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S3940 - Segnalazione a Parlamento e Governo su criticità Decreto Rilancio


COMUNICATO STAMPA


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Nella riunione del 1° luglio 2020 l’Autorità ha deliberato, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/1990, di segnalare alcune disposizioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. decreto Rilancio), attualmente in fase di conversione alla Camera dei deputati.

I principali punti di interesse, che hanno rivelato le maggiori criticità, sono:

(i) la deroga al controllo antitrust per operazioni di concentrazione realizzate nel contesto del sostegno pubblico a banche in liquidazione coatta amministrativa (disposta all’art. 171, comma 4).

Le modalità prescelte per garantire la tutela dei “rilevanti interessi generali dell’economia nazionale” dovrebbero essere riviste, privilegiando una soluzione che tenga conto dei requisiti di proporzionalità e che non comporti ingiustificate restrizioni della concorrenza. Si suggerisce, dunque, non solo di prevedere che le operazioni di cui si tratta debbano comunque essere notificate ma che, nel disporre la relativa autorizzazione, anche “in deroga” in virtù dei rilevanti interessi generali, l’Autorità possa prescrivere eventuali misure correttive ritenute necessarie a ristabilire le condizioni di concorrenza;

(ii) la proroga della convenzione tra il MIT e CIN S.p.A. (art. 205, comma 1).

L’Autorità ha rilevato, in linea con le osservazioni già formulate al MIT nel 2019, l’eccessiva durata della proroga del regime concessorio (concernente i collegamenti marittimi di interesse nazionale, con le isole maggiori e minori) ritenuta ingiustificata anche a seguito dell’ulteriore rallentamento delle attività propedeutiche alla procedura di affidamento, previste dall’art. 4 del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 3577/92 e dalla delibera dell’Autorità di regolazione dei Trasporti n. 22/2019 del 13 marzo 2019, causato dagli effetti della pandemia. L’Autorità auspica, dunque, che tale proroga sia ridotta al tempo minimo necessario per individuare il/i nuovo/i affidatario/i del servizio di trasporto marittimo tra la Penisola e le isole maggiori e minori, e che comunque essa non superi il 31 dicembre 2020;

(iii) l’ennesima proroga delle concessioni (artt. 199 comma 3, 182 comma 2) in materia di servizi portuali, concessioni demaniali marittime e di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico).

L’Autorità auspica che il legislatore in relazione a tali misure effettui un attento bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio, atteso che le proroghe ritardano il confronto competitivo per il mercato e limitano i benefici derivanti dall’affidamento attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica;

(iv) la previsione di “salvezza” di comportamenti tenuti dagli operatori postali, ai sensi dell’art. 46 comma 1, lett. a), n. 3, il quale proroga al 31 luglio 2020 (rispetto al 30 giugno) l’ambito temporale delle disposizioni relative alle modalità speciali per lo svolgimento del servizio relativo agli invii postali, connesse all’emergenza epidemiologica, ed estende l’applicazione di queste modalità anche per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative.

L’Autorità sottolinea il carattere ambiguo e di dubbia interpretazione della disposizione che potrebbe prestarsi ad essere utilizzata dagli operatori del mercato per giustificare sia condotte in danno del consumatore che condotte lesive della concorrenza.

(v) il ricorso al voucher come strumento di ristoro per il consumatore in luogo del diritto al rimborso monetario (artt. 183, 215 e 216), per i contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura (inclusi quelli cinematografici e teatrali), biglietti di ingresso ai musei ed altri luoghi della cultura, titoli di viaggio e abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali e, infine, abbonamenti per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi. L’Autorità ha ribadito come, in linea con il quadro ordinamentale europeo, al consumatore debba essere consentito di scegliere tra il rimborso monetario ed altre, eventuali, equivalenti modalità di compensazione, in un’ottica di contemperamento tra i diritti dei consumatori e l’esigenza di far fronte alla situazione di crisi di liquidità in cui versano numerosi professionisti del settore, suggerendo pure che i voucher siano accompagnati da garanzie e da strumenti volti a renderli più appetibili e affidabili.

 Roma, 7 luglio 2020