sulla base dei dati forniti dalla società Snam Rete Gas Spa, entro i 15 giorni successivi al termine di ciascun anno convenzionale. ((Per anno convenzionale si intende l'anno termico intercorrente tra il 1º ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;)) in sede di prima applicazione del presente decreto legislativo si intende il periodo intercorrente tra il primo giorno del mese successivo alla data di' entrata in vigore del presente decreto legislativo ed il giorno antecedente la data omologa nell'anno solare successivo. Ai soli fini del calcolo per l'attestazione, relativamente al primo anno convenzionale, si assume che il volume di gas naturale oggetto delle attività e delle operazioni nell'ultimo mese dell'anno convenzionale sia pari a quello relativo al mese precedente.((1))

4. Ciascun soggetto di cui al comma 1 che attesti una quota di mercato all'ingrosso superiore al valore-soglia fissato all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, eventualmente modificato ai sensi del comma 5, é tenuto ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 2.

5. Il valore-soglia di cui al comma 4 é elevato al 55 per cento per l'anno convenzionale in cui il soggetto si impegna all'attuazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, ed é mantenuto tale per tutti i successivi anni convenzionali purché l'impegno sia assolto nei termini previsti.

6. Nel caso in cui il soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l'attestazione ovvero attesta, contrariamente al vero, una quota di mercato all'ingrosso inferiore al valore-soglia di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, eventualmente modificato ai sensi del comma 5, l'Autorità garante, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata o é stata effettuata l'attestazione. 7. La vigilanza sull'erogazione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sugli adempimenti e sulle procedure poste in essere ai sensi degli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 é attribuita all'Autorità di regolazione.

Art. 4
(Sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale)

1. Il Ministero pubblica sul proprio sito internet, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni fornite dai soggetti interessati relative: a) alle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale oggetto di concessione, per le quali sia stato presentato da parte del titolare un progetto per lo sviluppo di nuova capacità o l'aumento delle capacità esistenti, e per le quali, alla data di pubblicazione sul sito, non sia stata ancora  rilasciata  la  relativa  autorizzazione  all'esercizio definitivo; b) alle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale per le quali sia stata presentata istanza di concessione di stoccaggio e per il cui progetto sia stata effettuata positivamente la valutazione di impatto ambientale da parte delle autorità competenti.

2. I titolari delle infrastrutture ovvero i proponenti i progetti di cui al comma 1, sono tenuti a comunicare per via telematica, tramite posta certificata, le informazioni di cui al medesimo comma entro il 1° luglio di ogni anno.

3. In prima applicazione ed entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari delle concessioni  di stoccaggio di cui al comma 1, lettera a), ovvero i proponenti dei progetti di cui al medesimo comma 1, lettera b), possono fornire al Ministero, secondo le modalità di cui al comma 2, informazioni relative ad ulteriori progetti la cui realizzazione sia fattibile nell'ambito delle concessioni o delle istanze di concessione di stoccaggio di cui al comma 1, inviando dati indicativi sulle capacità di  stoccaggio,  sulle  prestazioni,  sui  tempi  di realizzazione, sui costi, che devono risultare in linea con quelli delle infrastrutture di stoccaggio equivalente. Gli stessi soggetti, entro il medesimo termine, pubblicano sui propri siti internet i dati di cui sopra.

4. Possono essere altresì  pubblicate  a  titolo  indicativo, informazioni relative a ulteriori progetti, non rientranti tra quelli di cui al comma 1, per cui i promotori abbiano comunicato al Ministero le informazioni relative. 5. In sede di prima applicazione del presente decreto le informazioni relative al comma 1 sono quelle pubblicate, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sul sito internet del Ministero. 

Art. 5
(Misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del  gas naturale)

1. Il soggetto che aderisce all'attuazione delle misure disciplinate al presente comma:  

a) assume un impegno vincolante, anche in termini di caratteristiche prestazionali e tempi di  realizzazione,  a  sviluppare  nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti, nell'ambito delle iniziative di sviluppo infrastrutturale di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, che complessivamente rendano disponibile nuova capacità di stoccaggio di gas naturale per un volume pari a 4 miliardi di metri cubi. L'impegno può essere assolto, mediante stipula di appositi contratti: 
1) con imprese di  stoccaggio  controllate,  controllanti  o controllate da una medesima controllante, sulle quali ricadrà la responsabilità per la puntuale realizzazione  delle  capacità infrastrutturali oggetto dell'impegno e graveranno direttamente i connessi obblighi; 
2) con imprese di stoccaggio diverse da quelle del numero 1) in cui si definiscono i casi di inadempimento e le adeguate forme di garanzia in capo ai soggetti realizzatori;  

b) si impegna a consentire  la  partecipazione  di  soggetti investitori, anche raggruppati in forme consortili, alle iniziative di sviluppo infrastrutturale di cui alla lettera a), selezionati sulla base delle procedure di cui all'articolo 6, comma 5, per un volume complessivo pari a 4 miliardi di metri cubi così riservati: 
1) 1 miliardo di metri cubi alle aggregazioni di clienti finali corrispondenti a piccole e medie imprese di cui all'articolo 6, comma 2; 
2) 1 miliardo di metri cubi a clienti finali corrispondenti a soggetti produttori di energia elettrica limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas naturale; 
3) 2 miliardi di metri cubi, a cui si aggiungono gli eventuali volumi non assegnati di cui al punto 1, ai clienti finali industriali di cui all'articolo 6, comma 1;  

c) si impegna, per ciascun anno termico, a fornire i servizi relativi alle misure di cui all'articolo 9, comma 2, per un volume pari al 50 per cento delle capacità di stoccaggio non ancora entrate in servizio in tempo utile per l'anno termico relativo e per cui sia stata richiesta l'anticipazione dei benefici secondo quanto previsto dall'articolo 9. L'Autorità di regolazione determina il volume sopra indicato nonchè le condizioni economiche di fornitura del servizio. Le condizioni economiche prevedono corrispettivi non superiori a corrispettivi massimi determinati con riferimento alle quotazioni del gas naturale all'ingrosso nei diversi periodi dell'anno e rilevabili nei mercati europei individuati dall'Autorità di regolazione. In alternativa all'erogazione dei servizi alle predette condizioni, il medesimo soggetto corrisponde, per ciascun anno termico, al Gestore dei servizi energetici un importo commisurato al predetto volume secondo una proporzione lineare che vale 60 milioni di euro in corrispondenza di I miliardo di metri cubi e 120 milioni di euro per 2 miliardi di metri cubi, a titolo di compensazione degli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per le misure di cui all'articolo 9.

2. Il soggetto per cui ricorrono, con riferimento ad un anno convenzionale, le condizioni di superamento del valore-soglia di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero, ove applicabile, del valore-soglia di cui all'articolo 3, comma 5, svolge, per i due successivi anni termici, procedure di cessione di gas naturale con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. IO2, per volumi complessivamente non superiori a 4 miliardi di metri cubi da offrire secondo tempi determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in ragione del superamento, da parte del medesimo soggetto, del relativo valore-soglia e delle condizioni di mercato.

3. Il soggetto di cui al comma 1  trasmette  al  Ministero, all'Autorità garante ed all'Autorità di regolazione entro l'1 settembre di ciascun anno un piano, o un aggiornamento del piano in essere, per la realizzazione della nuova capacità di stoccaggio di cui al comma 1 selezionando le infrastrutture di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, comprensivo dei tempi e dei costi di realizzazione. Il piano è volto allo sviluppo della nuova capacità di stoccaggio secondo criteri di efficacia, celerità ed efficienza, salvo casi di insuperabili impedimenti tecnici, ed è realizzato non oltre 5 anni dall'adesione delle misure.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione, è accettato il piano di cui al comma 3, e i relativi aggiornamenti, fermo restando l'obbligo per i soggetti che realizzano le infrastrutture di stoccaggio di richiedere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e, ove necessario, le relative variazione Ilei programmi di lavoro delle concessioni di stoccaggio interessate. Nell'accettazione del piano si tiene preferenzialmente conto dei progetti caratterizzati dal minor costo e dai minori  tempi  di  realizzazione.  Con l'accettazione il piano diviene vincolante per il soggetto di cui al comma 1.

5. La vigilanza sul rispetto del piano di cui al comma 4 ovvero delle procedure di cessione di gas naturale di cui al comma 2 è attribuita all'Autorità garante la quale, nei casi di omesso, ritardato, parziale od inesatto adempimento, avvia un'istruttoria con  le modalità ed i poteri di cui al Titolo II, Capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'esito  della  quale,  accertata  la responsabilità del soggetto obbligato, sentito il Ministero, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'anno precedente. Oltre alla suddetta sanzione, in caso di ritardo nella realizzazione delle misure nei termini previsti, l'Autorità garante irroga al medesimo soggetto una sanzione non superiore a 15 milioni di euro per ogni mese di ritardo.