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Delibera AGCM n.13779 del 16 novembre 2004 - Regolamento sul conflitto di interessi (ultima modifica delibera n. 26042 del 18 maggio 2016)


Delibera 16 novembre 2004, n. 13779 (G.U. del 1 dicembre 2004, n. 282)

[Come modificato dalla delibera n. 26042 del 18 maggio 2016 (Bollettino n. 22 del 27 giugno 2016; G.U. n. 136 del 13 giugno 2016)]

 

Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge, la legge 20 luglio 2004, n. 215;

b) per Autorità, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

c) per collegio, l’organo di cui all’art. 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

CAPO I. CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Nell’esercizio delle attribuzioni ad essa demandate dalla legge, l’Autorità prende in considerazione gli atti o le omissioni, posti in essere nello svolgimento delle funzioni, anche normative e di iniziativa legislativa, inerenti alla carica di governo ricoperta dai soggetti indicati dall’articolo 1, comma 2, della legge.

2. Le condotte omissive che assumono rilievo ai fini dell’accertamento del conflitto di interessi sono quelle poste in essere in violazione di un obbligo giuridico derivante dalla legge o da altra fonte del diritto.

3. Nei casi in cui la funzione di governo è esercitata da un organo collegiale, assumono rilevanza anche la formulazione di una proposta per l’adozione di un atto o la partecipazione alla deliberazione collegiale.

Art. 3 Criteri di carattere generale

Ai fini dell’accertamento delle situazioni di incompatibilità, si considerano:

a) cariche o uffici: incarichi o funzioni a prescindere dalla loro qualificazione formale, dalla loro rilevanza interna o esterna, e dalla circostanza che siano remunerati o meno;

b) compiti di gestione: attività di amministrazione o di controllo che, indipendentemente dalla loro qualificazione formale, si traducono nella possibilità di gestire o influenzare in qualunque modo la conduzione degli affari sociali o le attività di rilievo imprenditoriale;

c) materie o settori connessi con la carica di governo: qualunque ambito di attività che abbia inerenza diretta o indiretta con gli interessi pubblici tutelati nell’esercizio della carica di governo;

d) impresa: qualsiasi entità che esercita un’attività economica quali che siano il suo stato giuridico e le sue modalità di finanziamento.

Art. 4 - Conflitto di interessi per incompatibilità

Quando il titolare di una carica di governo si trova in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 2 della legge, l’Autorità prende in considerazione, ai fini dell’accertamento del conflitto di interessi la sola partecipazione all’adozione di un atto oppure l’omissione di un atto dovuto nell’esercizio della funzione di governo.

Art. 5 - Conflitto di interessi per incidenza sul patrimonio

1. In assenza di una situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 2 della legge, ai fini dell’accertamento del conflitto di interessi l’Autorità verifica che l’atto o l’omissione abbiano un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge e siano idonei ad arrecare danno all’interesse pubblico.

2. Nell’accertamento dell’incidenza specifica e preferenziale l’Autorità prende in considerazione qualsiasi vantaggio che in modo particolare, ancorché non esclusivo, si può determinare nel patrimonio dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge, anche se l’azione di governo è formalmente destinata alla generalità o ad intere categorie di soggetti.

3. Il patrimonio su cui deve essere accertata l’incidenza specifica e preferenziale è costituito dal complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo ad una persona fisica o giuridica.

4. Sussiste danno per l’interesse pubblico in tutti i casi in cui l’atto o l’omissione del titolare della carica di governo sono idonei ad alterare il corretto funzionamento del mercato.

5. Il danno per l’interesse pubblico sussiste altresì quando l’incidenza specifica e preferenziale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, è frutto di una scelta manifestamente ingiustificata in relazione ai fini istituzionali cui è preordinata l’azione di governo.

Art. 6 - Condotte delle imprese

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, della legge le imprese ivi indicate hanno l’obbligo di astenersi da qualsiasi condotta idonea a trarre vantaggio da atti od omissioni in conflitto di interessi ancorché tale condotta sia posta in essere nell’esercizio di una facoltà prevista nell’atto medesimo.

2. Ai fini della violazione del suddetto obbligo non è rilevante il ruolo o la qualifica formale all’interno dell’impresa dei soggetti che hanno posto in essere la condotta.

3. Nella valutazione delle condotte delle imprese ai sensi dell’articolo 6, comma 8 della legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I della legge 24 novembre 1981 n. 689.

 

CAPO II. DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITA’ E RELATIVO PROCEDIMENTO 

Art. 7 - Dichiarazioni sulle situazioni di incompatibilità

1. Le dichiarazioni riguardanti le situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2, comma 1, della legge devono essere comunicate all’Autorità entro trenta giorni dall’assunzione della carica di governo.

2. Entro trenta giorni dall’assunzione della carica di governo devono essere comunicate le dichiarazioni riguardanti l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2, comma 1, della legge.

3. Le comunicazioni sono presentate secondo i moduli predisposti dall’Autorità e pubblicati nel bollettino di cui all’art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Se l’Autorità necessita di ulteriori informazioni o chiarimenti in relazione alla dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo ne informa il dichiarante assegnando allo stesso un congruo termine per fornire le informazioni o i chiarimenti richiesti. In tal caso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 5, comma 5, della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la dichiarazione.

5. Ogni successiva variazione delle situazioni dichiarate deve formare oggetto, entro venti giorni dal suo verificarsi, di analoga dichiarazione.

Art. 8 - Avvio del procedimento

1. Nei casi di presunta violazione dell’art. 2 della legge, l’Autorità, valutate preventivamente e specificamente le condizioni di proponibilità e ammissibilità della questione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di incompatibilità ovvero d’ufficio, delibera l’avvio del procedimento.

2. La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare gli elementi essenziali in merito alle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento e l’ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti.

3. L’Autorità dà comunicazione dell’avvio del procedimento al titolare della carica di governo interessato.

Art. 9 - Conclusione del procedimento

1. Se l’Autorità, all’esito del procedimento, accerta la sussistenza della situazione di incompatibilità di cui all’art. 2, comma 1, della legge, richiede agli organismi e alle autorità competenti di provvedere all’adozione degli atti di cui all’art. 6, comma 1, della legge.

2. L’Autorità dà comunicazione di tale richiesta al titolare della carica di governo e riferisce ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. Nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma 4, II periodo, della legge n. 215/2004, l’Autorità dà comunicazione dell’esito del procedimento all’interessato e all’eventuale segnalante, nonché all’ente di diritto pubblico o alla società presso i quali l’interessato ricopre l’incarico, la carica o l’ufficio.

 

CAPO III. CONFLITTO DI INTERESSI E RELATIVI PROCEDIMENTI

Art. 10 - Dichiarazioni sulle attività patrimoniali e partecipazioni azionarie

1. Le dichiarazioni di cui all’art. 5, comma 2, della legge, ivi comprese quelle ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge rese dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo, devono essere trasmesse all’Autorità dal titolare della carica di governo entro 90 giorni dall’assunzione della carica.

2. Ogni successiva variazione dei dati patrimoniali forniti deve formare oggetto, entro venti giorni dal suo verificarsi, di analoga dichiarazione.

3. Le comunicazioni sono presentate secondo il formulario predisposto dall’Autorità e pubblicato nel bollettino di cui all’art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 

Art. 11 - Avvio dei procedimenti

1. L’Autorità, valutate preventivamente e specificamente le condizioni di proponibilità e ammissibilità della questione, nei casi di presunte violazioni dell’art. 3 e dell’art. 6, comma 8, della legge, delibera l’avvio del procedimento al fine di svolgere le verifiche di competenza.

2. La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare gli elementi essenziali in merito alle presunte violazioni, il termine di conclusione, il responsabile del procedimento e l’ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti.

3. Nel caso di presunta violazione dell’art. 3 della legge l’Autorità dà comunicazione dell’avvio del procedimento al titolare della carica di governo nonché ai soggetti sul cui patrimonio si produce l’eventuale incidenza specifica e preferenziale.

4. Nel caso di presunta violazione dell’art. 6, comma 8, della legge l’Autorità dà comunicazione dell’avvio del procedimento al titolare della carica di governo, eventualmente al coniuge o ai parenti entro il 2° grado, nonché all’impresa o società facente capo a tali soggetti o da questi controllata.

Art. 12 - Conclusione dei procedimenti

1. Se l’Autorità, all’esito del procedimento, accerta la sussistenza della situazione di conflitto di interessi di cui all’art. 3 della legge, ne informa gli interessati e riferisce ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Se nel corso del procedimento viene accertata una situazione di incompatibilità, l’Autorità richiede agli organismi e alle autorità competenti di provvedere all’adozione degli atti di cui all’art. 6, comma 1, della legge. L’Autorità dà comunicazione di tale richiesta all’interessato e riferisce ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. Nei casi in cui l’Autorità accerta la violazione di cui all’art. 6, comma 8, della legge, diffida l’impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell’atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive, assegnando un termine ai fini dell’ottemperanza. L’Autorità comunica il provvedimento agli interessati e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 

Art. 13 - Inottemperanza

1. In caso di inottemperanza alla delibera di cui all’art. 12, comma 3, del presente regolamento l’Autorità infligge le sanzioni pecuniarie previste all’art. 6, comma 8, della legge.

2. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

CAPO IV. DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 8-12 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 14 - Partecipazione al procedimento

1. Possono partecipare ai procedimenti i soggetti ai quali è stato comunicato l’avvio del procedimento.

2. I soggetti che partecipano al procedimento hanno diritto di:

a) accedere agli atti del procedimento;

b) presentare memorie scritte e documenti.

3. Il collegio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l’invio agli interessati della comunicazione delle risultanze istruttorie e della data di chiusura dell’istruttoria, con indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui gli stessi possono presentare memorie scritte e documenti. 

Art. 15 - Poteri di accertamento

Nell’ambito dei procedimenti l’Autorità esercita i poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e in particolare può, in ogni momento del procedimento, richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini del procedimento; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento.

Art. 16 - Richieste di informazioni e di esibizione di documenti

1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti devono sinteticamente indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) lo scopo;

c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento che dovrà essere congruo in relazione all’oggetto della richiesta;

d) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni o esibiti i documenti.

2. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente. Dell’esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale.

Art. 17 - Ispezioni

1. Il collegio autorizza le ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti utili ai fini del procedimento. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l’esibizione degli atti.

2. I funzionari dell'Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento.

3. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

4. I funzionari dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio;

b) controllare i documenti e prenderne copia;

c) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

5. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

6. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

7. Nello svolgimento dell’attività ispettiva, l’Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 18 - Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti

1. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento, il collegio autorizza perizie e analisi anche di natura statistica ed economica, nonché la consultazione di esperti.

2. La delibera con la quale sono disposte le perizie e le analisi nonché i risultati definitivi delle stesse sono comunicati, ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 14, comma 2, del presente regolamento, ai soggetti cui il procedimento si riferisce. 

Art. 19 - Collaborazione con altri organi

1. L’Autorità, nell’esercizio delle funzioni di cui alla legge, corrisponde e si avvale della collaborazione degli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l’espletamento dei compiti della legge con i limiti opponibili all’autorità giudiziaria.

2. L’Autorità, agli stessi fini, può altresì richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dell’art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 

Art. 20 - Accesso ai documenti

1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti di cui al presente regolamento è riconosciuto solo ai soggetti direttamente interessati di cui all'art. 14 del presente regolamento.

2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio oppure ai fini dell’accertamento.

3. Sono sottratti all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del collegio.

4. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici una apposita richiesta, che deve contenere l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi.

5. L’ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma precedente, ne dà comunicazione motivata agli interessati.

6. L’ufficio può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge e comunque non oltre la comunicazione di cui all’art. 14, comma 3, del presente regolamento.

7. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni.

Art. 21 - Verbalizzazioni

1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il verbale, redatto in forma sintetica, è sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dall’interessato o dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura.

2. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l’indicazione del motivo.

3. Copia del verbale è consegnata ai soggetti intervenuti che ne facciano richiesta.

Ai soli fini della predisposizione del verbale può essere effettuata registrazione fonografica delle dichiarazioni rese. 

Art. 22 - Comunicazioni

Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite consegna a mano contro ricevuta. 

Art. 23 – Pubblicità delle decisioni

I provvedimenti di avvio e di chiusura dei procedimenti di cui agli articoli 9 e 12 del presente Regolamento sono pubblicati, entro venti giorni dalla loro adozione, nel bollettino presente sul sito istituzionale dell’Autorità.

L’Autorità, valutando eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dall’interessato, pubblica sul medesimo bollettino i pareri resi su istanza dell’interessato e dà notizia, con adeguate modalità informative, delle decisioni di archiviazione adottate. 

Art. 24 Disposizioni finali

Il presente Regolamento, con le modifiche approvate, è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.