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Accesso civico semplice


Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

L’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di chiunque di richiedere alle amministrazioni pubbliche documenti, informazioni e dati di cui sia stata omessa la pubblicazione.

Come esercitare il diritto
La richiesta non deve essere motivata e deve essere presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza, che si pronuncia sulla stessa.

Essa deve essere presentata tramite il modulo appositamente predisposto e trasmesso:

  • per via telematica, all’indirizzo pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it
    In tal caso, le istanze sono valide se:
    a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
    b) l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
    c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
    d) trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Autorità garante della concorrenza e del mercato – Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza – Piazza Verdi, n. 6° - 00198 ROMA;
  • a mano o via fax al numero +39.06.85.82.12.56.

La richiesta deve contenere l’identità del richiedente e identificare i dati, le informazioni o i documenti oggetto di accesso.

Oggetto dell’accesso civico
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione.

Il Procedimento
Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso civico, l’Autorità provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l’informazione o il dato risultano già pubblicati nel rispetto della normativa, l’Autorità indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Segretario Generale, il quale si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della stessa, oppure ricorso al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (cfr. art. 5, commi 7-9 d.lgs. n. 33/2013).

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza