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Delibera AGCM 3 marzo 2020, n.28161 - Modifica dotazione auto di servizio


MODIFICA DOTAZIONE AUTO DI SERVIZIO PRESSO L’AUTORITÀ
Provvedimento n. 28161

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 marzo 2020;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, in particolare l’articolo 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 28 ottobre 2015, pubblicato nell’edizione speciale del Bollettino, supplemento al n. 40 del 9 novembre 2015 ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione;

VISTO l'articolo 15, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (di seguito “d.l. 66/2014”);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2014, attuativo dell’articolo 15, comma 2, del d.l. 66/2014, recante "Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone" (di seguito D.P.C.M. 25 settembre 2014);

RILEVATO che la disciplina introdotta dal D.P.C.M. 25 settembre 2014 che fissa il numero massimo di autovetture di servizio in uso non esclusivo in relazione al numero di dipendenti non riguarda le Autorità indipendenti, essendo prevista per le sole amministrazioni centrali dello Stato (articolo 2 del predetto D.P.C.M. 25 settembre 2014);

RITENUTO di dover dare piena applicazione alla disciplina riguardante le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio, contenuta nell'articolo 3, del D.P.C.M. 25 settembre 2014;

VISTE le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1, del d.l. 66/2014, per effetto delle quali le spese per acquisto, noleggio ed esercizio di autovetture non possono superare, annualmente, il 30% della spesa sostenuta nel 2011;

VISTA la delibera del 21 gennaio 2015 riguardante la riduzione del numero delle autovetture in servizio presso l’Autorità;

RITENUTO di dover costituire un parco autovetture idoneo a soddisfare gli impieghi connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale e le esigenze di rappresentanza;

VISTO l’articolo 1, comma 107, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” il quale ha stabilito che al fine di favorire la riduzione dell’impatto ambientale derivante dall’utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni, in occasione del rinnovo dei relativi veicoli in dotazione, devono procedere all’acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50%, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno;

DELIBERA

Il parco auto destinato ad assolvere gli impieghi connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale e alle esigenze di rappresentanza dell’Autorità è costituito da n. 4 autovetture.

Le procedure di acquisto o di noleggio delle autovetture, nonché le modalità di utilizzo delle stesse, sono disciplinate in attuazione e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e, in particolare, di quelle riportate nelle premesse della presente delibera.

Il presente provvedimento che annulla e sostituisce la delibera del 21 gennaio 2015, sarà pubblicato sul sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sezione Autorità Trasparente.

  

         IL SEGRETARIO GENERALE

                       Filippo Arena

                      IL PRESIDENTE

                   Roberto Rustichelli