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Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135 (art. 3, co. 4 e art.5) - Accessibilità dei pagamenti


Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135 (art. 3, co. 4 e art.5) - Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 relativo ai requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro…

(Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2015, n. 201)

 

Art. 3

Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012

[….]  

4. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

[….] 

Art. 5

Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni

1. La Banca d'Italia è autorità competente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009 e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto.

2. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni considera, in particolare, le seguenti circostanze:  

a) gravità e durata della violazione;  

b) capacità finanziaria del responsabile della violazione;  

c) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;  

d) pregiudizi causati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;  

e) precedenti violazioni commesse da parte del medesimo soggetto;  

f) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.